Bando Cluster Tecnologici - FAQ

 

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  - (D) Il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 per l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE, prescrive che dal 2016 i costi di ricerca applicata dovranno essere trattati come i costi di ricerca di base con la conseguenza di non poter più essere capitalizzati.
Come si concilia la nuova norma con l'obbligo previsto dal Bando di "capitalizzazione" delle spese?

(R)
Posto che l’avviso non può certamente prevedere adempimenti contrari alla normativa nazionale e comunitaria, alla luce delle recenti modifiche all’art.2424 C.C. ad opera del recepimento della Direttiva 2013/34/UE con D.Lgs. n.139/2015, si intenderanno non ammissibili le sole spese afferenti la linea Sviluppo Sperimentale che non siano capitalizzate, laddove le norme civilistiche e di contabilità, invece, ne prevedono la possibilità di capitalizzazione.
Pertanto resta l'obbligo di capitalizzazione in bilancio delle spese sostenute per attività di Sviluppo Sperimentale (SS).
  - (D) Per quanto attiene gli enti Pubblici di Ricerca che partecipano al progetto, quali siano le forme contrattuali accettabili e rendicontabili, e con quali eventuali caratteristiche debbano essere predisposti.
In particolare si chiede se sono accettabili le seguenti forme contrattuali:
- Assegni di Ricerca
- Borse di Ricerca

(R)
“Il bando “Cluster Tecnologici Regionali” ammette i cosiddetti "cococo e cocopro" quale forma di incarico per il reclutamento di ricercatori, sia ai fini della rendicontabilità (personale non dipendente) che della premialità (parametro C1).
L’orientamento regionale è dunque rivolto a ritenere ammissibile il conferimento di assegno di ricerca il cui contratto presenti le caratteristiche di cococo/cocopro riconosciute valide nel nostro ordinamento. In linea generale, l’INPS definisce le seguenti caratteristiche:
1. Autonomia: il cococo deve decidere autonomamente tempi e modalità con cui svolgere l'attività commissionatagli dal committente utilizzando i mezzi messi a disposizione dal committente;
2. Il suo coordinamento in base alle esigenze organizzative dell'azienda, quindi del committente, è l'unico limite all'autonomia del collaboratore che comunque non può interferire sulla scelta di esecuzione della prestazione;
3. Prevalente personalità della prestazione;
4. Continuità della prestazione che non va ricondotta tanto alla ripetizione degli adempimenti quanto alla durata nel tempo del vincolo tra committente e collaboratore, in mancanza di tale vincolo con quello di coordinamento, si delinea invece l'occasionalità del lavoro e quindi il del lavoro autonomo occasionale;
5. Retribuzione cococo deve essere corrisposta dal committente periodicamente e prestabilita.
Si ricorda che ai fini del bando Cluster il ricercatore reclutato dovrà aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o presentare documentata esperienza di ricerca post-Iaurea almeno triennale.
Il bando Cluster NON prevede, invece, l’ammissibilità di spese connesse a "borse di ricerca”.
  - (D) Gent.mi



con la presente si richiedono alcuni chiarimenti relativamente alla documentazione per l'avvio del progetto. Nello specifico:



- Nell'elenco dei modelli da utilizzare (APPENDICE A) NON è previsto l'allegato M12 il quale è richiesto nella sezione "Avvio del Progetto" dell'Appendice B. E' un refuso e l'allegato M12 è stato inserito nell'allegato M11?



- Nell'elenco dei modelli da utilizzare (APPENDICE A) è previsto l'allegato M18, questo documento non viene citato in nessun altro documento. E' un refuso e pertanto non deve essere utilizzato?



- Nell'elenco dei modelli da utilizzare (APPENDICE A) sono previsti gli allegati M15, M16, M17 che non risultano essere acquisibili dal portale www.sistema.puglia.it in formato .doc.



I predetti allegati M12 e M18 non risultano essere comunque acquisibili dal portale www.sistema.puglia.it in nessun formato .pdf/.doc



Grazie per la collaborazione

(R)
Chiediamo scusa per i refusi e ringraziamo per la segnalazione.
Di seguito le corrette informazioni:
- L'appendice B corretta a pagina 48478 del BURP non riporta più il modello M12
- I Modello M15-M16-M17-M18 saranno a breve pubblicati sul portlae
  - (D) Gentilissimi

nell'appendice B Riepilogo documenti da produrre è riportata la seguente frase "(i modelli di cui alle lettere da c. a f. vanno trasmessi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria del contributo)" dove alla lettera c) è riportato Atto costitutivo dell'ATS

Alla pagina successiva, invece, tra gli adempimenti ai 30 giorni si prevede la trasmissione via PEC, tra gli altri documenti, anche l'Atto costitutivo dell'ATS

Ciò detto entro quando bisognerà obbligatoriamente inviare l'Atto costitutivo dell'ATS?



Inoltre si fa presente che non risultano ancora pubblicati alcuni allegati come ad esempio il Mod8.



Cordialità


(R)
Ringraziamo per la segnalazione, abbiamo effettivamente avuto dei refusi nella pubblicazione dell'Appendice B.
I termini corretti per l'ATS sono i seguenti:
- l'ATS deve essere costituito entro i TRENTA giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria del contributo; il relativo atto costitutivo deve essere trasmesso entro i QUINDICI giorni successivi (e quindi entro i QUARANTACINQUE giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria del contributo).

Il Modello M8 è stato eliminato in quanto non più richiesto ai beneficiari del contributo provvisorio.
  - (D) Gentilissimi,
con la presente vi chiediamo dei chiarimenti in merito al tema Giovani Ricercatori:
1) Il punteggio sarà assegnato solo ai Giovani Ricercatori da assumere a tempo determinato e/o indeterminato?
2) Il punteggio non è stato assegnato ai Giovani Ricercatori già in forza presso il beneficiario alla data di candidatura?
3) Ai fini di chiarire i requisiti di ammissione da inserire nei bandi di reclutamento dei Giovani Ricercatori da coinvolgere nel progetto è necessario sapere se:
i Giovani Ricercatori da assumere devono possedere il requisito di avere un’età inferiore a 35 anni alla data di candidatura ovvero al 16/10/2014 e quindi nel frattempo aver superato i 35 anni di età oppure devono possedere il requisito di avere un’età inferiore ai 35 anni alla data di assunzione del Giovane Ricercatore?
Ringraziandovi porgiamo distinti saluti

(R)
1) Il punteggio è stato assegnato per l'IMPEGNO AD ASSUMERE GIOVANI RICERCATORI DOPO LA DATA DI CANDIDATURA, come da Art. 11 del Bando, a prescindere dalla modalità contrattuale, ma prescrivendo durata del contratto pari almeno alla durata del progetto:
***
Sezione C. - Sostegno alle politiche giovanili, ambientali, sociali e delle pari opportunità
C1. Numero di giovani ricercatori (età alla data di candidatura inferiore ai 35 anni), coinvolti nel progetto, da assumere a tempo determinato, indeterminato o impegnati con contratti a progetto, da uno dei soggetti beneficiari (sia Organismi di Ricerca che Imprese) aderenti al Raggruppamento candidato, successivamente alla data di candidatura per un periodo pari almeno alla durata del progetto. In caso di impegno a tempo parziale si calcolerà l’aliquota percentuale equivalente. (3 punti per ricercatore fino a un massimo di 30 punti)
***

2) NO, per quanto sopra richiamato "da assumere .... successivamente alla data di candidatura ..."

3) Come sopra richiamato, il Bando prescrive "età alla data di candidatura inferiore ai 35 anni"


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