Infanzia e Adolescenza - FAQ

 

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26 - (D) posso presentare istanze per più di 11 mesi?

(R)
L’Avviso per l’erogazione dei Buoni servizio per minori prevede (art. 3, ult. co., D.D. 1425/2012) la possibilità per il nucleo familiare di fruire di servizi di conciliazione per ciascun minore nel limite massimo di 11 mesi nell’arco di 12 mesi dalla presentazione dell’istanza.
Tale previsione va letta in combinato disposto con il requisito di ammissibilità relativo alla situazione economica del nucleo familiare, riferita al reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza (art. 2, co. 1, cpv.), al fine di rendere le condizioni economiche familiari aderenti al calcolo dell’abbattimento tariffario previsto.
Ne discende che i nuclei familiari non possono presentare contemporaneamente più istanze di fruizione di uno stesso servizio per più anni in continuità tra di loro, in quanto ciò potrebbe determinare una situazione di scollamento (sia migliorativo che peggiorativo per la famiglia) tra la condizione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda e la data ultima di fruizione.
Pertanto, una volta presentata un'istanza indicando il limite temporale massimo previsto dall’Avviso, allo spirare del periodo di fruizione documentato dall’effettiva frequenza attestata dal referente del nucleo familiare con la sottoscrizione di un numero di 11 ricevute, sarà possibile presentare una nuova domanda che sarà istruita nel rispetto del principio dell’erogazione delle risorse “a sportello” di cui all'art. 3, co. 4 dell'Avviso in rilievo.
Qualora siano state già presentate più istanze l’Ambito Territoriale di competenza provvederà a rendere inammissibili quelle successive al primo periodo di fruizione del servizio opzionato dal nucleo familiare richiedente.
Cristina Sunna
A. T. PO FESR
Vito Losito
Responsabile del Procedimento
25 - (D) COME RINUNCIARE ALLA MIA DOMANDA DI ACCESSO AL BUONO SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PER MINORI ?

(R)
Premesso che non è possibile presentare più istanze di buono di conciliazione con riguardo al medesimo minore, laddove fosse necessario (per errore o per mutate esigenze familiari), al fine di presentare una nuova istanza occorre, preventivamente, rinunciare all'istanza già presentata.
La rinuncia deve essere formalizzata per consentire l’annullamento della pratica nella piattaforma telematica.
L’iter di formalizzazione della rinuncia è diverso a seconda che la pratica risulti solo “pre-abbinata” (vale a dire, presa in carico dall’unità di offerta attraverso l’avvenuta consegna della documentazione cartacea prevista dall’Avviso); “abbinata” (presa in carico attraverso il caricamento da parte dell’unità di offerta della documentazione cartacea scansionata).
In entrambe le ipotesi è necessario che il richiedente presenti (via mail o personalmente) lettera di rinuncia, completa di CODICE PRATICA, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia del documento d'identità, all'unità di offerta.
Nel caso del pre-abbinamento, l’unità di offerta rifiuta direttamente l’istanza che in tal modo viene registrata dalla piattaforma nello stato di "Espressa rinuncia".
Nel caso dell’avvenuto abbinamento, l’unità di offerta trasmette via PEC all’Ambito Territoriale sociale la lettera di rinuncia con il suo allegato e sarà l'Ambito a modificare lo stato della domanda di Buono servizio di conciliazione in “Espressa rinuncia”.
Vito Losito
Responsabile Azione 3.3.1
24 - (D) E' ancora in corso il procedimento amministrativo curato dal Comune per l'autorizzazione definitiva al funzionamento della struttura per minori: posso effettuare l'iscrizione nel Catalogo on-line?

(R)
No. Ai fini dell'iscrizione nel Catalogo dell'offerta di servizi per i minori è necessario essere autorizzati al funzionamento con l'apposito provvedimento comunale di autorizzazione del quale vengono richiesti nel format tutti gli estremi; mentre è possibile iscriversi anche se è in corso la mera iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento.
23 - (D) REGISTRO REGIONALE
Chi provvede all'iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per l'infanzia autorizzati al funzionamento?

(R)
Una volta che il Comune ha autorizzato una struttura o un servizio al funzionamento con proprio provvedimento, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio regionale competente che provvede all'iscrizione nel Registro regionale. Se il soggetto interessato all'iscrizione nel Catalogo on-line non è al corrente del fatto che il Comune abbia dato corso al predetto adempimento, è opportuno che invii un'istanza al Comune al fine di richiedere informazioni in merito ovvero sollecitare l'ente a provvedere in tal senso.
22 - (D) TERMINI DI SCADENZA
Quando scadono i termini per l'iscrizione nel Catalogo on-line dell'offerta di servizi per minori?

(R)
L'Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo on-line dell'offerta di servizi per minori non prevede termini di scadenza per la presentazione delle candidature.
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