Accreditamento Enti Formazione - FAQ
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- (D) In relazione alla SCHEDA PRESTAZIONI, si vuole sapere se tale scheda deve essere compilata anche per le attività formative che al momento (data di presentazione della domanda) risultano ancora in svolgimento.
Ci si riferisce, in particolare, alle attività di Obbligo Formativo che, nel nostro caso, si trovano nella 2^ e 3^ annualità e che quindi non possono esprimere i dati tipo "Importo finale rendicontato dal beneficiario", "N° formati" e "NA Occupati dopo 12 mesi dalla fine del corso(Valore obbligatorio). (R) Nella sezione PERFORMANCE è previsto esclusivamente l'inserimento dei percorsi chiusi con esame conseguito nel triennio 2017-2018-2019 o conclusi senza esame per i corsi rivolti agli occupati. Se non sono stati rendicontati, il valore corrispondente da inserire a sistema è zero. |
- (D) Con riferimento al "progetto formalizzato come da punto f) allegato A, estremi linee guida", cosa si deve inserire, espressamente nella sezione "Documenti Programmatici"?
(R) progetto formalizzato come da punto f) allegato A, estremi linee guida", fa riferimento ai requisiti aggiuntivi degli standard minimi regionali rispetto ai requisiti generali di accreditamento previsti dal D.I. 29/11/2007 in tema di OBBLIGO D’ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE. In relazione, "l’Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di avere un “progetto” formalizzato che descriva la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e l’adozione di un sistema interno di valutazione e certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento". In sintesi, nei documenti programmatici, l'Organismo Formativo dovrà esplicitare gli elementi richiesti. |
5 - (D) Abbiamo ricevuto una "Richiesta integrazione documentazione ai sensi del punto 4 dell'Avviso". Qual è l'iter da seguire per effettuare l'integrazione puntuale degli allegati richiesti?
(R) L'integrazione dei dati deve avvenire tramite il portale Sistema Puglia accedendo alla sua pratica tramite l'apposita funzione presente nel "RIQUADRO B - Le mie Pratiche" della pagina di Accreditamento Organismi Formativi. Accedendo alla pratica sarà presente una nuova scheda da compilare, ovvero "Allegati Integrazione" dove si potrà procedere con il caricamento puntuale dei documenti richiesti e al termine si dovrà concludere il processo di integrazione cliccando sul tasto "Termina Integrazione" presente nella scheda "Convalida Integrazione" . Cordiali Saluti |
4 - (D) domanda n. 1: qualora un ente privato non dovesse presentare pre-candidatura (a partire dall'8 giugno e fino alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di candidatura) potrà presentare direttamente domanda all'avviso pubblico di candidatura? chiarisco meglio, non presentare domanda di accredidameto in questa pre-candidatura pregiudicherebbe la possibilità di partecipare all'avviso in questione?
domanda n. 2: un ente già accreditato ha obblighi da rispettare in questa fase di pre-candidatura? (R) 1. NON PRESENTARE LA DOMANDA DI PRE-CANDIDATURA (PRIMA FASE) NON PREGIUDICA LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ALL’AVVISO DI ACCREDITAMENTO (SECONDA FASE) CHE FUNZIONA “A SPORTELLO” OSSIA SENZA VINCOLI TEMPORALI E CHE INCLUDE LA PRECEDENTE FASE. 2. L’ENTE ACCREDITATO SECONDO IL PREVIGENTE SISTEMA, ENTRO OTTO MESI DALLA DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA TELEMATICA (SECONDA FASE), DEVE PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO L’ATTUALE DISCIPLINA, RISPETTANDO TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA AL MOMENTO DELLA PRESNTAZIONE DELLA CANDIDATURA. |
3 - (D) Il nostro organismo non possiede espressamente tra le finalità statutarie la formazione professionale ma tale attività è intrinseca alle attività statutarie stesse.
Attendo una risposta in merito per poter accedere alla procedura e, nel caso in cui essa sia negativa, attendo indicazioni in merito alla sanabilità del requisito. (R) COME PRECISATO NELLE LINEE GUIDA “Per attività di formazione professionale, nella dimensione europea del lifelong learning in premessa richiamata, si intende “qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale”. TUTTAVIA LA PRESENZA NEI DOCUMENTI FORMALI DI UNA DEFINIZIONE VAGA , COME QUELLA DA VOI DESCRITTA, NON SODDISFA IL REQUISITO. LA “FORMAZIONE” DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE PREVISTA NELLE FINALITA’. IN CASO CONTRARIO, PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PRE-CANDIDATURA/CANDIDATURA, L’ORGANISMO DOVRA’ EFFETTUARE UNA MODIFICA ALL’OGGETTO SOCIALE. |