Reti - FAQ
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- (D) Ai sensi dell'art. 5 c. 6 dell'Avviso "Le Imprese possono aderire ad un unico Raggruppamento proponente ammesso a finanziamento... Fa
eccezione il caso in cui l’impresa facente parte di una compagine consortile candidata all’ammissione al beneficio, non partecipi al progetto di ricerca presentato dal Consorzio". L'Impresa A (Consorzio) si candida come beneficiario del Progetto A, in Raggruppamento con altri beneficiari; l'Impresa B (socia del Consorzio) può candidarsi come beneficiaria del Progetto A, quindi nel medesimo Raggruppamento dell'Impresa A? (R) L'Avviso "RETI" prevede che il Raggruppamento possa assumere la forma giuridica di un "Consorzio o Società Consortile", che dovrà indicare espressamente le imprese e gli Organismi di Ricerca ad esso aderenti che partecipano alle attività progettuali, come definito nell'articolo 5 comma 2 lettera c. Lo stesso articolo prosegue prevedendo che "Qualora un Consorzio/Società consortile intenda realizzare il progetto in A.T.S. con altri soggetti non aderenti al consorzio stesso, dovrà farlo utilizzando proprie strutture e proprio patrimonio". Il caso rappresentato ricade in questa seconda casistica: il Consorzio partecipa come impresa alle attività progettuali candidate da un Raggruppamento. Perchè un aderente al Consorzio possa aderire allo stesso Raggruppamento occorre che sia rispettata la condizione generale di ammissibilià di cui all'articolo 6 comma 1 lettera n: le imprese e gli Organismi di Ricerca privati appartenenti al Raggruppamento non devono trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE. |
- (D) Collaboro per una società a responsabilità limitata configurabile come “impresa autonoma”, quindi senza alcun tipo di associazione/collegamento con altre imprese.
Nella “Dichiarazione sulle imprese collegate per la determinazione della dimensione di impresa”, nella SEZIONE A, punto 3, TABELLA A ho provveduto pertanto ad inserire i dati numerici (ULA, fatturato e totale di bilancio) nella riga 1 “Dati dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (con il riferimento “3” che recita “Riportare il totale dalla tabella riepilogativa della sezione C”); nella sezione C suggerita dalla nota “3”, invece, si raccomanda di “compilare (la tabella C) nel caso in cui l’impresa richiedente redige conti consolidati oppure e’ inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata”. Considerando che la mia società non redige né conti consolidati, né è inclusa tramite consolidamento, ritengo di non aver commesso errori di compilazione dei dati numerici di cui sopra. Vi chiedo pertanto una conferma. (R) E' corretto. Si conferma che la nota 3 si riferisce esclusivamente ai dati consolidati, quindi al solo caso di impresa con collegamenti. |
- (D) Se viene presentata una proposta da parte di una società, un'altra società da essa controllata al 100% può presentare un'altra proposta?
(R) L'Avviso "RETI" non lo esclude. |
- (D) Nel caso di Impresa A a socio unico Impresa B (la quale detiene il 100% di Impresa A), Impresa A e Impresa B possono partecipare al bando Reti su Raggruppamenti differenti?
(R) L'Avviso "RETI" non lo esclude. |
- (D) 1. Ci confermate che non sono previste spese di viaggio o trasferta da rendicontare?
2. Il 10% relativo alle spese di management è forfettario? (R) 1. Le spese di viaggio/trasferta direttamente imputabili al progetto rientrano nella voce di costo g) spese generali supplementari e altri costi di esercizio (Avviso "RETI", articolo 9 comma 1), e non devono essere corredate da documentazione di spese dal momento che tale costo "è determinato nella forma del “finanziamento a tasso forfettario” di cui alla lettera d) dell’art. 53(1) del Regolamento (UE) 2021/1060, e più precisamente è calcolato in modo forfettario fino a un valore massimo del 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a f) dello stesso comma 1 rispettivamente per la linea RI e per la linea SS e per ciascun partner" (articolo 9 comma 5). 2. L'articolo 9 dell'Avviso "RETI" prevede al comma 6 che "Le spese di project management, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, non potranno superare il 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili valutati per singolo partner per singola linea di intervento RI e SS". Pertanto il 10% è da intendersi quale tetto massimo del valore che la voce di costo può assumere nel quadro economico di progetto. Lo stesso articolo 9 al comma 4 prevede che "Il costo relativo al personale, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, è determinato nella forma dei “costi unitari” di cui alla lettera b) dell’art. 53(1) del Regolamento (UE) 2021/1060, e più precisamente è calcolato in base alle ore di impegno nel progetto, dichiarate dai singoli dipendenti secondo l’apposito schema predisposto, valorizzate al costo orario determinato secondo le tabelle standard di costi unitari di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del 30 gennaio 2024, n.26 “PR Puglia 2021-2027 – Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Adozione della nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT – MUR) n. 51 del 04/01/2024”. Per quanto riguarda la rendicontazione, nell'Allegato 3 al paragrafo "SPESE AMMISSIBILI" è descritta la disciplina relativa alla documentazione di spesa da produrre per le voci di costo di cui alle lettere a e b dell'articolo 9 comma 1 dell'Avviso. |