Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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13 - (D) La fruizione del buono servizio di conciliazione determina la perdita di altri benefici e/o sussidi economici?

(R)
NO. Il buono servizio di conciliazione è fruibile anche nel caso si percepiscano ulteriori benefici e/o sussidi economici di sostegno al reddito, di tutela sociale-previdenziale, di sostegno al carico di cura familiare e per l’acquisto di prestazioni socio-sanitarie in regime domiciliare (assegno di cura, AIP) ad esclusiva e TASSATIVA ECCEZIONE di eventuali benefici economici che intervengano direttamente ad abbattere il costo della tariffa praticata nei confronti del nucleo familiare richiedente il buono, in relazione al medesimo posto utente per cui si presenta istanza di accesso al “Buono servizio di conciliazione”.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 11, comma 2 dell’Avviso, i benefici economici di cui al “Buono servizio di conciliazione” non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali. Si rammenta, inoltre, che non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun destinatario appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.
12 - (D) Qual è la scadenza dell’Avviso per l’accesso ai buoni servizio?

(R)
L’Avviso non prevede una data di scadenza. Si tratta di un intervento che viene istruito con modalità “a sportello”, ciò significa che a partire dalle ore 12:00 del giorno 18/03/2013 le famiglie possono presentare la domanda, esclusivamente on-line utilizzando il portale in dicato dall’Avviso, al seguente Link http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili, fino all’esaurimento delle risorse previste per il finanziamento dei buoni.
11 - (D) Se il disabile/anziano non-autosufficiente vive da solo può usufruire del buono servizio di conciliazione?

(R)
Il disabile/anziano non-autosufficiente che vive da solo può usufruire del buono servizio di conciliazione soltanto nel caso costui riceva assistenza da parte del coniuge, del tutore o dei parenti in linea retta entro il primo grado, che non abbiano superato l’età lavorativa e siano in condizione non lavorativa, e che, pertanto, devono autocertificare la condizione di care giver stabilmente convivente in favore del beneficiario ostativa rispetto ad una delle due condizioni di cui all’art.2, lettere a) e b) dell’Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 08/03/2013
Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’intervento richiesto viva da solo e non abbia care giver tra il coniuge, il tutore o i parenti in linea retta entro il primo grado, lo stesso NON può accedere al beneficio di cui al presente avviso.
10 - (D) Se i componenti del nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone in condizioni di non autosufficienza (disabili e anziani) sono disoccupati, possono usufruire del buono servizio di conciliazione vita-lavoro?

(R)
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 08/03/2013, si può presentare domanda di accesso al buono servizio di conciliazione quando uno o più dei familiari stabilmente conviventi sono occupati, liberi professionisti, titolari di attività di impresa ovvero partecipano ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese, promosse nell’ambito di:
– Programma Operativo Regionale FSE
– iniziative comunitarie
– interventi di formazione continua di cui all’art. 9 della L. 236/1993
– interventi di formazione di cui all’art. 6 della L. 53/2000
– altre attività formative su autorizzazione dell’Amministrazione regionale
– formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale
- presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l’Impiego nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione.
E’ possibile accedere al buono servizio di conciliazione anche laddove all’interno del nucleo familiare siano presenti uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l’eventuale tutore, comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro.
IN QUESTO CASO LA PIATTAFORMA INFORMATICA GENERERA' UNA SPECIFICA AUTOCERTIFICAZIONE.
9 - (D) Se il disabile/anziano non-autosufficiente già usufruiva da marzo 2013 di un servizio, il nucleo familiare può fare richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione anche per i periodi antecedenti alla pubblicazione del bando?

(R)
La risposta è negativa. Ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, infatti, tutti i destinatari finali del buono servizio di conciliazione – a prescindere dalla eventuale pregressa fruizione del servizio – potranno usufruire del beneficio economico de quo a valere sulla tipologia di offerta prescelta dal nucleo familiare, soltanto a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di convalida da parte dell’ente istruttore.
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