FAQ Avviso 3/2011 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari



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1 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) In relazione all’Avviso n. 3/2011, di cui all’A.D. n. 190 del 6 giugno 2011, ed alla presentazione della domanda mediante la procedura telematica su piattaforma accessibile all’indirizzo htto://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it , la compilazione delle domande tramite il cruscotto informatico potrà avvenire dalla data dell’11 luglio di apertura dello sportello? Oppure sarà possibile avviare il caricamento delle domande in data precedente all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande ed effettuare il solo invio telematico dalle ore 12.00?

(R)
L’accesso alla piattaforma informatica potrà avvenire a partire dalle ore 12,00 di lunedì 11 luglio 2011, con la procedura di accreditamento della posta elettronica certificata (pec) del soggetto proponente, come previsto dall’art. 9 dell’AP 3/2011. Dunque è necessario che preventivamente il soggetto proponente si accerti di avere a disposizione una posta elettronica certificata già attiva e intestata al rappresentante legale del soggetto proponente, o, in caso di ATS, al soggetto capofila della ATS. E’ solo attraverso pec che il soggetto proponente riceverà il codice pratica, generato automaticamente dal sistema, necessario per i passaggi successivi. Alla medesima pec saranno inviate tutte le comunicazioni relative alle diverse fasi di trasmissione della domanda e di istruttoria della stessa da parte dell’Ufficio regionale competente.
2 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) I lavori di ristrutturazione per l’adeguamento delle strutture socio-educative o socio-assistenziali ai parametri cui al Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. da eseguire su unità immobiliari facenti parte di edifici per i quali non è possibile attestare la conformità del rispetto della normativa antisismica, in quanto gli stessi edifici sono stati realizzati in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, sono esclusi dagli investimenti agevolabili?

(R)
L'O.P.C.M. 3274/2003 all'art.2 comma 3 ha introdotto l'obbligo di verifica degli edifici di interesse strategico, e di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni dalla data della stessa Ordinanza.
Successivamente il Decreto del Capo della Protezione Civile 21.10.2003, attuativo dell'art. 2 dell' O.P.C.M. 3274/2003 ha fornito la definizione dei suddetti "edifici strategici" e di "edifici rilevanti". La Regione Puglia, a seguito di tavolo tecnico tenutosi con il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato la D.G.R. n. 153/2004 (pubblicata sul BURP n. 33/2004), con la quale ha recepito i summenzionati O.P.C.M. 3274/03 e Decreto del Capo della Protezione Civile 21.10.2003, dettagliando ulteriormente le tipologie di edifici (tralasciamo le infrastrutture) da verificare sul territorio regionale. Dette tipologie sono state distinte in due elenchi. Il primo elenco (Elenco A) si riferisce agli "edifici strategici", il secondo elenco (Elenco B) si riferisce agli "edifici rilevanti". Questi ultimi vengono così definiti: "Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane":

1. Asili nido e scuole di ogni ordine e grado;

2. Strutture ricreative, locali di spettacolo e d'intrattenimento in genere;

3. Stadi ed impianti sportivi;

4. Banche ed uffici postali;

5. Centri commerciali, alberghi e ristoranti;

6. Cliniche e case di cura;

7. Case di riposo, orfanotrofi, oratori e centri di aggregazione giovanili;

8. Edifici di culto, biblioteche e musei non appartenenti al patrimonio artistico ambientale;

9. Uffici giudiziari e carceri.

3 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) continua dalla FAQ n.2

(R)
Con l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per la Costruzioni (D.M. 14.01.2008), per gli "edifici strategici" e per gli "edifici rilevanti", devono essere applicate proprio tali nuove norme.

Il termine entro il quale i proprietari dei suddetti edifici avrebbero dovuto effettuare le verifiche di staticità era stato fissato (concedendo una proroga rispetto all'O.P.C.M. 3274/2003) al 31.12.2010, come precisato nella nota esplicativa trasmessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI 10.03.200) ai singoli consigli provinciali degli stessi ordini professionali.

In virtù di quanto esposto l'edificio oggetto di ristrutturazione avrebbe dovuto già essere oggetto di verifica di staticità. Per quanto concerne gli immobili esistenti, il presente bando ha, tra le altre, proprio la finalità di consentirne l'adeguamento normativo (anche dal punto di vista statico).
Si precisa inoltre che, ai sensi del punto 8.4.1 delle NTC 2008 "È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente."



Alla luce di quanto sopra, pertanto, se l'intervento che si intende proporre a finanziamento rientra in una delle fattispecie sopra elencate (rif. Punto 8.4.1 NTC 2008), è necessario che nella documentazione del progetto tecnico sia allegato anche l'esito della verifica di staticità, e in ogni caso all'interno del progetto di investimento possono essere previsti interventi che rispondano proprio alla finalità di consentire l'adeguamento normativo della struttura, nei limiti di quanto direttamente funzionale alla struttura medesima, e non all'intero stabile.
4 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) Con riferimento ad un investimento finalizzato alla ristrutturazione di una nuova sede per l'erogazione di un servizio sociosanitario, per il quale è già pronto il progetto esecutivo con relativa piantina e business plan pluriennale con relativi costi e ricavi, ma mancano la dichiarazione di agibilità dell’immobile e le diverse autorizzazioni di Comune e Asl di competenza per ristrutturare l'immobile rispetto alla normativa vigente, è possibile presentare la domanda? e la stessa potrà essere valutata come "cantierabile"?

(R)
Lo scopo degli investimenti ammissibili a finanziamento con Avviso n. 3/2011 a valere sulle risorse della Linea 3.2 - Azione 3.2.1 - PO FESR 2007-2013 è proprio quello di sostenere i soggetti titolari e/o gestori di strutture socioassistenziali e sociosanitarie nel conseguimento di tutti i requisiti strutturali richiesti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, ivi inclusa l'agibilità e il rispetto di tutta la normativa urbanistica ed edilizia generale. L'Avviso fa riferimento all'attestazione di agibilità solo se applicabile, cioè solo per strutture che siano già funzionanti e richiedano il conseguimento di ulteriori standard.
Pertanto, se l'immobile da ristrutturare è nella disponibilità del soggetto proponente, pur non essendo già funzionante, e tutti gli allegati tecnici del progetto definitivo dimostrano che i lavori preventivati concorrono al conseguimento di tutti gli standard, lo stesso intervento risulta ammissibile. Qualora il progetto sia anche esecutivo in possesso di tutti i pareri degli enti competenti ciò determinerà una premialità in termini di attribuzione di punteggio per la valutazione.
5 - Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari - (D) L'art. 3 dell’Avviso pubblico recita che, tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli ENTI ECCLESIASTICI, e per tutti i soggetti proponenti ammissibili è necessario che siano attivi ed operanti da almeno un anno ed in almeno uno degli ambiti di attività di cui ai CODICI ATECO 2007 elencati.
Dovendosi candidare una Parrocchia, in quanto ENTE ECCLESIASTICO, quale documentazione bisogna produrre non essendo iscritta alla CCIAA e al registro imprese? Va bene copia iscrizione nel registro prefettizio delle persone giurudiche, oltre al certificato dell'agenzia delle Entrate di rilascio P.IVA.

(R)
Il bando fa espressamente riferimento al REA in alternativa al Registro Imprese per tutti gli enti per i quali il REA è espressamente riservato.
L’Ente ecclesiastico è candidabile solo so espressamente operativo nell’ambito di operatività per il quale si candida un determinato progetto di investimento, da almeno un anno con il codice ATECO di riferimento. In tal senso oltre ai requisiti formali di cui sopra sarà necessario attestare con l’atto costitutivo, lo statuto e il curriculum del soggetto proponente anche le attività espressamente svolte negli anni precedenti, che devono contemplare anche la gestione di uno o più servizi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. comunque afferenti all’ambito di attività nel quale si intende proporre il progetto di investimento.
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