N.I.D.I. - FAQ

 

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37 - (D) Per l’avvio di una attività di studio medico c’è l’intenzione di presentare domanda da parte di due soggetti, entrambi in possesso dei requisiti, in quanto “titolari di partita IVA in regime di mono-committenza”, avendo aperto partita IVA per lavorare in via esclusiva con altra struttura.
L’art.4, comma 2, lettera c dell’Avviso prevede che “Saranno considerate in continuità rispetto ad imprese preesistenti le iniziative per le quali la persona individuata come amministratore sia, o sia stato negli ultimi 3 mesi, titolare o amministratore di altra attività operante nel medesimo settore o in un settore connesso, attinente o collegato”.
Si chiede se sia indispensabile che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA per poter essere il futuro amministratore della nuova impresa, affinché non venga contestata una situazione di continuità; si fa presente che ciò comporterebbe una cessazione dell’attività lavorativa per uno dei due soggetti, che resterebbe pertanto senza reddito fino al buon esito della domanda.

(R)
Le previsioni di cui all’art.4, comma 2, lettera c dell’Avviso sono tese ad evitare una possibile situazione di continuità o ampliamento rispetto ad attività preesistenti.
È evidente che un soggetto titolare di “falsa partita IVA” non può essere considerato alla stregua di un titolare o amministratore di altra attività, in quanto, esercitando in regime di mono-committenza è da considerarsi equiparato ad un lavoratore subordinato. Pertanto non è necessario che uno dei due componenti della compagine debba cessare la propria partita IVA, a condizione che la sede individuata per lo studio medico sia differente dalla sede legale o operativa delle partite IVA dei singoli soci.
36 - (D) Abbiamo intenzione di presentare una domanda per l'avvio di un'attività di commercio elettronico. Leggendo il bando sembra che non sia ammissibile la spesa per la realizzazione del sito internet.
Vorremmo avere conferma su tale interpretazione.

(R)
Confermiamo che non è ammissibile la spesa per la realizzazione del sito internet, in quanto è stato valutato che la realizzazione di una piattaforma proprietaria sviluppata ad hoc non risponde alle reali esigenze di un'impresa in fase di startup.
Peraltro, la realizzazione di piattaforme web è basata quasi esclusivamente su software opensource, che presuppone uno sviluppo ad hoc dello stesso.
Si è ritenuto più in linea con le esigenze di un'impresa in fase di avvio l'utilizzo di una piattaforma "hosted", ospitata presso un provider dietro il pagamento di un canone mensile o annuale.
---per le domande presentate dal 17/2/22---
In aggiunta a quanto sopra riportato, si evidenzia che nell’ultimo Avviso del 17/2/22, si è scelto di riconoscere costi fino €5.000 tra gli investimenti per servizi informatici finalizzati anche all’e-commerce ed ulteriori €5.000 per le spese di gestione relative ai servizi informatici. Inoltre tale attività è stata destinata alle sole imprese femminili e compagini giovanili.
35 - (D) Per l'avvio della mia attività artigiana ho la necessità di acquistare un automezzo per la consegna dei prodotti ai clienti. E' ammissibile questa spesa?

(R)
L'art.9, comma 2, lettera a del Bando prevede che siano ammissibili gli automezzi di tipo commerciale. Allo stesso articolo, al comma 4, lettera d è indicato che non sono ammissibili le spese per l’acquisto di autovetture (anche se immatricolate come autocarro).
Pertanto sono da ritenersi ammissibili esclusivamente i veicoli commerciali aventi la sola fila di posti anteriore e un vano di carico idoneo al trasporto di merci e/o attrezzature.
Infine si fa presente che la determinazione dell'ammissibilità tiene conto di valutazioni effettuate oltre che sulle caratteristiche e tipologia di investimento previsto, anche di verifiche in relazione alla funzionalità, organicità, completezza e congruità delle spese alla luce delle complessive indicazioni fornite con la domanda (ed i suoi allegati) ed in sede di colloquio. La medesima verifica sarà effettuata in fase di rendicontazione delle spese.
34 - (D) Non trovo, nella domanda preliminare, i campi in cui inserire le spese di gestione che prevedo di sostenere nei primi sei mesi. Come posso procedere?

(R)
La richiesta delle spese di gestione agevolate non devono essere quantificate in domanda, ma saranno semplicemente rendicontate dall'impresa fino alla concorrenza dell'importo previsto per ciascuna tipologia di soggetto proponente che può variare da € 10.000 ad € 20.000.
33 - (D) Vorrei sapere se, nel caso in cui l'attività prevalente sia ammissibile, sia possibile far rientrare nella spesa ammissibile anche i costi relativi a impianti e macchinari dell'attività non ammissibile (non prevalente) in modo da rendere il progetto organico e funzionale?

(R)
Un’impresa che abbia una natura mista (attività ammissibile e attività non ammissibile) non può accedere alle agevolazioni se l’attività prevalente (si considera il fatturato) è quella inammissibile (ad esempio attività commerciale). Si rammenta che qualora la prevalenza dell'attività non ammissibile (ricavi da attività commerciale) sia riscontrata anche negli anni successivi alla concessione del finanziamento si procederà alla revoca delle agevolazioni e alla contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate (anche a fondo perduto).
Si precisa che tutte le spese afferenti direttamente, indirettamente o parzialmente ad attività inammissibili - che devono essere indicate in domanda - non saranno ammesse alle agevolazioni.
Considerato quanto sopra, sconsigliamo vivamente di formulare una richiesta di agevolazione con queste caratteristiche.
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