Fondo Tranched Cover - FAQ

 

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35 - (D) Si chiede un parere per ciò che concerne l’eleggibilità della dotazione finanziaria.

(R)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. d., dell’Avviso, per “Dotazione finanziaria” si intende un investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all’investitore pubblico.
Così come meglio precisato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, Allegato II, si tratta di un prestito con condivisione del rischio (prestito RS – risk sharing loan).
Nella fattispecie, la misura del finanziamento del rischio è attuata nella forma del Fondo Mutui (cfr. Piano delle Attività allegato alla DGR n. 1788/2014, capitolo 3).
La dotazione del suddetto Fondo Mutui è trasferita alla banca affinché la stessa possa erogare il credito nei confronti dei prenditori finali, in logica di mero servizio (e secondo le quote stabilite nell’avviso pubblico, ovvero 30% o 20% dell’importo totale finanziato).
Pertanto lo strumento della “Dotazione finanziaria” genera crediti erogati a valere su fondi amministrati per conto di Puglia Sviluppo che rivestono natura di servizio, essendo il rischio di credito a carico di Puglia Sviluppo.
Si ritiene che la fattispecie possa essere inquadrata come crediti con Fondi di terzi in amministrazione.
La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti. In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero, al netto delle perdite imputabili alla medesima dotazione.
La soluzione prospettata appare pienamente coerente con la vigente disciplina UE in materia di utilizzo dei fondi strutturali, nonché in materia prudenziale.

34 - (D) L'impresa che ha indicato, nell'ambito dell'Allegato 6, un piano di investimenti dettagliato con indicazione della "descrizione" e della "tipologia", se nel corso del programma dovesse modificare la tipologia di alcuni di questi investimenti senza peraltro modificare la natura contabile dell'investimento stesso (rimanendo quindi nell'ambito dell'immobilizzazione materiale o immateriale), si incorrerebbe in qualche problema in sede di rendicontazione?

Inoltre qualora l'impresa non riuscisse a completare il piano degli investimenti entro i sei mesi successivi dalla data dell'erogazione del finanziamento, cosa accadrebbe?

(R)
1. La variazione dell’investimento deve essere comunicata formalmente all’Originator.
2. A parziale modifica della FAQ n. 23 ed in maniera coerente con la normativa sui sistemi di gestione e controllo per la Programmazione 2007-2013, il Piano degli investimenti deve essere completato entro il 31/03/2017.
33 - (D) Parte delle fatture allegate alla richiesta di finanziamento sono state emesse dalla ditta individuale di uno dei soci della richiedente. Chiedo conferma circa la possibilità di presentare tali fatture a supporto della richiesta di finanziamento.

(R)
Si riporta il testo della risposta al quesito n. 23, pubblicato sul Portale Sistema Puglia – sezione FAQ:
“Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Si precisa che, secondo il Regolamento 800/2008, due imprese sono collegate anche quando un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un altra impresa o, comunque, quando un’impresa può esercitare un influenza dominante sull’altra.”
32 - (D) E’ possibile finanziarie società immobiliari?

(R)
Non è possibile finanziare attività meramente immobiliari (es. acquisto di immobili a fini speculativi). E’ possibile finanziare investimenti afferenti alla sede della società immobiliare(es. impianti, macchinari e attrezzature), attivo circolante, capitalizzazione e riequilibrio finanziario.
31 - (D) Con riferimento alla misura tranched cover, si chiede se l’operazione di capitalizzazione aziendale può essere finalizzata all’acquisto da parte della richiedente di quote di partecipazione di altre società .

(R)
L’acquisto di quote di partecipazione di altre società configura una mera operazione finanziaria e, quindi, non rientra tra le finalità previste dalla disciplina a valere sul Fondo Tranched Cover.
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