PIA Piccole Imprese 2015 - FAQ

 

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  - (D) in merito ai Programmi Integrati di Agevolazione per le piccole imprese, vorrei chiedervi delucidazioni in merito a quanto segue.
Il soggetto beneficiario è tenuto, in base al comma 7 dell’Articolo 6 dell’Avviso, ad “apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico … omissis…”.

Il beneficiario, a completamento dell’apporto di mezzi propri, intende avvalersi della stipula di un finanziamento a medio-lungo termine garantito dal Fondo per le PMI a valere sulla legge 662/96, gestita dal Medio Credito Centrale, che offre garanzia sul finanziamento in oggetto pari all’80%.

La presente per chiedervi se, ai fini del calcolo della percentuale del 25% di mezzi propri privi di qualsiasi contributo pubblico, debba essere preso in considerazione solo l’ESL sviluppato sull’importo garantito o se si debba considerare l’intero importo del finanziamento a medio lungo termine non coperto da garanzia MCC (20% del totale del finanziamento a medio lungo termine).

Ad esempio, il beneficiario, su un importo progettuale pari a 1.000, apporta mezzi propri (riserve libere) per 50 e richiede un finanziamento a medio lungo termine pari a 350.

La garanzia MCC coprirà l’80% di 350, cioè 280, mentre sarà priva di garanzia la restante parte di finanziamento a medio lungo termine, pari ad euro 70.

Quindi:

1) Se si imputasse tutto l’importo garantito (280 euro) a mezzi propri NON privi di aiuto pubblico, perché garantiti da MCC, la percentuale di mezzi propri privi di qualsiasi aiuto pubblico sarebbe, nell’esempio, pari al 12%.

2) Se, invece, come si reputa più rispondente alla Norma, si imputasse a mezzi propri NON privi di aiuto solo l’ESL sviluppato dalla garanzia MCC che, per semplicità, poniamo uguale a 10, l’apporto di mezzi propri privo di qualsivoglia aiuto pubblico salirebbe ad una percentuale pari al 39%.

Quale delle due ipotesi sopra descritte deve essere adottata per la corretta valutazione dell’apporto del 25% dei mezzi propri privi di qualsiasi aiuto pubblico, la 1) o la 2)?

Nel ringraziare anticipatamente per la vostra risposta si porgono

(R)
Ai fini della verifica del rispetto del 25% di mezzi propri liberi da qualunque contributo pubblico, l'eventuale finanziamento a m/l termine assistito da garanzia potrà essere preso solo per la parte non coperta da garanzia. Quindi se la garanzia è dell'80% potrà considerarsi solo il 20%.
  - (D) Buonasera
per "Previsione a regime" e "Anno a regime" si intende l'ultimo dei tre anni di progetto?

(R)
L'anno a regime è il primo anno intero successivo alla data di entrata a regime. Quest'ultima può coincidere con la data di ultimazione del programma di investimenti (data ultima fattura) o può essere al massimo raggiunta entro 12 mesi dalla data di ultimazione. Quindi, a titolo esemplificativo, se la data di ultimazione è il 10/02/2018 e la data di entrata a regime è il 3/01/2019, l'anno a regime sarà il 2020.
  - (D) E' possibile presentare istanza di accesso da parte di una impresa di piccole dimensioni, relativamente ad un programma di investimenti con relativo progetto di R&S, da realizzarsi esclusivamente su di in attività con codice Ateco ammissibile, se pur secondario?
Il fatturato della società deriva dall'attività esercitata dall'impresa con il codice primario inammissibile: questo può rappresentare un impedimento?

(R)
No. Il progetto tuttavia dovrà contenere un'analisi dettagliata del mercato e delle ipotesi di ricavo che intenderà realizzare in riferimento alla nuova attività oltre ad una netta separazione della sede interessata dal programma di investimenti rispetto a quella nella quale viene esercitata l'attività non ammissibile.
  - (D) Buongiorno, per accedere al finanziamento PIA piccole imprese nel caso di una piccola impresa attiva che controlla una piccola impresa non attiva, il codice ateco dell'attività che si intende avviare, rietrante tra quelli ammessi al finanziamento PIA, deve essere posseduto dalla sola impresa non attiva o anche da quella controllonte? Per la precisione si tratta di piccola impresa non attiva con codice ateco 38.21.01 (produzione compost) controllata da una società coop. di trasporto con codice ateco 49.41 (trasporto merci su strada).

(R)
Il Codice Ateco deve essere posseduto dall'impresa che intende realizzare l'investimento. Tuttavia, la valutazione del progetto presentato vedrà anche una valutazione sostanziale dell'impresa controllante, al fine di verificare l'esperienza della stessa, anche indirettamente, nel settore oggetto della proposta.
  - (D) Buongiorno, si intende effettuare un investimento che prevede l'ampliamento di un'unità produttiva al fine di apportare un cambiamento fondamentale nel processo produttivo che permetterà all'azienda di cambiare il suo output, pur rimanendo all'interno del codice ATECO attuale. Esiste una scala di prevalenza per poter categorizzare un progetto come "ampliamento" o "cambiamento fondamentale" ?
E se l'investimento è da considerarsi come apporto di un "cambiamento fondamentale", qual è il rapporto tra costi ammissibili e ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare? Si deve tener conto del fondo di ammortamento dell'esercizio precedente, relativamente solo alle attività da modernizzare o alle quote d'ammortamento dell'esercizio in cui verrà fatto l'investimento?


(R)
Da quanto esposto l'investimento sembra qualificarsi quale ampliamento dell'unità produttiva esistente atteso che il Codice Ateco rimane sempre lo stesso.
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