Avviso Multimisura - Garanzia Giovani II Fase - FAQ

 

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  - (D) Buongiorno, in riferimento al paragrafo 9) dell’Avviso Multimisura, cosa si intende con il termine “esclusivamente”?

(R)
L’Avviso Multimisura, di cui alla DD 179 del 11.11.2020, al paragrafo 9) Corner Garanzia Giovani, recita “Le sedi accreditate ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi pre qualificate in esito al presente avviso dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività erogabili in ragione del riconosciuto accreditamento: pertanto, le sedi accreditate ai servizi formativi dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alle Misure 1C, 2-A e 5/5bis; le sedi accreditate ai servizi per il lavoro dovranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui alle Misure 1C, 3 e 5/5bis.”
A tale riguardo si precisa che il concetto di prequalificazione di una sede ai fini dello svolgimento delle attività inerenti l’Avviso Multimisura di cui sopra, è concetto diverso e complementare al più generale “accreditamento” della sede medesima, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, ai fini della iscrizione al correlato elenco regionale. Pertanto, con la disposizione di cui al paragrafo 9) del medesimo Avviso, viene confermato che l’avventa prequalificazione non modifica gli esisti istruttori avvenuti in sede di accreditamento, potendosi svolgere all’interno della sede in questione unicamente le attività per le quali è stata accreditata al sistema regionale anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle autorizzate all’interno del Programma Garanzia Giovani e sempre nel rispetto delle norme vigenti.
  - (D)

la presente per chiedervi come gestire la casistica in cui troviamo un ente di formazione quale componente di un ATS che è dotato di più sedi operative.

Lo stesso ente deve necessariamente inserire per ogni sede operativa un Responsabile unità organizzativa e un addetto all'accoglienza o può inserire le stesse figure?

(R)
Il par. 9 dell’Avviso prevede che per ciascuna sede accreditata ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi dovrà essere garantita la presenza di almeno un operatore (addetto all’accoglienza e all’informazione) e un Responsabile dell’unità organizzativa, espressamente dedicati al Programma, oltre al personale dedicato alla gestione diretta dei percorsi formativi, che sarà individuato in una fase successiva alla presentazione del progetto. Nel caso di più sedi, nel rispetto dell'orario minimo di copertura del ricevimento al pubblico di 24 ore settimanali, potranno anche essere previsti gli stessi nominativi - senza sovrapposizioni di orario - prevedendo sempre due diversi addetti nei due ruoli distinti.
  - (D) In relazione ai punti 9 e 10 del Nuovo Avviso Garanzia Giovani;
In riferimento al Corner è possibile che, per esigenze organizzative di ciascun ente, il Responsabile dell’Unità Organizzativa faccia anche da Addetto all’accoglienza assicurando, comunque, le 24 ore di ricevimento previste dall'avviso?
E', quindi, possibile che l’Ente indichi una sola risorsa umana in possesso dei requisiti previsti per il Responsabile di Unità Organizzativa che svolga anche i compiti di Addetto all'Accoglienza?
Per le ulteriori figure al punto 10:
· orientatore
· coordinatore/referente
· monitoraggio,

considerando che non sussiste incompatibilità tra le stesse tre figure, è possibile che il coordinatore/referente ricopra, qualora in possesso di specifiche competenze, uno degli altri due ruoli (orientatore o referente del monitoraggio)?
Quindi, n. 2 risorse umane per i tre ruoli al punto 10 dell’Avviso?
Da ulteriori confronti se fosse possibile chiarire se:
1. Nel caso di Soggetti Attuatori che hanno più di una sede operativa e dunque più di un corner, ad esclusione dell’Addetto all’accoglienza, le altre figure in organico possano essere trasversalmente impiegate presso più corner, non recando alcun pregiudizio alla continuità ed all’efficacia del servizio offerti agli utenti.
2. Con riferimento ai partner che risultano accreditati sia per i servizi formativi che per quelli al lavoro, concentrati in un’unica sede ed un unico indirizzo, si ritiene che l’organigramma del personale ed in particolare RUO e Addetto all’accoglienza, possa essere unico, giacché si tratta di attività propedeutiche all’avvio di ogni misura, vuoi per la formazione, vuoi per il lavoro.
Quanto richiesto al fine di ottimizzare le risorse umane dipendenti e/o collaboratori stabili dell'ente evitando, in questa fase, il ricorso a risorse umane esterne che potrebbero essere coinvolte in una fase successiva qualora il volume delle attività necessiti di personale aggiuntivo.

(R)
"Con riferimento al primo quesito, il paragrafo 9 dell’Avviso prevede che per ciascuna sede accreditata ai servizi per il lavoro ed ai servizi formativi debba essere garantita la presenza di almeno un Addetto all’accoglienza e all’informazione e di almeno un Responsabile dell’unità organizzativa per un orario di ricevimento del pubblico del Corner Garanzia Giovani di 24 ore settimanali. Pertanto non è possibile indicare una sola risorsa umana in possesso dei requisiti previsti per il Responsabile di Unità Organizzativa che svolga anche i compiti di Addetto all'Accoglienza.
Con riferimento al secondo quesito, il paragrafo 10 dell'Avviso specifica che per la valutazione dell’adeguatezza delle risorse umane si terrà conto della presenza di almeno un orientatore/esperto di orientamento, di almeno un direttore/coordinatore di progetto e di almeno una responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione, che non potranno coincidere con quelle di cui al paragrafo 9.
Pertanto, riprendendo il quesito proposto, non è possibile che il coordinatore/referente ricopra, qualora in possesso di specifiche competenze, uno degli altri due ruoli (orientatore o referente del monitoraggio).
Con riferimento al terzo quesito, nel caso di più sedi, nel rispetto dell'orario minimo di copertura del ricevimento al pubblico di 24 ore settimanali, potranno anche essere previsti gli stessi nominativi di Responsabile di Unità Organizzativa e di Addetto all'Accoglienza - senza sovrapposizioni di orario - prevedendo sempre due diversi addetti nei due ruoli distinti.
Con riferimento al quarto quesito, qualora la medesima sede sia accreditata sia per i servizi formativi sia per i servizi al lavoro possono essere indicati n. 1 Responsabile di Unità Organizzativa e n. 1 Addetto all'Accoglienza."
  - (D) Cosa si intende per "Informativa sulla protezione dei dati - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”? è necessario inviare le informative di tutti i partner in ATS o è sufficiente quella della capofila?

(R)
"L’informativa sul trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/ 679 è il documento con il quale il titolare del trattamento (Regione Puglia) informa il soggetto interessato (partecipante all’Avviso) sulle finalità e le modalità del trattamento medesimo ed è finalizzata ad assicurare il rispetto del principio della trasparenza e correttezza dei trattamenti attraverso l’acquisizione del consenso dell’interessato.
A tal fine è stato predisposto il modello “Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati” (da trasmettere a corredo dell’Allegato 1 “Modulo di domanda”) reperibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione “modulistica” dell’AVVISO MULTIMISURA - GARANZIA GIOVANI II FASE raggiungibile al seguente link
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/multimisura
Tale informativa dovrà essere sottoscritta:
- nel caso di operatore in forma singola dal soggetto giuridico che presenta la candidatura;
- nel caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dal soggetto munito di poteri di rappresentanza della mandataria che presenta la candidatura;
- nel caso di ATS costituenda dal soggetto munito di poteri di rappresentanza designato quale futuro mandatario da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento."
  - (D) Con riferimento alla documentazione da produrre ed in particolare alla richiesta di caricare in piattaforma una informativa sul trattamento dei dati al fine di predisporre la più adeguata documentazione, avanza il seguente quesito:

E’ presente un format di informativa da compilare e sottoscrivere?

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o anche da tutti i legali rappresentanti dei soggetti componenti la costituenda ATS?


(R)
"L’informativa sul trattamento dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/ 679 è il documento con il quale il titolare del trattamento (Regione Puglia) informa il soggetto interessato (partecipante all’Avviso) sulle finalità e le modalità del trattamento medesimo ed è finalizzata ad assicurare il rispetto del principio della trasparenza e correttezza dei trattamenti attraverso l’acquisizione del consenso dell’interessato.
A tal fine è stato predisposto il modello “Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati” (da trasmettere a corredo dell’Allegato 1 “Modulo di domanda”) reperibile sul portale www.sistema.puglia.it nella sezione “modulistica” dell’AVVISO MULTIMISURA - GARANZIA GIOVANI II FASE raggiungibile al seguente link
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/multimisura
Tale informativa dovrà essere sottoscritta:
- nel caso di operatore in forma singola dal soggetto giuridico che presenta la candidatura;
- nel caso di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita dal soggetto munito di poteri di rappresentanza della mandataria che presenta la candidatura;
- nel caso di ATS costituenda dal soggetto munito di poteri di rappresentanza designato quale futuro mandatario da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento."
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