Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Si chiede se, a progetto approvato, si può ridurre la spesa prevista, pur mantenendo invariati i vincoli e le percentuali stabiliti da bando (es. 20% attivi materiali, ecc. ). Supponendo che per un'azienda sia stata approvata una spesa per attrezzature di ricerca industriale per un valore x, ma in itinere si ritiene opportuno non acquistare tutte le attrezzature previste (pur mantenendo invariati gli obiettivi di progetto), esiste una soglia limite di spesa, o una soglia al di sotto della quale si pregiudica il finanziamento approvato?

(R)
L’art 2. comma 2 dell’avviso prevede che: “Le istanze di accesso devono riguardare programmi di investimento, denominati Contratti di Programma, di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro”.
L’art 3. comma 5 dell’avviso prevede che: “Nell’ambito del Contratto di Programma, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del contratto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e medie imprese aderenti deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1 milione.”

Le variazioni al programma approvato, sono disciplinate dall’art. 19 dell’Avviso di seguito riportato:
1. Come indicato nell’art. 7 comma 2 del Regolamento regionale, il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
• modifiche dell’identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
• sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, che non alterano la funzionalità dei beni di investimento;
• con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.
3. Le variazioni riguardanti il progetto ammesso e non rientranti nelle casistiche di cui al comma precedente vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. Eventuali variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
  - (D) Buongiorno,

in riferimento alla vostra risposta del 05/12/2017 sotto riportata, relativa alla faq del 07/11/2017, si richiede un ulteriore chiarimento, in quanto il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanici prevede i Permessi annui retribuiti ed in particolare: “Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, i permessi annui retribuiti pari a complessive 104 ore (di cui 72 ore a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).”

Pertanto, considerando che l’Allegato D3 non può essere modificato, si chiede nuovamente se le 72 ore per riduzione d’orario e le 32 ore per festività abolite possono essere aggiunte alla colonna ”FERIE” della modulistica, o dove altro, fermo restando che sono previsti dal CCNL di riferimento.

Grazie in anticipo per il cortese riscontro.



Di seguito il quesito posto in precedenza con relativa risposta:



Da: Portale@Sistema.Puglia.it

Inviato: martedì 5 dicembre 2017 14:22

A: monicanetti139@hotmail.com

Oggetto: Servizio Segnalazioni di Sistema Puglia



Servizio Assistenza - Contratti di Programma 2015 - Richiedi Info

Gentile Monica Netti,

inviamo la risposta alla richiesta del 07 Novembre 2017



Domanda:

Buongiorno,

In riferimento alla Modulistica SAL ed in particolare all?ALLEGATO D3 prospetto di rendic_ spese Ric_ e Svil, foglio SA2_CostOra, ai fini del calcolo delle ore lavorative annue, si chiede se le ore per Permessi retribuiti (es: 9 giorni x 8 ore) e le ore per Riposi per festivita soppresse (es: 4 giorni x 8 ore) sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue.

In caso positivo, tali ore in quale colonna vanno considerate?

Per esempio: tali ore si possono aggiungere al calcolo delle ore di cui alla Colonna Ferie Spettanti (D)? oppure e possibile aggiungere altre colonne rispetto a quelle pre viste nella modulistica di cui sopra? Oppure come e possibile includere tali ore nel calcolo delle ore lavorative annue?

Grazie in anticipo



Risposta:

Le ore relative a Permessi retribuiti e Riposi per festivita soppresse non sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. I dati da inserire devono essere desunti dal CCNL di riferimento. Occorre, inoltre, attenersi allo schema dell?Allegato D3 che non puo essere modificato.



Portale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it

Regione Puglia


(R)
Le ore relative a Permessi retribuiti e Riposi per festività soppresse non sono comprese nel calcolo delle ore lavorative annue. I dati da inserire devono essere desunti dal CCNL di riferimento. Occorre, inoltre, attenersi allo schema dell’allegato D3 che non può essere modificato. Tuttavia, si segnala che è prevista la colonna “Assenteismo Forfettario” (% di F), la cui valorizzazione include la tipologia prevista.
  - (D) Salve,

con riferimento ad un "grande progetto di investimento" ammesso alle agevolazioni del Contratto di programma regionale si chiede, ai sensi dell'art. 4.2. lett. b) della Convenzione di Contratto di Programma, quanto segue:

- se è possibile cumulare, sullo stesso programma di investimento ammesso alle agevolazioni del CdiP determinate nella misura del 18% (come previsto dall'art. 11, comma 3 dell'Avviso Pubblico) con quelle del Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno fissate, a partire dal 1° marzo 2017, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, diminuite dell’ammontare delle agevolazioni concesse dal Contratto di Programma e nel rispetto della soglia di notifica per una grande impresa.



Inoltre, nel caso l'impresa presenti istanza nell'ambito del Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno quali obblighi nei confronti della Regione Puglia e di Puglia Sviluppo è tenuta ad osservare.



Grazie, cordiali saluti.


(R)
L’art. 11.3 dell’Avviso Contratti di Programma prevede che Per gli investimenti in Attivi Materiali delle grandi imprese di importo pari o superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 7, comma 1, sono concesse nel limite del 18%.

Ricordiamo che:
• il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
• L’Art. 7 – Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 sopprime il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
• L’Art. 7 – Quater Comma 2 della legge 27 febbraio 2017, n. 18 prevede che l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese;
• I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 19 comma 2, sono, (coerente con quanto previsto dalla Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale) pari al:
• 25% per le grandi imprese.

Di conseguenza, alla luce di quanto evidenziato in precedenza il cumulo con il Credito di imposta è possibile nella misura pari alla differenza tra l’intensità relativa all’importo di aiuto corretto ed il limite del 18% stabilito dall’Avviso Contratti di Programma (art. 11 comma 3), calcolato su un ammontare di investimento non eccedente i 15 milioni di euro.
Relativamente agli obblighi nei confronti della Regione Puglia, si evidenzia che l’art. 5.1.1 dello schema di Contratto di Programma prevede al comma e l’obbligo di dichiarare se sono stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari, quali e in quale misura.
Si segnala che questo Ufficio ha competenza per la gestione dello strumento relativo ai Contratti di Programma. Ogni ulteriore approfondimento relativo ad altri aiuti rimane esclusivamente in capo all’impresa interessata.
  - (D) Salve, con riferimento al programma d investimenti candidati al contributo di cui al Titolo II capo I si chiede quanto segue:
1. i beni materiali ed immateriali oggetto dell' investimento essendo in possesso dei requisiti ai fini dell' applicazio del super e maxi armmortamento, possono goderne in sede contabile?
2. il contributo di cui al bando è cumulabile con altre agevolazioni ad esempio crediti imposta sullo stesso investimento....

(R)

1. Quanto al super e iper ammostramento, trattandosi di norma a carattere generale e non di Aiuto di Stato non rileva a i fini del cumulo. Pertanto, un'impresa che partecipa al CdP può sempre utilizzare anche il super e iper ammortamento.

2. La pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, ha reso operative le modifiche apportate in materia di credito d’imposta nel Mezzogiorno, introdotto con la legge di Stabilità 2016.
Il decreto Sud modifica in parte la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016; di seguito sono evidenziati i punti salienti della norma.
1. (Art. 7 – Quater Comma 3) È soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
2. (Art. 7 – Quater Comma 2) L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; inoltre è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili.
3. (Art. 7 – Quater Comma 2) È introdotto l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni. Si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si ricorda che le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La norma previgente prevedeva, invece, una misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese.

Ricordiamo che:
• il comma 99 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che mediante lo strumento del Credito di Imposta possano essere agevolati gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
• I massimali di aiuto previsti dai Contratti di Programma (Art. 18 comma 2 del regolamento regionale 17/2014) per gli investimenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 19 comma 2, sono:
 25% per le grandi imprese;
 35% per le medie imprese;
 45% per le piccole imprese.

Pertanto, i massimali di aiuto stabiliti per il credito di imposta sono identici a quelli dai Contratti di programma per le medesime voci di investimento.

Di conseguenza il cumulo non è possibile, in quanto la scelta di uno dei due strumenti determina in automatico il raggiungimento del limite massimo di intensità delle agevolazioni concedibili, escludendo ogni possibilità di utilizzo dell’altra tipologia di agevolazione, secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Quater Comma 3 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.
  - (D) Buongiorno,



nell'ambito del progetto di R&S è possibile rendicontare il lavoro dei soci che hanno con la società proponente un contratto di lavoro dipendente?

In caso di risposta affermativa ci sono limiti alla percentuale di partecipazione detenuta dagli stessi?

Distinti saluti

(R)
Rientrano tra le spese di personale, quelle relative al personale dipendente assegnato alla gestione del progetto e alle attività di ricerca e/o sviluppo o di gestione tecnico-scientifica del progetto Il personale rendicontabile deve essere in forza presso l’unità operativa del beneficiario in Puglia, come da riscontro tramite Libro Unico o documentazione equipollente.
Nel caso di soci che hanno con la società proponente un contratto di lavoro dipendente, in fase istruttoria potranno essere richiesti atti e/o documenti idonei a dimostrare la sussistenza del vincolo di subordinazione.
Rientrano tra le spese generali (entro il limite del 18% sul totale e secondo il criterio di incidenza) le spese relative a personale interno per attività di ordinaria amministrazione e di funzionalità organizzativa dell’impresa. Per personale interno, pertanto, si intende quello in forza presso il beneficiario con contratti di lavoro dipendente.
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