Catalogo dell'Offerta e Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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34 - (D) abbiamo potuto constatare che molti utenti il cui buono è risultato finanziabile solo a seguito di
scorrimento della graduatoria hanno iniziato ad usufruire del buono servizio solo a far data dall'ammissione
della pratica come "ammesso finanziabile" ovvero gennaio 2020. Questo genera ovviamente economie che
potrebbero essere utilizzate per finanziare altri buoni servizio in favore di ulteriori utenti la cui pratica è
risultata non finanziabile per insufficienza di risorse economiche.
In tal caso come occorre procedere?

(R)
Considerato che l’articolo 16, comma 1 dell’Avviso Pubblico n.1/2017 stabilisce che

“Ferma restando la possibilità per l’utente di iniziare/continuare a frequentare il servizio opzionato sin dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall’avvio effettivo della frequenza, assumendo a proprio carico ogni responsabilità e onere in riferimento al pagamento della tariffa, il diritto ad usufruire del buono servizio, in via definitiva, si costituisce e si perfeziona esclusivamente al momento dell’inserimento nella graduatoria definitiva ai sensi del precedente art. 10. La spesa è, tuttavia, potenzialmente ammissibile dalla data di validità di spesa della finestra temporale di candidatura (1° ottobre per la 1^ finestra, ovvero 1° aprile per la 2^ finestra), ovvero a partire da data successiva indicata in sede di abbinamento o determinata dall’avvio effettivo della frequenza, in relazione alle sole presenze attestate da apposito registro cartaceo da detenersi obbligatoriamente ai sensi degli artt. 36, 37 del Reg. R. n. 4/2007.”

E’ assolutamente legittimo, congruo e vantaggioso che nella fattispecie indicata dal quesito l’ambito territoriale proceda d’ufficio ad un utile recupero delle economie che si generano su ogni singolo preventivo di spesa, a vantaggio di altri utenti che potrebbero così accedere al beneficio, mediante scorrimento di graduatoria; pertanto, SU ISTANZA DELL’AMBITO TERRITORIALE, corredata da elenco tabellare excel riportante tutti i codici domanda interessati da un avvio postumo della frequenza (ed indicazione della NUOVA data di avvio della frequenza*), il Centro Servizi Innovapuglia, provvede alla modifica del periodo di fruizione sui singoli preventivi, con conseguente generazione di economie da svincolarsi sui corrispondenti contratti di servizio al fine di procedere a scorrimento delle graduatorie.


* la "nuova data di avvio frequenza" (ai fini della compatibilità con le funzioni operative della piattaforma telematica) dovrà obbligatoriamente corrispondere sempre al 1° giorno del mese in cui la frequenza effettiva ha avuto avvio (esempio: se l'utente ha iniziato il 15 gennaio 2020, indicherete 1 gennaio 2020 / se l'utente ha iniziato il 3 febbraio 2020, indicherete 1 febbraio 2020). Diversamente non sarebbe possibile operare un corretto ricalcolo dei preventivi, delle franchigie e delle attestazioni mensili
33 - (D) Cosa si intende per "assenza motivata"?

(R)
per "assenza motivata", si intende qualsiasi assenza che il referente del nucleo familiare motiverà con propria autocertificazione (massimo 5 giorni), resa ai sensi di legge (DPR 445/2000). Tale titolo giustificativo, accompagnato dalla fotocopia della carta di identità del firmatario, dovrà
essere acquisito dall’Unità di Offerta e caricato nel campo "Documento" visualizzabile in piattaforma ai fini delle verifiche."

Resta inteso che l'ambito di applicazione di tale previsione é limitato alle assenze, nel corso del mese solare, per un periodo non superiore ai 5 giorni, anche non consecutivi.

Per un numero di assenze superiore al predetto limite, infatti, trova applicazione la previsione di cui al co. 4, art. 11 dell'Avviso n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442 del 10/07/2018, rubricato "Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione dal beneficio"), con la quale si stabilisce che tutte le assenze di maggiore durata e in particolar modo le assenze per periodo consecutivi superiori ai 30 gg., debbano obbligatoriamente ed esclusivamente essere giustificate mediante produzione di apposita certificazione medica.

Ne deriva che le assenze superiori al limite dei 5 gg. nel corso del mese solare - anche non consecutivi - non giustificate con adeguata documentazione medica, ricadranno nella nozione di "assenza NON motivata” con conseguente rideterminazione dell’importo del buono servizio corrisposto all’unità di offerta, e - al raggiungimento della soglia massima dei 30 gg. consecutivi - costituiranno fattispecie idonea all'adozione del conseguente provvedimento di REVOCA del beneficio, da parte del competente ufficio istruttore dell'Ambito territoriale.

All’eventuale provvedimento di revoca per le circostanze su esposte, il nucleo familiare dell’utente potrà in ogni caso richiedere nuova ammissione a partire dalla finestra successiva per la domanda di assegnazione nuovo buono servizio.
32 - (D) E' possibile richiedere il Buono Servizio sia per un servizio DOMICILIARE (es. art. 88), sia per un servizio DIURNO (es. art. 60), per la medesima persona disabile/anziano nella stessa Annualità Operativa?

(R)
SI, i nuclei familiari possono presentare fino a un massimo di n. 2 istanze di accesso per ogni disabile e/o anziano presente nel nucleo per la fruizione di differenti tipologie di servizio, a condizione che se ne richieda la fruizione in fasce orarie e/o giornate differenziate (es: primo mattino o fascia serale accesso SAD, fascia centrale della giornata accesso Centro diurno socio-educativo e riabilitativo art. 60), e comunque in coerenza con gli obiettivi di cura/inclusione definiti dalla documentazione socio-sanitaria o socio-assistenziale allegata all’istanza stessa, e confermata dal PAI redatto in sede di UVM, al fine di concorrere ad una efficace presa in carico dell’utente, mediante un mix integrato di prestazioni a carattere domiciliare e diurno semi-residenziale.
31 - (D) Cosa accade nel caso in cui le risorse economiche presenti sul contratto di servizio di una Unità d’offerta sottoscritto ai sensi del precedente Avviso n. 4/2015 (A.D. 421/2015) non sono utilizzate al 30/09/2016?

(R)
Tutte le economie derivanti da risorse non impegnate in abbinamenti entro il 30/09/2016 vengono dichiarate dall’Ambito Territoriale competente economie e tornano nella piena disponibilità contabile e finanziaria dell’Ambito stesso. I contratti a valere sul precedente procedimento ex A.D. n. 421/2015, quindi, decadono in relazione a tutte le risorse non utilizzate. Le economie così recuperate dall'Ambito Territoriale, saranno utilizzate dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli AA.DD. n. 167/2017 e 494/2017.
30 - (D) Qual è il massimale del costo aggiuntivo giornaliero per il servizio di trasporto in riferimento alle differenti tipologie di servizi?

(R)
Come definito nell’Avviso Pubblico n. 3/2015 (Catalogo dell’Offerta) approvato con A.D. n. 390/2015, il costo aggiuntivo giornaliero e forfettario per il servizio di trasporto applicabile in sede di candidatura é il seguente: per servizi artt. 60 e 60ter, NON oltre il 10% die della rispettiva tariffa giornaliera esibita a catalogo; per servizi art. 68, 105, 106, NON oltre 2,50/die.
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