FAQ - Archivio - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità



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33 - Richiedi Info Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - (D) Cosa si intende per "assenza motivata"?

(R)
per "assenza motivata", si intende qualsiasi assenza che il referente del nucleo familiare motiverà con propria autocertificazione (massimo 5 giorni), resa ai sensi di legge (DPR 445/2000). Tale titolo giustificativo, accompagnato dalla fotocopia della carta di identità del firmatario, dovrà
essere acquisito dall’Unità di Offerta e caricato nel campo "Documento" visualizzabile in piattaforma ai fini delle verifiche."

Resta inteso che l'ambito di applicazione di tale previsione é limitato alle assenze, nel corso del mese solare, per un periodo non superiore ai 5 giorni, anche non consecutivi.

Per un numero di assenze superiore al predetto limite, infatti, trova applicazione la previsione di cui al co. 4, art. 11 dell'Avviso n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442 del 10/07/2018, rubricato "Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio"), con la quale si stabilisce che tutte le assenze di maggiore durata e in particolar modo le assenze per periodo consecutivi superiori ai 30 gg., debbano obbligatoriamente ed esclusivamente essere giustificate mediante produzione di apposita certificazione medica.

Ne deriva che le assenze superiori al limite dei 5 gg. nel corso del mese solare - anche non consecutivi - non giustificate con adeguata documentazione medica, ricadranno nella nozione di "assenza NON motivata” con conseguente rideterminazione dell’importo del buono servizio corrisposto all’unità di offerta, e - al raggiungimento della soglia massima dei 30 gg. consecutivi - costituiranno fattispecie idonea all'adozione del conseguente provvedimento di REVOCA del beneficio, da parte del competente ufficio istruttore dell'Ambito territoriale.

All’eventuale provvedimento di revoca per le circostanze su esposte, il nucleo familiare dell’utente potrà in ogni caso richiedere nuova ammissione a partire dalla finestra successiva per la domanda di assegnazione nuovo buono servizio.
1 - Assegno di Cura - Annualità 2018 - Richiedi Info - (D) L’ASSEGNO DI CURA 2018 è COMPATIBILE CON I BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI PER COMPARTECIPARE LA SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE E PER CENTRI DIURNI

(R)
In fase di compilazione delle domande non c’è un filtro che impedisca di completare la presentazione della domanda.

In fase di istruttoria la fruizione di un buono servizio per la frequenza di un centro diurno art. 60, 60ter, 68, 105, 106 sarà tenuta in considerazione per l’incompatibilita e incumulabilta’ delle due misure, che sono entrambe prestazioni scolli agevolate, sullo stesso nucleo familiare. Non vi è incompatibilità, invece, per la fruizione di prestazioni domiciliari SAD e ADI sociale, ovvero art. 87 e 88, per la coerente e spesso necessaria complementarietà di ulteriori ore di servizi domiciliari che integrino le poche ore di assistenza erogate dai Comuni e dalle Asl per le rispettive competenze.

Questo per un principio di equità nella distribuzione delle risorse, ma anche e soprattutto in ossequi al principio di appropriatezza delle prestazioni.

Infatti, se la frequenza di un centro diurno art. 60 o art. 105 è appropriata, allora il profilo di non autosufficienza è certamente più basso del profilo di estrema gravità richiesta per l’accesso al l’assegno di cura. Oppure il centro diurno socieducativo non è appropriato, ed occorre un PAI più adeguato da parte dei servizi sanitari territoriali. Solo in questo senso non è opportuno il cumulo di due contributi economici per il sostegno al reddito e prestazioni sociali agevolate, che peraltro in ogni caso non possono e non devono surrogare o sostituire i servizi sanitari.
2 - Assegno di Cura - Annualità 2018 - Richiedi Info - (D) SE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SI INDICA CHE IL RICHIEDENTE è ANCHE IL CAREGIVER FAMILIARE, E' NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVERE UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E/O PREVIDENZIALE ATTIVA?

(R)
Non è necessario, si deve solo dichiarare, a fini conoscitivi, quale soluzione la famiglia adotta per sostenere la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, e quindi il care-giver familiare o un care-giver professionale.
Allo stato attuale alcune associazioni rappresentate al Tavolo regionale per le disabilità non hanno ritenuto di avviare in Puglia già da questa annualità l'attuazione delle norme vigenti in materia di riconoscimento e tutela (assicurativa e previdenziale) del care giver, nonché di contrasto al sommerso nel lavoro di cura.
E quindi, al contrario di quel che accade in altre Regioni italiane, e di quel che si applica in Puglia ad esempio per i Pro.V.I., non è richiesta una rendicontazione complessiva della spesa sostenuta a valere sulle risorse dell'Assegno di cura.
3 - Assegno di Cura - Annualità 2018 - Richiedi Info - (D) Il richiedente che compila la domanda di Assegno di cura è obbligato ad avere una SPID? E deve anche avere una PEC-Posta elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni sull'esito nelle diverse fasi di istruttoria?

(R)
La SPID è una modalità di riconoscimento dell'identità del richiedente (Identità digitale) che è prescritta dal CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale e che, tuttavia, in considerazione del fatto che è ancora assai poco diffusa nella popolazione pugliese, non è stata resa obbligatoria e quindi non è l'unico modo per accedere alla piattaforma di Sistema.Puglia.it, potendosi continuare ad utilizzare le credenziali e le modalità più tradizionali di accesso alla piattaforma.

Quanto alla PEC, la risposta è NO, non è richiesta una PEC per l'utente che presente domanda. Nell'Avviso pubblico è espressamente previsto che "Al termine della compilazione (...) della domanda, il richiedente dovrà cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Il sistema genererà un documento in formato pdf che contiene tutti i dati inseriti in domanda (...) che verrà trasmesso, con l’indicazione del numero di protocollo di acquisizione, a mezzo PEC all’indirizzo certificato in piattaforma del richiedente".
Questo significa testualmente che la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda partirà da sistema con una PEC, ma sarà conferita a qualunque indirizzo e-mail, anche non PEC, che il richiedente avrà avuto cura di indicare all'atto della compilazione della domanda.
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