Titolo II Capo 3 - Circolante - FAQ

 

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82 - (D) Un'azienda ha richiesto un finanziamento di euro 30.000,00 con le garanzie del DL liquidità. La banca ha deliberato il finanziamento in data 28/06/2020 ed è pronta per erogarlo. Per tale pratica è possibile accedere al Titolo II Capo 3 circolante, considerato che l'azienda svolge un'attività che rientra tra i codici ateco agevolabili e ha subito una riduzione di fatturato a causa del Covid 19? Se la risposta è si, i pagamenti delle spese da sostenere, possono già essere effettuati a decorrere dall'erogazione del finanziamento o bisogna attendere che la pratica del Titolo II Capo 3 Circolante sia formalmente accettata con esito positivo?

(R)
Possono presentare domanda ai sensi dell'art. 22 dell'Avviso (Titolo II capo 3 Circolante) i soggetti che non erano in difficoltà al 31/12/2019 e che hanno subito perdite di fatturato o incrementi di costi a causa dell'emergenza da Covid19 a condizione che svolgano una delle attività ammissibili elencate nell'allegato 1 all'Avviso.Gli aiuti di cui al presente articolo sono cumulabili con altri eventuali strumenti emergenziali di cui alla Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., fino al raggiungimento della soglia di 800.000 euro, cosi come stabilito dall'art. 21 comma 6. Le spese devono essere sostenute e pagate dopo l'erogazione del finanziamento ed entro 12 mesi anche se riferite a fatture precedentemente scadute e, a causa appunto dell'emergenza, non pagate. la risposta al quesito è positiva.
81 - (D) Buongiorno, un finanziamento di 30mila euro ai sensi della nuova normativa riferita alla lettera M decreto liquidita' mi consente di chiedere il contributo fondo perduto titolo II capo III liquidita' sia che il finanziamento bancario abbia durata 72 mesi che 120 mesi (secondo la nuova normativa)? anche dalle faq , salvo errori, vedo indicata solo una durata minima (24 mesi e 12 di preammortamento) ma non massima.
grazie

(R)
E' corretto, l'avviso indica solo la durata minima del finanziamento.
80 - (D) Sul titolo II circolante è possibile, dopo la creazione della pratica da parte di un confidi, trasferire la pratica ad una banca affinchè si occupi dell’invio della pratica non più accompagnata da una garanzia utilizzando la funzionalità di cambio SF presente sul portale?

(R)
Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso “nel caso in cui, prima della presentazione della domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell’ultimo Soggetto Finanziatore”; sulla base di quanto detto in norma, la funzionalità di cambio SF è utilizzabile esclusivamente in presenza di un primo soggetto finanziatore al quale la pratica sia stata dallo stesso confidi assegnata; non è, quindi, accoglibile l’istanza di cambio SF se non è presente una prima banca che abbia in carico la pratica. Il Confidi partecipa alla procedura telematica del Titolo II se rilascia una garanzia sulla pratica di finanziamento presentata dall’impresa.
L'impresa dovrà eventualmente presentare una nuova pratica - priva di garanzia - attraverso il SF individuato.
79 - (D) SRL COSTITUITA NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 PUO' ACCEDERE AL TITOLO II CAPO III CIRCOLANTE? HA EFFETTUATO INVESTIMENTI NEL CORSO DEL MESE DI FEBBRAIO E SUCCESSIVAMENTE E' STATA COLPITA DAL LOCKDOWN. OGGI DEVE PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, AL PAGAMENTO DELLE UTENZE E DEI CANONI OLTRE CHE COMPLETARE GLI INVESTIMENTI.

(R)
Come previsto dall’art. 22 capo 3 circolante e art. 21 capo 6 circolante “L’intervento è finalizzato all’attivazione di nuova finanza da destinare alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale.”
Le sovvenzioni sono finalizzate a far fronte a carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid-19”. La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione. Un'impresa costituita nel 2020 ed operativa già nel periodo di emergenza può accedere al titolo 2 circolante pur tuttavia non potendo usufruire della sovvenzione pari al 30% prevista solo per imprese che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019.
Quanto alle imprese inattive durante il periodo di emergenza appare evidente il non rispetto delle finalità dell’Avviso salvo l’onere di dimostrare che l’inattività è imputabile al periodo di emergenza e non ad altri fattori.
78 - (D) Buongiorno, chiedo un chiarimento sulla FAQ n.8: la durata complessiva del finanziamento deve essere di 24 mesi di cui 12 mesi di preammortamento? Per durata del finanziamento si intende generalmente la durata complessiva dello stesso. Conseguentemente, il finanziamento non può essere estinto nei due anni successivi all'erogazione? Dopo i due anni può essere estinto? Il dubbio nasce dal fatto che nella FAQ n.8 si dice che "l'impresa è obbligata a mantenere l'attività aziendale per almeno tre anni dell'erogazione del mutuo. Grazie per la sempre cortese collaborazione. Cordialità

(R)
Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi ed almeno 12 mesi di preammortamento e, pertanto, non sarà possibile estinguerlo anticipatamente prima dei 36 mesi complessivi.
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