Bando Contratti di Programma - FAQ

 

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64 - (D) Richiedo dei chiarimenti sul regolamento n 9 del 30/6/08 e sulle possibilità di partecipare al bando in corso.
Scrivo per conto della Barilla che come sapete è una grande impresa che in Foggia ha uno stabilimento per la produzione di paste alimentari di semola.
Volevo sapere se tra gli investimenti ammissibili ci sono anche gli ammodernamenti o altresì detti revamping che un'azienda come la nostra fa sugli impianti e sui macchinari esistenti sostituendoli con nuovi impianti e macchinari o facendo degli interventi sui benei esistenti che in ogni caso ne allungano la vita utile migliorandone l'efficenza produttiva.
Vi chiedo inoltre un chiarimento sull'intensità di aiuti previsti per le attività di ricerca e sviluppo sempre nell'ambito del contratto di programma.

(R)
Ai sensi dell’articolo 7 del bando “Contratti di Programma”, gli investimenti in “attivi materiali” possono riguardare:
 la realizzazione di nuove unità produttive;
 l’ampliamento di unità produttive esistenti;
 la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
 il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Ai sensi dell’articolo 49, comma 3 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 9 del 26 giugno 2008, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

In relazione agli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27/03/2008, le agevolazioni concedibili sono le seguenti: 50% per ricerca industriale e 25% per sviluppo sperimentale. Inoltre, l’articolo 7 del Bando “Contratti di Programma” precisa che per tali investimenti non sono ammesse le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27/03/2008.
Infine, ai sensi dell’art. 7 del Bando “Contratti di Programma”, le agevolazioni per gli investimenti in ricerca presentati da grandi imprese non potranno superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, l’importo di euro 3 milioni, mentre per le PMI non potranno superare, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento ammissibile, i seguenti importi:
 euro 1 milione per attività di ricerca industriale;
 euro 700 mila per attività di sviluppo sperimentale.
63 - (D) E' possibile prevedere la partecipazione al bando di un ente di formazione professionale?

(R)
No. Le attività degli enti di formazione non sono tra i settori ammissibili del bando “Contratti di Programma”.
62 - (D) Le sezioni 4a e 4b dell'Allegato D sembrano parlare del Dettaglio delle Spese del Programma di Investimenti solo relativamente agli "attivi materiali" , non sembrano cioè occuparsi del Piano di Ricerca (non esiste, per esempio, alcun riferimento alle spese di personale). Stessa cosa per il Piano finanziario nella Sezione 9 dello stesso Allegato D .
Cosa si deve fare in questi due casi per la Ricerca?

(R)
Il dettaglio delle spese di ricerca è riportato alla sezione 2 dell’Allegato D.
Con riferimento alla sezione 9, possono essere aggiunte le righe relative all’investimento in ricerca.
62 - (D) Nel bando sono previsti investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Gli art. 49-50-51 del "Regolamento Regionale 26 giugno 2008 n. 9" non fanno riferimento ai suddetti investimenti. Questo vuol dire che gli investimenti in ricerca non sono ammessi? Se invece sono ammessi come mai non sono indicati nel "Regolamento Regionale"?

(R)
Gli investimenti in ricerca sono ammessi. L’articolo 7 del Bando precisa che gli investimenti in ricerca ammissibili sono solo quelli in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 27 marzo 2008 e dalle disposizioni attuative di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.4390 del 27 giugno 2008.
61 - (D) Una vostra risposta ad una FAQ dice che “Le voci di spesa “spese generali” e altri costi di esercizio” non potranno eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili”.
Questo vuole esattamente dire che il 18% deve essere calcolato rispetto alla somma delle spese relative alle voci “Personale”, “Strumentazione ed attrezzature”, “Consulenze e servizi equivalenti” “ ?

(R)
Il 18% è calcolato sul totale delle spese ammissibili.
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