Dati completi della Figura professionale

Figura: 5 - Insegnante di autoscuola


Torna all'Elenco


apri/chiudi Figura professionale
Denominazione Qualificazione/Percorso Insegnante di autoscuola
Codice 5
Qualificazione/Percorso Percorso
Settori di riferimento logistica e trasporti
Livello EQF 0
Normativa Riferimento D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e ss.mm.ii.; Parere in Conferenza Stato Regioni del 29.07.2010
Descrizione Il corso di formazione è propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di cui all'art. 3 del Dm 17/2011
Soggetto Attuatore Soggetti accreditati dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di trento e Bolzano;
le autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica di cui all¿art. 123, comma 10 bis, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e ss.mm.
Altre Modalità descrittive dello standard formativo PROGRAMMA DEL CORSO:
- elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario): 8 ore;
- elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione): 7 ore;
- procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo: 5 ore;
- definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale: 10 ore;
- definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento: 25 ore;
- disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione): 5 ore;
- autotrasporto di persone e di cose; elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità: 6 ore
- trasporto delle merci pericolose: 2 ore;
- conducenti e titoli abilitativi alla guida: 7 ore;
- norme di comportamento sulle strade: 20 ore
- illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni: 5 ore;
- elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni: 15 ore
- stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.: 10 ore;
- elementi di primo soccorso: 5 ore;
- elementi di fisica: 10 ore
- autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante: 5 ore.
La parte di lezione afferente all¿uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l¿uso di sistemi multimediali.
Non sono consentite un numero di assenze superiori al 10% delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. Tale percentuale è arrotondata all'ora intera superiore
Requisiti di ingresso Requisiti previsti dall¿art. 1 del D .M. 26 gennaio 2011, n. 17:
- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall¿articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- patente di guida della categoria B normale o speciale
Durata Percorso 145 ore (parte teorica)
Requisiti Docenti Possesso dei titoli di cui all'art. 12 comma 1, lettera a) del Dm 17/2011, differenziati a seconda dell'argomento da trattare come previsto dall'allegato 1 del Dm 17/2011
Modalità di Realizzazione delle Verifiche Finali
Certificazione Rilasciata Attestato di frequenza
Specificazione della Certificazione Rilasciata L'attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono indicati dall'allegato 3 del Dm 17/2011 deve essere presentato in allegato all'istanza di ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 3 del Dm stesso
Autorità Competente al Rilascio Provincia/Soggetto attuatore
Note Gli insegnanti abilitati ai sensi dell¿articolo 3 del D.M. 17/2011 e gli insegnanti già abilitati ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di 8 ore entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni data data di entrata in vigore del Dm 17/11. La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
- il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
- i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
- le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
- i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
Non sono consentite assenze.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
Per quanto riguarda l'estensione dell'abilitazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del Dm 17/2011

apri/chiudi Classificazioni
ISTAT Professioni 2011
3.4.2.1.2 - Istruttori di guida automobilistica
ATECO 2007
85.53.00 - Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

apri/chiudi Unità di Competenze

apri/chiudi Format Attestati e Verbali d'Esame