Denominazione Qualificazione/Percorso | Istruttore di autoscuola |
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Codice | 9 |
Qualificazione/Percorso | Percorso |
Settori di riferimento | logistica e trasporti |
Livello EQF | 0 |
Normativa Riferimento | D.M. 26 gennaio 2011, n. 17; Parere in Conferenza Stato Regioni del 29.07.2010 |
Descrizione | L'istruttore di guida ¿ ai sensi del dm del 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, co. 1. - può essere abilitato a: - svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; - svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione. Il corso di formazione è propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 8 del Dm 17/2011 |
Soggetto Attuatore | soggetti accreditati dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di trento e Bolzano; le autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica di cui all¿art. 123, comma 10 bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. |
Altre Modalità descrittive dello standard formativo | PROGRAMMA DEL CORSO: A) Parte teorica (80 ore): - definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento: 20 ore; - elementi di fisica: 10 ore; - peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi: 10 ore; - norme di comportamento sulle strade: 20 ore; - elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni: 10 ore; - stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.: 5 ore; - elementi di primo soccorso: 5 ore. B) Parte pratica (lezioni individuali): 1) Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) del Dm 17/2011 (40 ore): 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo; 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus. 2) Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) del Dm 17/2011 (32 ore): 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura; 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro; 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato; 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus. Non sono consentite un numero di assenze superiori al 10% delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. Tale percentuale è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica del programma ed eventuali assenze sono recuperate |
Requisiti di ingresso | Requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17: - età non inferiore a ventuno anni; - diploma di istruzione di secondo grado; - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; - patente di guida comprendente: 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Dm 17/11; 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM 17/2011; 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del DM 17/2011 |
Durata Percorso | 80 ore (parte teorica) comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5 del Dm 17/2011; - 40 ore (parte pratica) per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Dm 17/2011; - 32 ore (parte pratica) per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Dm 17/2011. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del Dm 17/2011, sono esonerati dalla parte pratica del corso |
Requisiti Docenti | Possesso dei titoli di cui all'art. 12 comma 1, lettera a) del Dm 17/2011, differenziati a seconda dell'argomento da trattare come previsto dall'allegato 1 del Dm 17/2011 |
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali | |
Certificazione Rilasciata | Attestato di frequenza |
Specificazione della Certificazione Rilasciata | L'attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono indicati dall'allegato 3 del Dm 17/2011 deve essere presentato in allegato all'istanza di ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 8 del Dm stesso |
Autorità Competente al Rilascio | Provincia/Soggetto attuatore |
Note | L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 8 del Dm 17/2011 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di 8 ore entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni data data di entrata in vigore del Dm 17/11. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: - il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; - i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; - le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; - i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. Non sono consentite assenze. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. Per quanto riguarda l'estensione dell'abilitazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del Dm 17/2011 |
ISTAT Professioni 2011 |
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3.4.2.1.2 - Istruttori di guida automobilistica |
ATECO 2007 |
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |