Bando Cluster Tecnologici - FAQ

 

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8 - (D) Un Organismo di Ricerca può partecipare a più progetti? Vi è un limite massimo di progetti a cui può partecipare?

(R)
Un OdR può partecipare a più progetti. L’Avviso non precisa un limite a tale riguardo.
7 - (D) L’Organismo di Ricerca può ricoprire il ruolo di soggetto capofila?

(R)
L’Organismo di Ricerca NON può rivestire il ruolo di soggetto capofila.
6 - (D) La condizione di ammissibilità di cui all'art.6 del Bando, per cui ogni impresa può aderire ad un unico e solo Raggruppamento proponente, permette comunque la partecipazione di una società quale proponente in un progetto e, in un secondo e distinto progetto, in qualità di fornitore?

(R)
Un’impresa partner di un Raggruppamento candidato può essere “fornitore” di un’altra impresa di un altro raggruppamento candidato, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni dell’Avviso.
5 - (D) Vi è un limite massimo di progetti a cui ciascuna impresa può partecipare come partner o come capofila?

(R)
Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 dell’Avviso, un’impresa può partecipare a un SOLO progetto.
4 - (D) Quali sono i requisiti delle start-up tecnologiche e delle start-up innovative?

(R)
L’Avviso rinvia, a tale proposito, all’articolo 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 (così come modificato dal D.L. n.76/2013), che recita:
“l'impresa start-up innovativa, di seguito « start-up innovativa », è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) (soppresso);
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
Inoltre, le start-up innovative devono risultare iscritte alla relativa sezione speciale del registro delle imprese (istituito ai sensi del comma 8 dell’art. 25 D.L. n. 179/2012).
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