Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Nel caso in cui la società proponente il Contratto di Programma è una NewCo, controllata da una Grande Impresa, che redige il bilancio consolidato, si chiede di conoscere se ai fini del calcolo degli indici, di cui all'Allegato B - ‘Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle istanze di accesso’, i dati di bilancio da considerare sono quelli della sola impresa controllante o del consolidato di cui la stessa è consolidante.

RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.

(R)
L’Allegato B all’avviso Contratti di Programma prevede, nella sezione relativa al criterio di valutazione 4: “Qualità economico finanziaria in termini di sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico”, che in presenza di imprese inattive la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all’impresa controllante.
  - (D) Salve,

riguardo gli accordi di programma e' ammissibile che una grande impresa apra una nuova start up (non una sede operativa) come spin off di cui deterra' una partecipazione?



grazie mille e cordiali saluti

ing. Paola Russillo

(R)
L’avviso Contratti di programma prevede la possibilità di presentazione di istanze di agevolazione da parte di NewCo, cioè imprese non attive (con fatturato pari a € 0,00), purché sia rispettato quanto di seguito esposto.

L’art. 3 comma 1 dell’Avviso Contratti di programma prevede che possa presentare domanda per le agevolazioni un’impresa di grande dimensione, come da definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci. Nel caso in cui l’istanza di accesso sia presentata da un’impresa di grande dimensione non attiva, l’impresa di grande dimensione controllante deve avere approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.
Il comma 7. Del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, debbano:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2 del Regolamento di esenzione.
  - (D) Salve, con riferimento al programma d investimenti candidati al contributo di cui al Titolo II capo I si chiede quanto segue:
1. i beni materiali ed immateriali oggetto dell' investimento essendo in possesso dei requisiti ai fini dell' applicazio del super e maxi armmortamento, possono goderne in sede contabile?
2. il contributo di cui al bando è cumulabile con altre agevolazioni ad esempio crediti imposta sullo stesso investimento....

(R)
1. Quanto al super e iper ammostramento, trattandosi di norma a carattere generale e non di Aiuto di Stato non rileva a i fini del cumulo. Pertanto, un'impresa che partecipa al CdP può sempre utilizzare anche il super e iper ammortamento.

2. La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d’imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016.
Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma.
1. (Art. 7 – Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
2. (Art. 7 – Quater Comma 2) L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.
3. (Art. 7 – Quater Comma 2) È introdotto l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

Ricordiamo che:
• il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
• I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 19 comma 2, sono:
 25% per le grandi imprese;
 35% per le medie imprese;
 45% per le piccole imprese.

Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono identici a quelli dai Contratti di programma per le medesime voci di investimento.

Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell’altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.

  - (D) Una Grande impresa intende proporre un programma d’investimenti in Ricerca & Sviluppo nell’ambito di un Contratto di Programma, si chiede se il programma può contenere spese di consulenza fornita da soggetti pubblici/privati con sede all’estero?



In caso affermativo, quale documentazione deve essere fornita in fase di istanza di accesso, di progetto definitivo e di rendicontazione da parte dei soggetti pubblici/privati con sede all’estero.



RingraziandoVi, porgo cordiali saluti.

(R)
Ai sensi dei “Criteri di ammissibilità dei costi in R&S e modalità di rendicontazione” (BURP n. 133 del 12/08/2010) per consulenze specialistiche si intendono le attività con contenuto di ricerca e/o progettazione destinate al progetto e commissionate a singoli professionisti titolari di Partita IVA (anche associati), centri di ricerca pubblici e privati, società di consulenza. Le consulenze saranno documentate, in fase di progetto definitivo, con Contratto e Curriculum/Profilo dei professionisti/società che attestino la professionalità/competenza del fornitore.
I contratti di Consulenza specialistica sono considerati validi:
1) Se sottoscritti dalle parti nel periodo di svolgimento del progetto finanziato o se comunque il contratto firmato precedentemente all’inizio del progetto finanziato prevede l’inizio dell’attività dopo la data stessa di inizio del progetto;
2) Se indicano chiaramente le attività da svolgere, modalità, tempi e costi, risultati attesi che saranno acquisiti dal soggetto beneficiario.

Saranno ammissibili solo i costi per le attività realizzate durante il periodo di svolgimento del
progetto finanziato. Tali costi saranno riconoscibili in base ai profili di esperienza come
riportato nelle Linee Guida approvate dalla Regione.
Si precisa che contratti che configurino un’attività coordinata e continuativa non saranno
considerate consulenze bensì spese di personale interno.
Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo,
contabile, marketing, ecc., e le prestazioni d’opera.
Sono considerate ammissibili unicamente:
• le consulenze prestate da soggetti rientranti nelle tipologie indicate;
• le consulenze specialistiche aventi contenuto di ricerca e/o progettazione destinate al progetto.
Pertanto, se rientranti nelle fattispecie precedentemente descritte, sono da considerarsi ammissibili anche le consulenze fornite da società avente sede all’estero, purché la documentazione fornita sia in lingua italiana o inglese o corredata da traduzione giurata.
La documentazione relativa alla rendicontazione è in fase di predisposizione e sarà presto fruibile on line.
  - (D) Oggetto: incremento occupazionale

Gentilissimi, vi inoltro la seguente richiesta di chiarimento:

In fase di Istanza di accesso abbiamo dichiarato un incremento di personale a regime di n. 10 unità, a fronte di una previsione di aumento di fatturato.

Nel caso che per motivi indipendenti dalla ns. volontà questo fatturato a regime non fosse raggiunto in pieno, possiamo di conseguenza considerare il numero delle nuove unità per difetto?



Nel periodo di 12 mesi precedenti l'inoltro dell'istanza il ns. organico aveva presenti alcuni dipendenti a tempo determinato, che hanno concluso la loro collaborazione a fine dicembre 2016. Questo comporta da gennaio 2017 una presenza di Personale inferiore a quanto già dichiarato. Come potremo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali dichiarati, presenti nel territorio della regione Puglia, se al momento di avvio del Contratto di Programma il numero di occupati è inferiore?

(R)
Gent.ma Sig.ra
l’allegato B all’avviso prevede al criterio di selezione 8 – Analisi delle ricadute occupazionali - che l’istanza di accesso debba prevedere obbligatoriamente, oltre al mantenimento del livello ULA di partenza riferito all’organico aziendale presente nella regione Puglia, un incremento nell’unità oggetto di agevolazione che sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del soggetto beneficiario, rilevato nell’esercizio a regime, e quello mensile rilevato nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
L’art. 2 del Decreto MAP del 18/04/2005 prevede al comma 5.c. che per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa.
Pertanto i dipendenti a tempo determinato presenti in organico nei 12 mesi precedenti quello di presentazione della domanda, sono rilevanti ai fini della determinazione del dato occupazionale.
Il comma 2.j dell’art 18 dell’Avviso e l’art. 3.1 del Contratto di Programma prevedono la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non rispettino l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime.

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