Registri Solidarietà Sociale - FAQ

 

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17 - (D) Sono in possesso di una autorizzazione provvisoria, cosa devo fare per ottenere l’autorizzazione definitiva?

(R)
Deve effettuare la procedura telematica di richiesta di autorizzazione. Sarà cura dell’ente che prenderà in carico la richiesta di verificare i dati dell’autorizzazione provvisoria e di rilasciarle l’autorizzazione definitiva. Le verifiche istruttorie successive a cura della Regione, permetteranno l’iscrizione al registro di competenza.
16 - (D) Ho presentato la richiesta di autorizzazione in cartaceo dopo il 6 Febbraio 2012 e non mi è stata ancora rilasciata l’autorizzazione.

(R)
A partire dal 6 Febbraio 2012 è fatto obbligo di presentazione di richiesta di autorizzazione esclusivamente tramite procedura telematica. Gli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, a partire dal 1 ottobre 2012 non possono più inviare istanze cartacee per l’iscrizione nei registri telematici. Tutte le richieste pervenute in cartaceo a partire da questa data dovranno essere presentate anche per via telematica al fine di completare la procedura correttamente. Le pratiche autorizzate sul cartaceo che non avranno, però la corrispondente pratica telematica, non saranno iscritte ai registri regionali.
15 - (D) Come si fa a richiedere l'autorizzazione di un servizio riconducibile al servizio di telefonia sociale (art. 100 Reg. R. n.4/2007) rivolto ad anziani.

(R)
Deve innanzi tutto registrarsi per avere la username e password con cui accedere alla piattaforma per effettuare la procedura telematica di richiesta di autorizzazione. Deve quindi avviare la procedura di iscrizione ai registri cliccando sul "Registro welfare d'accesso", in quanto il servizio di telefonia sociale, di cui all'art. 100 del regolamento regionale n. 4/07, è inserito nel registro del Welfare.
14 - (D) Una volta completata la domanda, si deve portare manualmente la pratica al Comune oppure si deve solamente attendere.

(R)
L'istanza va presentata solo per via telematica, pertanto deve essere firmata digitalmente, quindi con mail PEC viene inviata al Comune o Ambito competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, il cui funzionario preposto darà avvio all’istruttoria. Pertanto non occorre che si rechi personalmente presso Il Comune o Ambito, ma deve solo attendere di ricevere sempre mediante mail PEC la comunicazione di avvio del procedimento.
13 - (D) Dovendo autorizzare l'aumento di n.01 posto in una struttura già iscritta nel registro regionale, è sufficiente una integrazione con nota, visto che la planimetria ed il numero di operatori consente tale modifica , oppure è indispensabile l'atto dirigenziale?

(R)
L’aumento della ricettività si riconduce alla fattispecie di ampliamento di una struttura con conseguente aumento della capacità ricettiva, espressamente regolamentata dall’art. 38, comma 7, del Regolamento regionale n. 4/07, che dispone che il Comune territorialmente competente adotti un provvedimento di autorizzazione per la parte in ampliamento, che si aggiunge e non sostituisce il provvedimento di autorizzazione al funzionamento in precedenza rilasciato alla stessa struttura. Gli uffici regionali quindi provvederanno ad adottare apposita determinazione dirigenziale con cui nel confermare la precedente iscrizione nei registri, se ne dispone una modifica relativamente alla variazione in aumento della ricettività.
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