Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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62 - (D) vorrei presentare la domanda circolante capitolo 3 , sono titolare di una gioielleria intestata a me , ditta individuale. se non ho regolarità contributi va posso presentare la domanda?

(R)
Come previsto dall'Art. 22 – “Disposizioni temporanee per Emergenza Covid-19” L'impresa deve fornire una autocertificazione sulla regolarità contributiva. Nel corso dell’istruttoria, se il soggetto proponente non ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi contributivi, la Regione Puglia procederà alla richiesta telematica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi della vigente normativa, e chiederà all’impresa se, in sede di erogazione, intenderà avvalersi dell’intervento sostitutivo. Pertanto, per le imprese con posizione contributiva non regolare, l’erogazione delle agevolazioni avverrà solo a conclusione di tale iter e la Regione Puglia procederà al pagamento dell’importo irregolare a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili e l’erogazione della restante parte delle agevolazioni in favore del beneficiario. La Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni in ordine alla regolarità contributiva. Si ricorda che possono presentare domanda ai sensi dell'art. 22 dell'Avviso (Titolo II capo 3 Circolante) i soggetti che non erano in difficoltà al 31/12/2019 e che hanno subito perdite di fatturato o incrementi di costi a causa dell'emergenza da Covid19 a condizione che svolgano una delle attività ammissibili elencate in allegato 1 dell'Avviso.
61 - (D) Si chiede se e’ possibile presentare, per il periodo fino al 30 novembre 2020, comunque istanze per il Titolo II, capo III, anche per spese per investimenti e non solo per spese di funzionamento, o se in tale periodo temporaneo l’agevolazione e’ rivolta esclusivamente alle spese di funzionamento. In caso di risposta affermativa, si chiede se e' possibile cumulare, nella medesima istanza, sia gli investimenti che le spese di gestione, in modo che il finanziamento sia destinato ad entrambe le esigenze.

(R)
Si fa presente che il termine, da Avviso, entro cui presentare le domande a valere per il Titolo II Circolante è il 30/11/2020. Tale termine non riguarda il Titolo II Ordinario. Inoltre, considerato che si tratta di due finalità completamente differenti, occorre presentare una domanda a valere sul Titolo II Circolante (carenza di liquidità) e una domanda a valere sul Titolo II Ordinario.
60 - (D) Buongiorno riguardo la richiesta di finanziamento per stabilire l'ìimporto oltre alle necessità aziendali ci sono dei parametri che bisogna seguire o l'importo è libero? La rendicontazione dei costi pagati con il finanziamento come avverrà? il costo (in caso di fatture con IVA) da considerare è come sempre al netto dell'IVA?

(R)
Come indicato nell'Allegato B è sufficiente attestare: di aver subito perdite di fatturato in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e/o di aver subito incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa; che la liquidità derivante dalla presente iniziativa sarà utilizzata nell’ambito delle seguenti attività ammissibili.
L’importo di ogni singola operazione di finanziamento, su cui verrà calcolata la sovvenzione diretta, non dovrà essere inferiore a 30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, secondo una libera contrattazione tra l’impresa e la banca.
I Soggetti proponenti dovranno inviare entro 12 mesi dall’erogazione del finanziamento, attestazione del legale rappresentante del Soggetto proponente di aver utilizzato l’intero finanziamento per la copertura di costi afferenti all’operatività aziendale. Trattandosi di un finanziamento per la liquidità, l’IVA è da considerarsi tra le spese afferenti all’operatività aziendale. I Soggetti proponenti sono tenuti a conservare la documentazione completa relativa alle spese sostenute.
Il Soggetto proponente potrà utilizzare il finanziamento bancario finalizzato a coprire carenze di liquidità per sostenere il capitale circolante; è sufficiente attestare che l’impresa abbia subito una perdita di fatturato e/o un incremento dei costi a causa dell’emergenza epidemiologica.
Come previsto dal comma 15 dell'art. 22 dell'Avviso ""La Regione (anche per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A.) si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente,
sia presso la banca sia presso il Soggetto proponente/beneficiario, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento sottostante alla sovvenzione, nonché l’afferenza delle spese all’operatività aziendale.
59 - (D) Buonasera...esempio: oggi 11/06/2020 ottengo una delibera di finanziamento secondo le condizioni del titolo II capo III circolante;
domani 12/06/2020 la banca apre il codice pratica. Le suddette condizioni consentono di agganciare il finanziamento deliberato al titolo II capo III circolante o, la delibera doveva avvenire successivamente all'apertura del codice pratica?
Cordialità

(R)
Considerata la particolarità della misura emergenziale titolo II "circolante", non si riscontrano criticità se la delibera presenta una data antecedente alla creazione del codice pratica sulla procedura telematica. La banca procederà alla delibera avendo ricevuto domanda di aiuto (Allegato C) dall'impresa secondo il format pubblicato sul sito della regione. Tale Allegato C verrà generato sulla procedura telematica dal soggetto finanziatore una volta generato il codice pratica. Si ricorda che Il Soggetto Finanziatore deve deliberare ed erogare il finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della pratica.
58 - (D) Gentilissimi,
un’impresa con codice ATECO 2007 ammissibile al TITOLO II CAPO III – CIRCOLANTE, nell'esercizio 2019 ha registrato un livello occupazionale in termini di ULA pari a numero 20 unità. Il livello occupazionale in termini di ULA registrato nell'esercizio 2019 (numero 20 ULA), deve essere mantenuto almeno pari a numero 20 ULA fino all’esercizio 2022 (cioè almeno numero 20 ULA sia nell'esercizio 2020, sia nel 2021 e sia nel 2022)? Se "si", da quando decorre l'impegno visto che nel mese di marzo 2020 un dipendente full time si è dimesso e di conseguenza le ULA si sono ridotte?
Cordiali saluti.

(R)
Potranno usufruire della sovvenzione al 30%, cosi come stabilito dal comma 7 del'art. 22 dell'Avviso, le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019.
Si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà, quindi, parziale e pari al 10% del valore del finanziamento sul quale le agevolazioni sono state calcolate, esattamente pari alla maggiorazione del 10% che scaturisce dall’impegno al mantenimento dell’occupazione, la cui violazione genera tale revoca.
A titolo esemplificativo, su una istanza avente euro 100.000,00 di finanziamento ed erogazione di euro 30.000,00 di sovvenzione, la revoca parziale sarà pari a euro 10.000,00.
Tutti i beneficiari destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, non potranno avere accesso ad altri aiuti nei sei anni successivi al provvedimento di revoca.
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