Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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72 - (D) Buongiorno,
è possibile estinguere anticipatamente il finanziamento bancario, oggetto della richiesta di agevolazione, dopo 3 anni dall'erogazione del finanziamento stesso?

(R)
Come previsto dal comma 7 dell'art. 22 (art. 21 per il capo 6) Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento e, pertanto, non sarà possibile estinguerlo anticipatamente prima di tali scadenze.
71 - (D) Buongiorno, chiedo cortesemente chiarimenti in merito alle seguenti problematiche:
a) la conversione in Legge del D.L.23/20 consente ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera m), di chiedere l'adeguamento dell'importo finanziato fino alla nuova soglia massima di € 30.000. Come da voi già indicato in alcune faq è possibile chiedere il Titolo II Circolante anche per i finanziamenti deliberati ed erogati dopo l'8 aprile 2020 a patto che si tratti di nuova finanza e non di rinegoziazione o rifinanziamento di finanziamenti esistenti e che il finanziamento sia di € 30.000. Nella specifica situazione (adeguamento dell'importo) la Banca dovrà obbligatoriamente procedere alla sostanziale rinegoziazione di finanziamenti esistenti deliberati ed erogati secondo le previsioni del D.L.23/20 lettera m) (importi fino a 25.000) attraverso la stipula di un nuovo finanziamento per l'intera somma, con estinzione anticipata del precedente, oppure attraverso la stipula di un nuovo finanziamento per la differenza senza, pertanto, estinguere il precedente. Tale operatività consentirebbe l'ammissione al contributo?
b) sempre per i finanziamenti deliberati ed erogati dopo l'8 aprile 2020 e ammissibili al contributo, costituisce causa di esclusione l'avvenuto pagamento delle spese con l'utilizzo delle somme erogate?

(R)
Le delibere di € 25.000 indicate nel suo quesito non sono eleggibili con la misura emergenziale Titolo II "circolante" in quanto di importo inferiore a quello minimo previsto dall'Avviso pubblico. Non è possibile accedere alla agevolazioni cumulando l'importo di due diversi finanziamenti bancari. Pertanto le delibere per finanziamenti di € 25.000 indicate nel suo quesito, seppur successivamente rimodulate, non sono eleggibili con la misura emergenziale Titolo II "circolante" in quanto di importo inferiore a quello minimo previsto dall'Avviso pubblico. I finanziamenti originariamente deliberati per un importo minimo pari a 30.000 euro (per nuova finanza) erano e sono ammissibili agli aiuti del Titolo II Circolante
70 - (D) Buongiorno,
per l'avvio della pratica TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE, il soggetto Finanziatore (Banca) ha richiesto la compilazione della modulistica per l'ottenimento della garanzia dal FdG ai sensi del Decreto Legge n.23 dell'8 aprile 2020 (Allegato 4 -decreto liquidità).
Poichè tale garanzia potrebbe limitare l'importo del finanziamento da richiedere, con la presente per avere domandare:
al fine dell'ottenimento dell'agevolazione prevista dal TITOLO II CAPO 3 CIRCOLANTE è obbligatoria la garanzia rilasciata dal FdG prevista ai sensi del DL Liquidità?
Grazie

(R)
No, non vi è alcun obbligo che il mutuo sia assistito da garanzia Confidi, mcc, o altre garanzie. Le condizioni sono liberamente negoziate dall’impresa con la banca.
69 - (D) Salve in merito, alla compilazione dell' allegato C per Titolo II Circolante, i punti d) e e) sono da eliminare in caso di non impegno al mantenimento delle ULA e di conseguenza modificare la parte relativa alla richiesta della sovvenzione. Grazie

(R)
Si, in assenza dell'impegno al mantenimento le lettere indicate non saranno presenti nell'allegato C che dovrà essere generato e firmato digitalmente.
68 - (D) Un'azienda che non ha il durc regolare può accedere al bando chiedendo per una parte la compensazione con quanto deve all'INPS?

(R)
La dichiarazione che l'impresa è tenuta a compilare prevede queste opzioni:
- Di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (1)
- Di non essere in grado di attestare la propria posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (2)
- Di non essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile e di autorizzare l’Amministrazione a procedere con intervento sostitutivo (3)
- Di non essere iscritto a INPS e/o INAIL per la seguente motivazione .... (4):
La terza opzione è quella che l'impresa potrebbe scegliere in sede di compilazione della suddetta autocertificazione e la Regione procederà con intervento sostitutivo.
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