TecnoNidi - FAQ

 

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16 - (D) Nell’ambito dei costi consulenziali per attività brevettuali, cosa è agevolabile per il Fondo Tecnonidi ?

(R)
L’Avviso Tecnonidi prevede che siano ammissibili le spese per consulenza in materia di innovazione che devono essere riferite ad attività nuove rispetto al pregresso acquisito prima di presentare la domanda di agevolazione. Per attività nuove si intendono attività da realizzare a seguito della presentazione del progetto, quali ad esempio costi consulenziali per il deposito di un nuovo brevetto ovvero costi consulenziali per l’estensione ad altri paesi di brevetti, funzionali all’innovazione in corso di valorizzazione.
15 - (D) Per un'impresa che sta realizzando i propri investimenti successivamente alla concessione, si chiede come poter rispettare l'obbligo della dicitura sulle fatture, in considerazione dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019.

(R)
Il decreto fiscale 2019 (DL n. 119/2018) convertito nella legge n. 136 e del 13 dicembre 2018, prevede a partire dal 1/1/2019 l’obbligo di fatturazione elettronica.
Tale obbligo rende impossibile inserire nelle fatture la dicitura attualmente prevista dagli Avvisi “Documento contabile finanziato a valere sul P.O. FESR 2014 2020. Spesa di € _________ dichiarata per la concessione degli aiuti di cui alla misura TecnoNidi 2014-2020”. Pertanto, per tutti i titoli di spesa aventi data successiva al 1/1/2019 non è più previsto l’obbligo di riportare tale dicitura. Per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria, tutti i titoli di spesa dovranno essere registrati con una codifica riferita alla misura agevolativa, che ne consenta una chiara identificazione.
14 - (D) Cosa si intende per illustrazione del contenuto innovativo, prevista all’art. 6 come primo allegato alla domanda preliminare ?

(R)
Nell'allegato C.2 (da compilare offline seguendo il format pubblicato), per illustrazione del contenuto innovativo, prevista nel paragrafo A., si intende un documento mediante il quale l’impresa rende evidente lo specifico contenuto innovativo di progetto che approderà sul mercato mediante il prodotto/servizio offerto a seguito della realizzazione degli investimenti. Le informazioni dovrebbero svilupparsi su tre punti principali:
a) Indicazione della specifica tipologia di innovazione (di prodotto, di processo, organizzativa, ecc) da conseguire con il progetto candidato;
b) Analisi circostanziata dello stato dell’arte del settore di riferimento e di quanto sinora sviluppato dall'impresa;
c) Dimostrazione dell’avanzamento – in termini tecnologici e/o di mercato - che comporterà il prodotto/servizio offerto dall’impresa a termine del progetto.
Tale documento potrà essere integrato con un allegato in formato libero, al fine di fornire informazioni di maggiore dettaglio ovvero di dimostrare milestones già conseguiti (ad esempio il registro di un software alla SIAE, come avvio del processo di tutela della proprietà intellettuale).

Per le imprese che non sono iscritte al Registro speciale delle startup innovative, il documento va necessariamente corredato con l'Allegato B (pubblicato nella sezione modulistica) oppure con la domanda di brevetto pubblicata oppure con il riconoscimento del Seal of excellence ovvero la partecipazione all'iniziativa "CASSINI" (cfr. nota n. 5 dell'Avviso), secondo quanto indicato al comma 6 dell'art. 6 dell'Avviso.
13 - (D) Quali sono i soggetti che possono rilasciare l'Allegato B, previsto - per le start up non iscritte al registro speciale e sprovviste di spese documentabili di Ricerca e Sviluppo - alla lettera a comma 3 dell'art. 6 dell'Avviso ?

(R)
Possono rilasciare l'allegato B i soggetti iscritti all'Albo laboratori (indirizzo web: http://albolaboratori.miur.it/) o, analogamente, all'elenco degli Istituti di Ricerca (indirizzo web: https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html) riconosciuti dal MIUR.
12 - (D) Nell’Avviso all’art. 21 si legge: “Gli aiuti concessi a valere sulla misura Tecnonidi possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili, fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione UE n. 651/2014.” Questo significa che l’impresa, per le medesime spese oggetto delle agevolazioni del Fondo Tecnonidi potrebbe beneficiare di ulteriori aiuti ?

(R)
Gli aiuti concessi ai sensi dell’Avviso Tecnonidi (in esenzione a norma del Regolamento UE n. 651/2014 e smi.) possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Non sono comunque cumulabili con aiuti “de minimis”.
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