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Figura: 41 - Imprenditore agricolo professionale (IAP)


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Denominazione Qualificazione/Percorso Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Codice 41
Qualificazione/Percorso Percorso
Settori di riferimento agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca
Livello EQF 0
Normativa Riferimento Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999; Decreto legislativo 22 aprile 2004 n. 99 e d. lgs 101/2005; determinazione dirigenziale 30 agosto 2007 n. 356
Descrizione L'imprenditore agricolo professionale (IAP) è chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Se l'imprenditore opera nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE 268/75 e all'art. 17 del predetto Reg. CE n. 1257/1999 i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25
Soggetto Attuatore
Altre Modalità descrittive dello standard formativo
Requisiti di ingresso
Durata Percorso
Requisiti Docenti
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali
Certificazione Rilasciata Attestato di frequenza
Specificazione della Certificazione Rilasciata Attestato di partecipazione e superamento dell'esame finale valido come requisito della professionalità necessario per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)
Autorità Competente al Rilascio Regione
Note I corsi sono istituiti o riconosciuti dalla Regione. I corsi di formazione nella programmazione 2007/2013 sono stati sviluppati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
Il corso di formazione è una delle modalità per dimostrare la capacità professionale richiesta dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 2.a.-1 della determina dirig. 356/2007 la capacità professionale è presunta per la persona che:
a) abbia esercitato per almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di Partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all¿INPS per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore agricolo subordinato (o forestale per
le aziende ad indirizzo forestale) di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 e succ. mod. ed integrazioni);
oppure:
b) sia in possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o di una certificazione di partecipazione e superamento dell'esame finale di un corso di formazione professionale appositamente istituito e riconosciuto dall'Amministrazione regionale.
c) In mancanza delle condizioni sopra indicate, il requisito della capacità può essere accertato dall¿Ufficio regionale di competenza attraverso una commissione regionale nominata appositamente dal Dirigente di Settore e composta da almeno tre funzionari competenti.
d)in alternativa il possesso del requisito della capacità professionale potrà essere conseguito esercitando per due anni attività agricola come titolare o coadiuvante
familiare ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione (rilascio di certificazione
provvisoria)

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ISTAT Professioni 2011
1.3.1.1.0 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

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