(R) L’avviso Pubblico del BUONO SERVIZIO non riporta alcuna indicazione di incompatibilità con il beneficio denominato “sostegno famigliare”; per questo è necessario fare riferimento direttamente all’AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle domande di accesso al ”sostegno familiare” per persone non autosufficienti gravissime. IN tale contesto, NON E’ PREVISTO UN DIVIETO O UN’INCOMPATIBILITA’ assoluta tra il Buono Servizio e il beneficio denominato “sostegno famigliare”; tuttavia, è definito un criterio di PRIORITA’ che avvantaggia chi non ha un Buono servizio attivo, ovvero: coloro che presentano una domanda di “sostegno famigliare” e a quella stessa data NON risultano beneficiari di Buoni Servizio regionali per l’accesso ai servizi SAD-ADI e/o ai Centri Diurni, ricevono 5 punti nella graduatoria di merito; al contrario, coloro che presentano una domanda di “sostegno famigliare” e a quella stessa data risultano beneficiari di Buoni Servizio regionali per l’accesso ai servizi SAD-ADI e/o ai Centri Diurni, ricevono 5 punti in MENO nella graduatoria di merito. La ratio è chiaramente quella di favorire le persone più svantaggiate, che ricevono meno prestazioni dal sistema pubblico. |