Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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18 - (D) In quale modo va inteso il concetto di “stabile convivenza” indicato nell’ambito dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico per la domanda dei buoni servizio di conciliazione disabili e anziani?

(R)
Il requisito della stabile convivenza è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989).
In linea con l’orientamento espresso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con circolare prot. n. 3884 del 18 febbraio 2010 dall’INPS con circolare n. 32 del 6 marzo 2012 e dal DFP con circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza s’intende soddisfatto anche nel caso in cui:
- la dimora abituale del familiare e/o dell’eventuale tutore e del beneficiario della prestazione siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno;
- sia attestata la dimora temporanea del familiare e/o dell’eventuale tutore, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del D.P.R. n. 223 del 1989, presso la dimora abituale del beneficiario della prestazione (colui per il quale si presenta istanza di accesso al buono servizio).

Le amministrazioni potranno effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art.71 del citato DPR n. 445/2000), previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea. Non saranno possibili ulteriori deroghe in favor partecipationis al concetto di residenza anagrafica oltre quanto appena indicato.
17 - (D) La percentuale di copertura della tariffa applicata con riferimento ai servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell'offerta per disabili e anziani non autosufficienti è determinata in base all importo dell ISEE familiare?

(R)
La risposta è positiva, con la sola esclusione del caso in cui venga effettuata la richiesta del buono servizio di
conciliazione per usufruire dei servizi ex artt. artt. 60-60ter-88. Solo in questa ipotesi, infatti, la percentuale di copertura
della tariffa applicata viene calcolata in base all'ammontare dei redditi a ogni titolo percepiti dal solo beneficiario dell'
intervento nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda.
16 - (D) Quali sono i requisiti “economici” di riferimento ai fini dell’ammissibilità al contributo?

(R)
Per poter presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione per tutti i servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell’offerta per disabili e anziani non autosufficienti è necessario, in primis che l’ISEE familiare non superi € 30.000,00.
Limitatamente all’accesso ai servizi ex artt. 60-60ter-88, l’Avviso Pubblico prevede, in aggiunta all’ISEE non superiore a € 30.000,00, che i redditi a ogni titolo percepiti dal solo beneficiario dell’intervento nell’annualità precedente a quella di presentazione della domanda, non siano superiori a € 20.000,00.
15 - (D) Nell’attestazione ISEE quali redditi rientrano?

(R)
Vale il principio della convivenza abituale; pertanto, nell’attestazione ISEE andranno inseriti tutti i redditi delle persone che stabilmente convivono nella residenza auto-certificata; l’attestazione ISEE deve essere coerente con la situazione reddituale auto-dichiarata
14 - (D) Qual è l’anno di riferimento dell’ISEE da presentare?

(R)
L’importo dell’ISEE da auto-certificare nel format telematico è quello attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata dall’INPS o da soggetto all’uopo abilitato per legge in corso di vigenza al momento della presentazione dell’istanza.
La suddetta attestazione ISEE del nucleo familiare, conforme a quella dichiarata in auto-certificazione nel format dell’istanza e pertanto vigente alla medesima data, dovrà essere consegnata dal nucleo familiare, unitamente agli altri documenti enumerati nell’art. 6 dell’Avviso Pubblico, al soggetto erogatore (unità di offerta) entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione e del servizio connesso.
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