Fondo Tranched Cover - FAQ

 

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45 - (D) Ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, le imprese inserite nel portafoglio in possesso del rating di legalità beneficiano di un contributo in conto interessi pari al 2% dell’importo del finanziamento e, comunque, nei limiti degli interessi che l’impresa avrà pagato all’Originator.
A tale riguardo, si chiede di chiarire se tale contributo incide sul calcolo ESL, nonché sulla soglia relativa alla certificazione antimafia (contributo almeno pari ad € 150.000)

(R)
Atteso che il contributo relativo al possesso del rating di legalità è connesso alla finalità del prestito erogato all’impresa, si ritiene che il medesimo contributo debba essere considerato ai fini del calcolo dell’ESL, per la verifica del rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, della soglia relativa alla certificazione antimafia, nonché della soglia degli aiuti de minimis ottenuti dall’impresa negli ultimi 3 esercizi finanziari.
44 - (D) La Banca ha comunicato che ha provveduto, a seguito di bonifici pervenuti con specifica destinazione, a dar corso a n. 2 operazioni di estinzione di finanziamenti erogati a valere sul portafoglio Tranched Cover II Avviso .
Essendo i primi casi di estinzione anticipata, atteso che le imprese hanno comunque usufruito dell’agevolazione pubblica, la Banca chiede delucidazioni in ordine alla possibilità di considerare i suddetti finanziamenti nel portafoglio in corso di ramp up.

(R)
Si evidenzia come, nei casi indicati, le impresa beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo Tranched cover abbiano usufruito dell’agevolazione pubblica, della traslazione del beneficio in termini di minor pricing, nonché dell’operatività della garanzia fino al momento dell’estinzione del finanziamento e, quindi, di maggiori possibilità di accesso al credito.
Di conseguenza, pur non essendo terminata la fase di ramp up, l’estinzione anticipata non osta al raggiungimento degli obiettivi della politica regionale che si ispirano al principio comunitario dell’ “Accesso aumentato al finanziamento”.
Ad abundantiam, si segnala che a tali conclusioni si può pervenire anche applicando un’interpretazione analogica della disciplina Tranched cover, considerando i prestiti a breve termine (es. prestiti finalizzati al sostegno del capitale circolante con durata di 18/36 mesi) che fisiologicamente possono estinguersi prima del termine della fase di ramp up.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i finanziamenti erogati a valere sui fondi Tranched cover e Finanziamento del rischio ed estinti anticipatamente rispetto alla conclusione della fase di ramp up possano essere considerati all’interno del costituendo portafoglio, purché tali operazioni di finanziamento siano eleggibili allo strumento in quanto conformi alla disciplina dettata dagli avvisi pubblici emanati, dai contratti stipulati e dalla normativa comunitaria di riferimento.
Restano fermi gli obblighi di comunicazione, a mezzo PEC, in capo al Soggetto Finanziatore per fattispecie analoghe.
43 - (D) a. E’ pervenuta richiesta di finanziamento da parte di una impresa che ha presentato e ottenuto in via provvisoria agevolazioni nell'ambito PSR 2007-2013 – Asse 1 Misura 123, 'domanda di aiuto per l'ammodernamento tecnico e tecnologico delle singole imprese di trasformazione-comparto olivicolo da olio' (cfr allegato).
E’ possibile procedere con la concessione del finanziamento richiesto sulla tranched cover e in che misura ?

b. Prospetto, per un Vostro parere anche il caso dell’impresa in oggetto che ci richiede finanziamento a valere sulla tranched cover primo avviso e ha richiesto contestualmente agevolazioni a valere sul PSR PUGLIA 2007-2013 n. 190 del 13/07/2015 - Asse 1 Misura 123 - COMPARTO LATTIERO-CASEARIO.
E’ possibile la compatibilità tra le due forme di agevolazione ? sull’intero investimento o sulla parte non coperta da contributo ? Come procediamo nella segnalazione ?

c. Sempre in tema di compatibilità tra interventi a valere sulla tranched cover e altre forme agevolative regionali un’impresa richiedente il finanziamento ci segnala di aver già ottenuto decreto di concessione provvisoria a valere su altra Misura del PO FESR 2007/2013 – ASSE VI LINEA DI INTERVENTO 6.1 – Azione 6.1.14.
Stante la fonte FESR e il regime di aiuto non dovrebbero ravvisarsi elementi di incompatibilità, salvo vs diversa indicazione.
Resterebbero solo da definire le modalità di comunicazione all’impresa ed eventualmente all’Ente concedente per poter correttamente definire il calcolo delle agevolazioni in via definitiva.

(R)
E’ possibile usufruire degli aiuti di cui al Fondo Tranched cover con riferimento agli stessi costi ammissibili individuabili per i quali sono richieste altre forme di aiuti di Stato, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al Regolamento per gli aiuti in esenzione (GBER).
Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.
Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che gli aiuti di cui alle lettere a) e b) non siano cumulabili con le agevolazioni di cui al tranched cover in quanto attengono al Programma di Sviluppo Agricolo, mentre per gli aiuti di cui alla lettera c) nulla osta alla cumulabilità con gli aiuti tranched cover.

Si evidenzia che la normativa comunitaria esclude la concessione di aiuti, quando la stessa sia subordinata al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari.
La lettura dell’Avviso approvato con determina n. 88 del 21/04/2015 (BURP n. 57 del 23/04/2015) fa emergere che la concessione dell’aiuto alle operazioni di trasformazione è subordinata al trasferimento del vantaggio ai produttori primari (vds. Paragrafo 8 dell’Avviso).
Ciò posto, gli investimenti in parola non sono agevolabili con le risorse di cui al tranched cover/finanziamento del rischio.

Con riferimento alla questione relativa all’Equivalente Sovvenzione Lordo, preliminarmente si evidenzia che il calcolo dell’ESL è di competenza dell’originator in quanto il calcolo è strettamente connesso alle condizioni del finanziamento (tasso applicato, piano di ammortamento, etc.). Considerato, inoltre, che il rapporto banca-impresa è gestito direttamente dall’originator, risulta opportuno che il dato venga notificato all’impresa dalla banca originator. Tanto anche alla luce del fatto che l’impresa potrebbe presentare domanda su diversi strumenti agevolativi.
42 - (D) E' possibile finanziare l'apertura di una nuova attività di commercio al dettaglio? con un investimento previsto di € 30.000,00 compreso la merce? Grazie

(R)
Preliminarmente si rammenta che i finanziamenti a valere sui fondi Tranched cover e Finanziamento del rischio devono essere di importo minimo di € 50.000.
Con riferimento al settore economico, nulla osta alla finanziabilità dell’attività di commercio al dettaglio purché siano rispettate le caratteristiche dei portafogli di esposizioni creditizie di cui all’Avviso del 21 agosto 2014 (BURP n. 113).
Ad ogni buon conto, si evidenzia che il procedimento istruttorio finalizzato all’erogazione del prestito a favore delle PMI, nonché le condizioni applicabili al finanziamento, sono di competenza della Banca Originator, sicché i termini, le condizioni e le modalità di concessione del finanziamento, nonché di realizzazione dell’investimento, devono essere concordati tra le parti (banche e imprese).
41 - (D) Potreste chiarirci quali sono le modalità operative e gli aspetti contabili che intervengono nel finanziamento Tranched cover a sostegno del processo di capitalizzazione?

(R)
1. L’Originator, prima di deliberare la concessione del mutuo, deve acquisire una delibera di impegno dei soci ad aumentare il capitale sociale in misura almeno pari all’importo del finanziamento.
2. Successivamente, banca ed impresa beneficiaria stipulano un contratto di finanziamento contenente un espresso riferimento alla finalizzazione del prestito a sostegno del processo di capitalizzazione.
3. Il finanziamento deve essere registrato nelle relative scritture contabili e deve essere iscritto in bilancio nella Macroclasse D) Debiti dello Stato Patrimoniale.
4. Entro il 31 marzo 2017, l’impresa deve adottare la delibera di aumento di capitale sociale, interamente sottoscritto in attuazione dell’impegno di cui al punto 1.
5. Entro la scadenza del piano di ammortamento l’aumento di capitale sociale deve essere interamente versato.
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