Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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29 - (D) E’ POSSIBILE VARIARE/MODIFICARE IL NUMERO DEI POSTI RESI DISPONIBILI A CATALOGO DA UNA STRUTTURA? QUALE PROCEDURA SEGUIRE IN TAL CASO?

(R)
SI, é possibile variare in corso d’opera sia in aumento, sia in diminuzione, il numero dei posti che una struttura (già iscritta) intende rendere disponibili a catalogo in relazione ad intervenute esigenze.
Tali richieste di variazione/modifica dei posti da rendere disponibili a catalogo, tuttavia, non potranno in alcun caso attivarsi automaticamente, ma saranno soggette al medesimo iter istruttorio previsto per la prima iscrizione a catalogo, trattandosi di fatto di una estensione dell’offerta posta a catalogo.

Pertanto, per la variazione dei posti da rendere disponibili a catalogo, si dovrà procedere come di seguito indicato:
1. La struttura/servizio invia formale richiesta a mezzo PEC al RUP del Servizio regionale preposto specificando le ragioni/motivazioni alla base della richiesta;
2. il RUP istruisce la richiesta in base all’ordine di arrivo e verifica, anche in cooperazione con l’Ambito territoriale le ragioni a fondamento della stessa (in primis rispetto all’assenza di qualunque altro contributo pubblico a copertura della quota sociale di spesa sul medesimo posto/utente, quindi rispetto alla copertura di spesa in relazione alle risorse finanziarie disponibili) e autorizza/nega la variazione, dandone formale comunicazione a mezzo PEC al soggetto titolare della struttura/servizio e per conoscenza al Responsabile del procedimento dell’Ambito territoriale, con allegata ogni utile documentazione relativa all’iter attivato;
3. Il Responsabile del procedimento regionale, a seguito della convalida dell’incremento di posti, opererà in piattaforma la modifica/variazione dei posti da rendere disponibili a catalogo in relazione alla struttura di che trattasi e ne darà formale riscontro a mezzo PEC all’Ufficio di Piano richiedente;
4. L’ufficio di piano acquisita la comunicazione di avvenuta modifica/variazione dei posti a catalogo operata dal Responsabile del procedimento regionale su istanza dell’ambito competente, previa verifica della disponibilità finanziaria aggiuntiva, procederà all’adozione dei dovuti atti per la modifica del CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE (con particolare riferimento all’art. 10 in ordine alla copertura finanziaria e al numero di posti contrattualizzati) e ad avvenuta modifica dello stesso, provvederà ad inviarne copia conforme al competente ufficio regionale
Ne consegue che l’ufficio istruttore potrà iniziare a convalidare eventuali nuove istanze di accesso a buoni servizio di conciliazione in relazione ai nuovi posti disponibili, solo in data successiva all’aggiornamento del contratto di servizio in essere.
28 - (D) COME COMPORTARSI SE IN FASE DI ISTRUTTORIA L’UFFICIO ISTRUTTORE DOVESSE VERIFICARE UN’ERRONEA COMPILAZIONE DEI DATI REDDITUALI (in riferimento al dato ISEE sia/o in riferimento ai redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario), ovvero, UNA MANCATA CORRISPONDENZA TRA IL DATO DICHIARATO IN PIATTAFORMA DALL’UTENTE E I DATI RIVENIENTI DALLE DOCUMENTAZIONI ACQUISITE AGLI ATTI?

(R)
In tutti i casi di mancata corrispondenza tra i dati reddituali (sia redditi ISEE, sia redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale) dichiarati in piattaforma e i dati reddituali verificati sulla documentazione acquisita agli atti in sede di istruttoria, si considererà SEMPRE PREVALENTE IL DATO DOCUMENTALE.
L’ufficio istruttore, di conseguenza, accedendo sulla piattaforma di sistema con le proprie credenziali in “istruttoria”, opererà la dovute MODIFICHE CORRETTIVE ai dati erronei presenti nell’istanza, affinché i dati reddituali dichiarati nell’istanza on-line dall’utente (sia redditi ISEE, sia redditi individuali ad ogni titolo percepiti dal beneficiario finale) corrispondano perfettamente ai dati reddituali certificati dalle documentazioni allegate agli atti. A tali modifiche operate dall’ufficio istruttore sul dato auto-dichiarato ab originem dall’utente nell’istanza on-line sarà data chiara EVIDENZA sulle maschere di sistema, nonché opportuna tracciatura digitale, a garanzia della massima correttezza e trasparenza dell’azione correttiva stessa.
27 - (D) Cosa si intende per età lavorativa? Come bisogna interpretare e applicare tale concetto ai fini della corretta presentazione delle istanze da parte degli utenti e di una trasparente e corretta istruttoria da parte del uffici di piano?

(R)
L’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti A.D. 61/2013 all’art. 2, comma 2, con riferimento ai requisiti di ammissibilità in ordine alla condizione lavorativa (lettera “c”) prevede che all’interno del nucleo familiare stabilmente convivente vi sia almeno una delle seguenti condizioni:
a) Uno o più dei familiari stabilmente conviventi occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa
e/o
b) uno o più dei familiari stabilmente conviventi partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese
e/o
c) uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l’eventuale tutore, comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’intervento “buono servizio di conciliazione” in quanto fruitore del servizio richiesto viva da solo, il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, che non abbiano superato l’età lavorativa e siano in condizione non lavorativa, devono autocertificare la condizione di care giver stabilmente convivente in favore del beneficiario ostativa rispetto ad una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b).

Tanto premesso, in sede di presentazione delle istanze, sia che l’istanza venga presentata autonomamente dal nucleo familiare, sia che la stessa venga presentata avvalendosi del supporto di operatori dei servizi (centri diurni o servizi iscritti in catalogo, CAAF, patronati ecc…) prima che il care giver “autocertifichi” di essere in età lavorativa (per tutti i casi rientranti nel fattispecie di cui alla lettera c, comma 2, art. 2 dell’avviso pubblico ex A.D. 61/2013) gli utenti all’atto della presentazione della domanda, e da ultimo gli operatori degli Uffici istruttori (anche acquisendo apposita autocertificazione), all’atto di CONVALIDA del buono servizio, dovranno verificare la presenza dei seguenti requisiti soggettivi:
1) Il CARE GIVER che dichiara sulla piattaforma dedicata di essere in età lavorativa, ma impossibilitato a svolgere attività lavorativa conseguentemente al carico di cura nei confronti di un proprio congiunto disabile/anziano, NON SIA, al momento di presentazione dell’istanza di accesso al buono servizio, titolare di una delle seguenti prestazioni pensionistiche* :

a) pensione di anzianità (ivi incluse pensioni anticipate)
b) pensione di vecchiaia
c) pensione di superstite (c.d. “reversibilità”)
d) pensione sociale

E/O

2) il CARE GIVER non abbia compiuto il 65esimo anno di età.

In caso di ammissione al beneficio sula base del solo secondo requisito, laddove il care giver dovesse raggiungere il compimento del 65esimo anno di età nel periodo di erogazione del beneficio economico, lo stesso deve essere interrotto a partire da quella data.

La mancata verifica dei criteri suddetti comporta la non ammissibilità dell’istanza.

*Altre eventuali prestazioni pensionistiche (invalidità ecc.) dichiarate in piattaforma non pregiudicheranno la possibilità di presentare istanza. In questi casi, sarà sempre cura degli uffici di piano verificare, in collaborazione con l’INPS, la veridicità delle dichiarazioni rese e la NON ASSIMILABILITA’ della prestazione pensionistica “ALTRA” alle precedenti prestazioni pensionistiche. Ciò che va verificato sempre e in ogni caso è che la prestazione pensionistica percepita non corrisponda ad una prestazione di “fine attività lavorativa” per raggiunti limiti di età o contributivi. A TITOLO di mero esempio: una pensione di invalidità non pregiudica l’accesso al beneficio, una pensione “BABY” , invece, la pregiudica
26 - (D) Nel caso di centri diurni artt. 60 e 60ter R.R. 4/2007 è obbligatorio che vi sia copertura della componente SANITARIA della tariffa applicata? Cosa succede se un centro diurno non risulta sottoscrittore di accordi contrattuali con la ASL di riferimento per la copertura della quota sanitaria o se la ASL, in sede di UVM e di definizione del PAI, non dovesse dare copertura alla quota sanitaria di spesa?

(R)
In premessa va chiarito che il modello organizzativo dei centri diurni artt. 60 e 60ter R.R. 4/2007 prevede l’erogazione OBBLIGATORIA di prestazioni sociali e sanitarie (socio-sanitarie) tra loro integrate e inscindibili che, nell’insieme, configurano il modello stesso di presa in carico socio-sanitaria UNITARIA e INTEGRATA propria di tale tipologia di servizi e non di altri (quali ad es. art. 105, art. 68). Va inoltre esplicitato che la presa in carico da parte dell’UVM con elaborazione di PAI assume valore di certificazione della appropriatezza della prestazione e non è il PAI che attesta l’eventuale copertura finanziaria da parte della ASL, a valere sul fabbisogno assegnato. In sede di UVM la ASL e per suo conto il Distretto Sociosanitario non assumono obbligazioni finanziarie, che sono assunte con provvedimenti successivi al PAI elaborato dall’UVM, e solo condizionatamente alla disponibilità di risorse finanziarie per la compartecipazione al servizio.

E’ pertanto OBBLIGATORIO E INDEROGABILE che i centri diurni artt. 60 e 60ter eroghino tutte le prestazioni socio-assistenziali e terapeutico-riabilitative ad essi attribuite da regolamento.

Come noto, il “Buono servizio di conciliazione per l’accesso a strutture e servizi per disabili e anziani non autosufficienti”, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dall’avviso pubblico per la “domanda” di cui all’A.D. n. 61/2013, concorre alla copertura della sola QUOTA SOCIALE DI SPESA della tariffa applicata dai gestori di servizi socio-sanitari (tra cui artt. 60 e 60ter), secondo le differenti fasce di reddito individuale in cui si posiziona il disabile/anziano beneficiario dell’intervento.

Lì dove dalla documentazione acquisita agli atti (soprattutto P.A.I. o altra documentazione socio-sanitaria) gli uffici istruttori comunali, nel corso dell’iter istruttorio finalizzato alla convalida del buono servizio di conciliazione, dovessero verificare l’assenza di un accordo contrattuale pregresso tra la struttura opzionata e la ASL di riferimento o dovessero constatare il mancato riconoscimento di copertura della quota sanitaria di spesa da parte della ASL stessa, avranno cura di acquisire in sede di prima presentazione delle fatture mensili relative all’erogazione del buono servizio, apposita dichiarazione firmata dal gestore del centro e controfirmata per ACCETTAZIONE dal referente del nucleo familiare interessato, che attesti che il buono-servizio darà copertura alla sola quota sociale della tariffa del servizio, comunque non superiore al 50% del costo totale del servizio stesso, e che la quota sanitaria di spesa sarà corrisposta mensilmente dal nucleo familiare dell'utente, sino all’eventuale riconoscimento di copertura da parte della ASL.


25 - (D) Nell’ambito del procedimento istruttorio teso alla CONVALIDA del buono servizio, lì dove da verbale U.V.M. e/o Svama e/o PAI si dovesse evincere l’attuale compartecipazione alla spesa ad opera del Comune di residenza del disabile/anziano che presenta istanza, questi potrebbe accedere comunque ai buoni servizio?

(R)
Premesso che tutte le strutture, in fase di istruttoria per l’iscrizione al catalogo dell’offerta ex A.D. n. 53/2013 hanno opportunamente AUTODICHIARATO che sui posti resi disponibili a “catalogo” non sussiste alcun altro contributo pubblico per la quota di spesa sociale e che la stesse sono tenute al rigoroso rispetto di tale previsione per tutta la durata dell’offerta connessa all’esercizio dei Buoni servizio di conciliazione – PENA REVOCA CONTRATTUALE E RECUPERO di eventuali risorse impropriamente introitate (cumulo di contributi pubblici sulla medesima azione posto/utente), sarà opportuno che GLI UFFICI DI ISTRUTTORI- prima di procedere alla convalida del Buono servizio in capo al singolo utente, abbiano cura di predisporre AUTONOMA procedura amministrativa che governi il passaggio al buono servizio ed eviti il rischio/divieto di cumulo di contributo pubblico sulla quota sociale in relazione al medesimo posto/utente.
Pertanto, a titolo di mero esempio e suggerimento orientativo:
1) Lì dove la persona disabile/anziana fosse residente nello stesso comune che cura l’istruttoria per il buono servizio e da questo stesso comune percepisse “copertura parziale/totale della quota sociale”, sarà lo stesso ufficio istruttore a GOVERNARE il passaggio al buono servizio determinando con proprio atto, prima della CONVALIDA DEL BUONO, la cessazione della propria compartecipazione sulla quota sociale;

2) Lì dove la persona disabile/anziana fosse invece residente in un altro comune dell’ambito o, addirittura, in un comune di un altro ambito territoriale, sarà cura dello stesso Ufficio istruttore, preliminarmente alla convalida del buono, verificare che lo stesso disabile/anziano non fruisca già di integrazione retta a carico del proprio comune di residenza e in caso CONTRARIO (lì dove l’utente fruisse già di integrazione retta) acquisire:

- dichiarazione di rinuncia (del referente familiare) al contributo del proprio comune di residenza in caso di convalida del buono servizio;
- dichiarazione del comune di residenza di “sospensione” del proprio contributo a far data dal 1° giorno del mese successivo alla convalida del buono servizio.
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