Contratti di Programma 2015 - FAQ

 

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  - (D) Nell’ambito dei Contratti di Programma, in relazione alla rendicontazione delle spese per investimenti in Ricerca & Sviluppo da parte di una GI beneficiaria delle agevolazioni, si chiedono, cortesemente, alcuni chiarimenti:



• quali spese sono riferibili agli sheet SC_FORN.RIC e SE_Consul dell’Allegato D3 – Prospetto di rendicontazione (file excel);



• nel caso di consulenza acquisita contrattualmente da terzi (es.: Università, ecc.) nell’Allegato D3 va compilato lo sheet SC_FORN.RIC o SE_Consul?



• quale è la documentazione da allegare alla rendicontazione a dimostrazione della spesa di consulenza acquisita contrattualmente da terzi.



Nel ringraziarVi per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

(R)
Gentilissima,
• nel foglio SC_FORN.RIC si inseriscono i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, quest’ultimi iscritti all’Albo dei Laboratori del MUR,
• nel foglio SE_CONSUL si inseriscono i costi per l’acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, forniti da soggetti, pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IV quali, ad esempio:
o Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati;
o Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e materiali, di mercato etc..);
o Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di competenza.

Occorre allegare, come previsto dall’allegato D, Elenco della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione dei costi ammissibili per R&S” la seguente modulistica:
• copia del contratto di prestazione di servizi riportante l’oggetto dell’attività, il numero delle ore da effettuare, il costo orario o la tariffa professionale ed altri eventuali costi;
• copie delle fatture, o altri titoli fiscalmente regolari, relative alle prestazioni rese con liberatorie dei fornitori secondo l’Allegato D6;
• dichiarazione del prestatore di servizi di essere stato impegnato per le attività di progetto conforme all’allegato D5;
• curriculum vitae dei consulenti se non già prodotti in sede di presentazione del progetto definitivo.

  - (D) Buongiorno, con riferimento al Contratto di programma, si chiedono informazioni in merito all’incremento occupazionale (ULA)generato dal programma di finanziamento.



I soggetti beneficiari si obbligano a realizzare nell’esercizio a regime, in seguito all’ultimazione del programma di investimento, un incremento occupazionale complessivo non inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda del progetto definitivo.

Considerando che l’incremento occupazionale sarà il risultato della differenza tra il valore medio mensile dei dipendenti del soggetto beneficiario occupati presso l’unità produttiva agevolata del contratto di programma, rilevato nell’esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domandi di accesso;.

Considerato che è prevista la revoca totale delle agevolazioni concesse dal Contratto di programma al beneficiario qualora si registri uno scostamento in diminuzione risetto all’occupazione prevista dal programma di investimenti nell’esercizio a regime,

si chiede ,pertanto, se tale revoca è applicabile anche nel caso in cui si verifichino , nel corso della realizzazione del programma di investimento in ricerca e sviluppo, dimissioni volontarie tali per cui non è più garantito l’incremento occupazionale indicato in sede di stipula del contratto di programma.

Per maggior chiarezza, supponiamo che la società beneficiaria abbia indicato i valori :



Incremento occupazionale previsto a regime ( espresso in ULA)



occupazione preesistente dichiarata (ULA) n. 15

Occupazione prevista a regime (ULA) n. 19

Incremento occupazionale (ULA) n. 4





In fase di realizzazione del progetto n 3 dipendenti si dimettono volontariamente, pertanto ULA da 15 diventa 12 . La società per garantire l’incremento occupazionale previsto deve assumere n.7 unità (4 + 3) al fine di raggiungere “ occupazione prevista a regime “ n. 19 o esistono delle deroghe che consentono di rideterminare i valori, considerando le dimissioni volontarie?

Resto in attesa di una cortese risposta.

distinti saluti




(R)
L’obbligo di incremento occupazionale previsto dall’art. 15 comma 9 del Regolamento Regionale 17/2014 e dall’art. 3.1 del Contratto di Programma permane anche in presenza di dimissioni volontarie di personale. Pertanto, nel caso da lei illustrato occorrerà procedere a ripristinare il dato occupazionale di partenza e provvedere alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale mediante nuove assunzioni.
Si rammenta che è prevista la revoca totale delle agevolazioni nel caso in cui i Soggetti Beneficiari non rispettino l’obbligo del mantenimento e dell’incremento occupazionale per n. 3 esercizi solari successivi all’esercizio a regime
  - (D) buongiorno,

nel Contratto di Programma è indicato che , pena revoca agevolazioni, la società beneficiaria è tenuta a realizzare targhe da collocare sui beni oggetto dell'investimento e cartelli visibili contenenti logo dell'Unione Europea, Governo Italiano e della Regione Puglia con indicazione del fondo che cofinanzia.

Pertanto, si chiede di indicarci dove poter scaricare i loghi vettoriali degli enti sopra menzionati da inserire nei cartelli ed eventuali cartelli fac simili .

resto in attesa di una vostra cortese risposta.

Distinti saluti

(R)
Come da art. 8.2, lett. d) del Contratto di Programma, il cui schema è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 10 maggio 2016, la cartellonistica e le targhette devono essere applicate nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento al Regolamento (CE) N. 1303/2013 Allegato XII, del quale si invita a prendere attenta visione.
Nelle more della pubblicazione sul portale Sistema Puglia del materiale necessario all’allestimento dei cartelli, la invitiamo a contattare i nostri uffici. I colleghi provvederanno a fornirle le indicazioni necessarie.
  - (D) Si chiede di conoscere se nell’ambito del Contratto di Programma siano ammissibili alle agevolazioni le spese di trasporto e di montaggio. In caso di risposta affermativa si chiede se le stesse devono essere capitalizzate e distinte nel preventivo e in fattura.

Grazie

(R)
L’ articolo 2426 del Codice Civile – “Criteri di valutazione” prevede, all’art. 1, che le immobilizzazioni siano iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il principio contabile n. 15 dell’OIC definisce che:
Il costo d’acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.
I costi accessori d’acquisto comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società sostiene affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.
Per gli impianti e i macchinari i costi accessori sono rappresentatii da: trasporti; costi di installazione; costi di montaggio e posa in opera, costi di messa a punto, ecc.
Pertanto tali costi saranno ritenuto ammissibili se capitalizzati in capo al cespite cui fanno riferimento, chiaramente indicati in fattura e nel relativo preventivo e costituiscano una spesa accessoria, per importo, rispetto al costo del cespite principale.
  - (D) Gentilissimi,

in relazione alla risposta inviatami il 09/03/2018 della FAQ del 20 Febbraio 2018, riguardante l'ammissibilità tra i costi di personale dipendente e delle spese relative a lavoratori in distacco, vorrei chiedere in dettaglio:



-Si può distaccare personale dalla società controllata (distaccante) alla controllante (distaccataria)? (La società capogruppo controllante si interfaccia sempre con le diverse company, perché mette a sistema tutte le competenze e le diverse specializzazioni delle aziende controllate)

Ed inoltre,

- In caso di distacco totale e/o parziale, il personale in distacco deve obbligatoriamente avere Home Lecce?



Grazie mille

(R)
Gentilissima, ad integrazione di quanto già evidenziato nella precedente risposta del 09/03/2017 si evidenzia che:
- sono ammissibili tra i costi di personale dipendente, anche le spese relative a lavoratori in distacco, (disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs. 276/03), consistente in un provvedimento organizzativo con il quale un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa;
- gli eventuali rapporti di partecipazione e/o controllo tra le due società (distaccante e distaccataria) non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’ammissibilità dei costi di personale relativi ai lavoratori in distacco;
- l’art. 74 comma 1 del Reg. Regionale 17/2014 prevede che le spese di personale siano ammissibili a condizione che lo stesso sia operante nelle unità locali ubicate nella regione Puglia.

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