PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) L'attività presentata al finanziamento PIA non è compresa nell'oggetto sociale dello Statuto della società. La modifica dello statuto deve essere effettuata prima o dopo la presentazione della domanda con relativa attivazione del nuovo codice ATECO?

(R)
Tali modifiche possono essere effettuate successivamente all’ammissione dell’istanza di accesso, ovvero, in sede di presentazione del progetto definitivo.
Tuttavia l’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di accesso ed, in particolare, in sede di redazione del Business Plan, trattandosi di una nuova attività rispetto a quella principalmente svolta, deve porre particolare attenzione nella compilazione della schermata 9 “Analisi di mercato” al fine dimostrare adeguata conoscenza del settore in cui andrà ad investire e fondatezza delle prospettive future di ricavo che il programma di investimenti prevede di generare.
  - (D) si pone il seguente quesito: Un'impresa di piccole dimensioni, intende presentare un progetto d'investimento a valere sul nuovo Bando PIA Piccole Imprese.
Qualora prima della concessione della Determina Definitiva (impegno di spesa)oppure immediatamente dopo, l'impresa ai sensi del D.M. 18/04/2005, supera i limiti dimensionali e diventa media impresa, cosa accade?
Viene invalidato il progetto presentato quando l'impresa aveva i requisiti di piccola impresa (e non aveva i requisiti di media impresa per accedere alla misura agevolativa di riferimento)?
Si tratta di una impresa che il 2014 ha registrato una media 37 ULA, un fatturato di € 6.159.617 ed un totale attivo di € 6.289.286, nel 2015 il fatturato ha raggiunto un fatturato di circa 8.000.000,00 di euro.

(R)
L’impresa alla data della presentazione dell’istanza di accesso deve qualificarsi come piccola impresa sulla base degli ultimi due bilanci approvati.
Inoltre il comma 3 dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 17 del 30/09/2014 stabilisce quanto segue: “3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.
  - (D) L'agevolazione del PIA rientra nel regime de minimis?
Se si, con quali vincoli?

(R)
Il PIA non rientra nell’ambito del regime de minimis.
  - (D) una piccola impresa, è partecipata da una società fiduciaria al 73%.
Per partecipare al PIA, come piccola impresa, ci sono preclusioni, data l'intestazione fiduciaria all'ammissibilità del soggetto proponente o eventuali vincoli?

(R)
L’impresa, in sede di presentazione dell’istanza di accesso, deve fornire una dichiarazione in cui, pur trattandosi di società fiduciaria, indica i soci della stessa con le relative partecipazioni di controllo e/o di collegamento, al fine dell’esatta determinazione della dimensione complessiva dell’impresa proponente. Tali informazioni possono essere contenute anche nella schermata 2 della sezione 4 – business plan.
  - (D) con riferimento al vecchio bando PIA , richiamate le linee guida della Regione Puglia pubblicate sul BURP n.8/2009 relativamente alle spese di RI & SS ammissibili, si chiede delucidazioni su quanto di seguito. Con riferimento alle "spese generali" di ricerca e sviluppo ed in particolare la lettera f (spese per corsi, congressi, mostre e fiere) indicate nelle linee guida, si chiede se qualora non inserite nella richiesta di agevolazione nell'apposito capitolo di spesa del PIA, le spese per la partecipazione a fiere possano essere inserite nella voce spese generali e se in caso affermativo alle stesse debba applicarsi il criterio di incidenza sul progetto (previsto dalle linee guida solo per le voci a,b e c delle spese generali)

(R)
Tali spese possono comunque essere rendicontate nell’ambito della categoria “spese generali” se trattasi di spese afferenti strettamente il progetto di R&S oggetto di finanziamento. Riguardo le modalità di rendicontazione può attenersi chiaramente alle linee guida che disciplinano in maniera puntuale le ipotesi in cui applicare il criterio di incidenza sul progetto.
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