Denominazione Qualificazione/Percorso | Insegnante di autoscuola |
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Codice | 5 |
Qualificazione/Percorso | Percorso |
Settori di riferimento | logistica e trasporti |
Livello EQF | 0 |
Normativa Riferimento | D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e ss.mm.ii.; Parere in Conferenza Stato Regioni del 29.07.2010 |
Descrizione | Il corso di formazione è propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di cui all'art. 3 del Dm 17/2011 |
Soggetto Attuatore | Soggetti accreditati dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di trento e Bolzano; le autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica di cui all¿art. 123, comma 10 bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. |
Altre Modalità descrittive dello standard formativo | PROGRAMMA DEL CORSO: - elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario): 8 ore; - elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione): 7 ore; - procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo: 5 ore; - definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale: 10 ore; - definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento: 25 ore; - disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione): 5 ore; - autotrasporto di persone e di cose; elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità: 6 ore - trasporto delle merci pericolose: 2 ore; - conducenti e titoli abilitativi alla guida: 7 ore; - norme di comportamento sulle strade: 20 ore - illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni: 5 ore; - elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni: 15 ore - stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.: 10 ore; - elementi di primo soccorso: 5 ore; - elementi di fisica: 10 ore - autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante: 5 ore. La parte di lezione afferente all¿uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l¿uso di sistemi multimediali. Non sono consentite un numero di assenze superiori al 10% delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. Tale percentuale è arrotondata all'ora intera superiore |
Requisiti di ingresso | Requisiti previsti dall¿art. 1 del D .M. 26 gennaio 2011, n. 17: - età non inferiore a diciotto anni; - diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall¿articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; - patente di guida della categoria B normale o speciale |
Durata Percorso | 145 ore (parte teorica) |
Requisiti Docenti | Possesso dei titoli di cui all'art. 12 comma 1, lettera a) del Dm 17/2011, differenziati a seconda dell'argomento da trattare come previsto dall'allegato 1 del Dm 17/2011 |
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali | |
Certificazione Rilasciata | Attestato di frequenza |
Specificazione della Certificazione Rilasciata | L'attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono indicati dall'allegato 3 del Dm 17/2011 deve essere presentato in allegato all'istanza di ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 3 del Dm stesso |
Autorità Competente al Rilascio | Provincia/Soggetto attuatore |
Note | Gli insegnanti abilitati ai sensi dell¿articolo 3 del D.M. 17/2011 e gli insegnanti già abilitati ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di 8 ore entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni data data di entrata in vigore del Dm 17/11. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti: - il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti; - i cambiamenti normativi legati alla sicurezza; - le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente; - i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento. Non sono consentite assenze. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. Per quanto riguarda l'estensione dell'abilitazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del Dm 17/2011 |
ISTAT Professioni 2011 |
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3.4.2.1.2 - Istruttori di guida automobilistica |
ATECO 2007 |
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche |