Buoni Servizio Anziani e Disabili - FAQ

 

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24 - (D) Nell’ambito del procedimento istruttorio (a cura degli uffici di piano) teso alla CONVALIDA del buono servizio, è possibile procedere alla richiesta di integrazioni? L’eventuale richiesta di integrazioni comporta la temporanea sospensione delle istruttorie sulle istanze temporalmente successive?

(R)
A rigore, l’ufficio istruttore avrebbe facoltà di richiedere integrazione documentale solo nel caso in cui le documentazioni prodotte non consentissero di verificare chiaramente la sussistenza di uno specifico requisito non altrimenti desumibile (es: anziché la DSU Isee, l’utente presenta una semplice dichiarazione dei redditi o un modello CUD ecc…). In tal caso l'utente non viene escluso e mantiene la medesima priorità temporale se rispetta i termini posti per la presentazione dell'integrazione richiesta.
L’assenza di documentazione richiesta, invece, (ovvero la presentazione di una documentazione parziale rispetto a quella complessivamente indicata dall’art. 6, comma 1 del citato Avviso Pubblico), costituisce condizione di esclusione, quindi di NON CONVALIDA dell’istanza. Gli utenti “non convalidati”, tanto più se la struttura dovesse detenere un numero di posti a catalogo sufficiente a soddisfare ulteriori domande, sono invitati a ripresentare istanza in maniera corretta e nei tempi più celeri possibili, nel loro esclusivo interesse.
Unica eccezione rispetto a quanto appena detto è rappresentata dalla mancata presentazione delle documentazioni socio-sanitarie (in caso di scelta art. 60, art. 60ter) SVAMA e PAI, la cui presentazione – ove tale documentazione non fosse già detenuta dall’utente – è vincolata alle tempistiche di convocazione delle UVM (su tale problematica gli Uffici regionali preposti si sono già ampiamente espressi con linee guida notificate agli ambiti e alle asl giusta nota prot. AOO_146/21/06/2013/0002509) e, in quanto tale, non ascrivibile a responsabilità soggettiva dell’istante.
In tutti i casi, la richiesta di integrazioni andrebbe gestita prevedendo le procedure più celeri e i tempi più ristretti possibili in modo tale che alla chiusura di ogni istanza segua immediatamente l’avvio in istruttoria della successiva. Tale modalità, è evidente, presuppone la calendarizzazione con corsia preferenziale e con carattere d’urgenza delle eventuali UVM utili a sanare le pratiche “in sospeso”.
L’ufficio istruttore, ad ogni buon conto, dovrà sempre valutare l’ipotesi procedurale più favorevole da adottarsi in ragione del volume di domanda effettivo in rapporto al numero di posti resi disponibili sul catalogo dell’offerta da ogni struttura.
22 - (D) Per l’attuazione dell’intervento “buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti”, i Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 3)

(R)
L’attuazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, parallelamente, continuerà ad applicarsi in ordine ai seguenti adempimenti:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia i pagamenti effettuati dal Comune Capofila a favore delle strutture/servizi sottoscrittori degli accordi contrattuali devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo l’apertura ovvero la formale individuazione di un conto corrente bancario o postale dedicato, su cui andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi); qualora i conti correnti dedicati siano più di uno gli stessi dovranno tutti essere preventivamente indicati all’ente pubblico che è titolare del finanziamento (la Regione nel caso di specie);

b) effettuazione dei movimenti finanziari esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice unico di progetto (CUP).

Per quanto riguarda i pagamenti, lett. c) di cui sopra, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, “purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni”. Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP sia inserito fin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.
Per quanto attiene ai “Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche” e ai “Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi” e alle spese giornaliere, gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni sono contenute nella normativa inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari” sopra richiamata e alla quale deve necessariamente farsi riferimento per quanto non previsto o non evidenziato nella presente comunicazione.
E’ onere dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi.

21 - (D) Per l’attuazione dell’intervento “buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti”, i Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 2)

(R)
si aggiunga che la fattispecie di contratto di cui all’art. 9, comma 5 dell’Avviso pubblico per il “Catalogo della domanda” di cui alla determinazione dirigenziale n. 61 del 8 marzo 2013, non è riconducibile alla fattispecie del contratto d’appalto per le seguenti motivazioni di ordine formale e sostanziale:
- l’art. 1 del D. Lgs. 163/2006 circoscrive il proprio campo di applicazione alla disciplina dei contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, ove per "contratti" o "contratti pubblici" sono da intendersi i contratti di appalto o di concessione (cfr. art. 3 D. Lgs. 163/2006);
- il Comune capofila dell’Ambito Territoriale non agisce in qualità di stazione appaltante e i contratti da stipulare con ciascuno dei soggetti erogatori, individuati in base alla loro ammissione nel Catalogo dell’offerta dei servizi di conciliazione vita lavoro, non attengono all’acquisizione di servizi da parte dello stesso Comune capofila dell’Ambito;
- Il diritto alla corresponsione della quota di tariffa applicata coperta dal buono servizio di conciliazione non discende direttamente dalla sottoscrizione del contratto, ma solo ed esclusivamente dalla scelta operata dal nucleo familiare di avvalersi del posto messo a catalogo e dall’effettiva fruizione dal parte del disabile/anziano del posto opzionato, a seguito di convalida da parte dell’Ambito;
- Il Comune non opera mediante una procedura di gara, atteso che non effettua una scelta tra soggetti diversi ma eroga il buono servizio di conciliazione in favore dei soggetti iscritti nel catalogo telematico dell’offerta opzionati dai nuclei familiari, iscrizione che è sempre liberamente consentita a tutti gli operatori del settore nell’intero corso dell’azione oggetto delle presenti linee guida.
20 - (D) Per l’attuazione dell’intervento “buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti”, i Comuni capofila degli ambiti territoriali sono tenuti al rispetto di tutte le procedure richieste dalla normativa sulla tracciabilità? In particolare, con riferimento alla sottoscrizione dei singoli contratti di servizio con le strutture sarà necessario provvedere alla richiesta del C.I.G.? (PARTE 1)

(R)
Con riferimento alla normativa inerente la “Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture” , preliminarmente vale la pena di ricordare che le procedure per l’erogazione dei Buoni servizio di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti previste dall’Avviso approvato con D.D. n. 61/2013 hanno natura assolutamente innovativa e sperimentale e si avvalgono della deroga di cui all’art. 34, comma 2, Reg. (CE) n. 1083/2006 in virtù della quale è possibile, entro certi limiti, utilizzare fondi FESR con modalità proprie del FSE.
Ciò detto, non si ritiene applicabile la relativa normativa sulla tracciabilità, con particolare riferimento al C.I.G., tenuto conto che la peculiarità delle procedure definite dalle determinazioni dirigenziali n. 53/2013 (catalogo dell’offerta) e n. 61/2013 (Avviso pubblico per la domanda) per l’erogazione dei buoni servizio di conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti, ci riporta nell’ambito di applicazione di servizi e prestazione erogati da soggetti pubblici e/o privati “accreditati”.
Il catalogo dell’offerta rappresenta, infatti, la prima procedura sperimentale di accreditamento delle strutture e servizi disciplinati dalla legge regionale n. 19/2006 e s.m.i. e relativo regolamento regionale di attuazione n. 4/2007.
I richiamati avvisi si configurano come lex specialis, ad integrazione e parziale deroga di quanto previsto dall’art. 54 della legge regionale n. 19/2006, introducono una procedura di accreditamento di fatto nell’esclusivo ambito del procedimento amministrativo volto all’erogazione dei buoni servizio di conciliazione.
A tal proposito si fa quindi rilevare che il punto 4.5 della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità.
La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la “peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto”.
19 - (D) Nel corso dell’istruttoria a cura degli uffici di piano per il riconoscimento (o meno) del buono servizio di conciliazione, al fine di comprovare la fondatezza della condizione di bisogno socio-sanitario (in relazione alla richiesta di servizi ex artt. 60, 60ter e 88) è sufficiente acquisire la sola domanda di accesso al servizio presentata presso il Servizio Sociale Professionale ovvero presso i servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento, come indicato all’art. 2 comma 2 dell’Avviso pubblico?

(R)
La risposta è NEGATIVA. I requisiti di accesso al “Buono servizio di conciliazione” definiti nell’apposito Avviso pubblico per il Catalogo della domanda innanzi richiamato, prevedono che nel caso di richiesta di accesso a servizi a ciclo diurno e/o domiciliare di natura socio-sanitaria, in particolare “centro diurno socio-educativo e riabilitativo” art. 60, “centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza” art. 60ter, nonché art. 88 “Assistenza Domiciliare Integrata”, gli utenti debbano autocertificare la propria condizione di bisogno socio-sanitario, dimostrando l’avvenuta presentazione della domanda di valutazione multidimensionale da parte dalla competente UVM distrettuale, pena la non ammissione al beneficio.
Ciò detto, seppur l’avviso pubblico per la domanda dei buoni servizio (A.D. 61/2013) all’ art. 2, comma 2 preveda la possibilità che in fase di presentazione delle istanze gli utenti possano dichiarare anche semplicemente gli estremi protocollari della domanda di accesso presentata al servizio presso il Servizio Sociale Professionale ovvero i Servizi competenti del Distretto sociosanitario di riferimento (PUA), nell’ambito dell’iter istruttorio (art. 8) di competenza dell’Ufficio di piano, quest’ultimo - al fine di valutare l’oggettiva sussistenza del bisogno socio-sanitario in capo al soggetto disabile/anziano per cui il nucleo familiare presenta istanza di accesso al buono servizio - dovrà sempre e in ogni caso attendere e/o richiedere in via integrativa la presentazione della Svama/Svamdi e del relativo PAI rilasciati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale competente.
La verifica di tali documentazioni probanti, infatti, costituisce conditio sine qua non per procedere alla chiusura dell’iter istruttorio stesso e alla definitiva CONVALIDA (o meno) in istruttoria per il riconoscimento del Buono servizio di conciliazione.
E’ evidente, infatti, che l’intento di agevolare gli utenti nella procedura di candidatura (allo scopo di evitare possibili ritardi ascrivibili ai tempi di attivazione delle relative UVM), non può esimere l’Ufficio di piano – nell’ambito dell’iter istruttorio delle istanze presentate dagli utenti on-line – dalla puntuale valutazione della presenza di tutti i requisiti di ammissibilità al beneficio, primo fra tutti l’oggettiva sussistenza del bisogno socio-sanitario alla base della richiesta stessa.
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