Bando Imprese Innovative - FAQ

 

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16 - (D) Una volta inviata la domanda, qual è la data di avvio del programma agevolato?

(R)
Per quanto previsto dall’art.14 dell’Avviso i programmi di investimento non devono essere avviati prima della data di presentazione della domanda e dovranno essere completati entro il termine di 36 mesi dal provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Per data di avvio del programma agevolato si intende la data a partire dalla quale decorrono i 36 mesi di spesa agevolabile (sia per gli investimenti e sia per la gestione) e corrisponderà con la data del primo impegno giuridicamente vincolante (ad esempio: ordine di acquisto o conferma di preventivo) avente ad oggetto un ordine di acquisto di attivi materiali o immateriali. Anche in considerazione di eventuali imprevisti è utile ricordare quanto previsto all’art. 15 dell’Avviso: qualsiasi riprogrammazione o proroga autorizzata non potrà comportare in alcun caso la rideterminazione del contributo massimo concedibile, né estendere oltre 36 mesi l’arco temporale previsto per l’ammissibilità delle spese di gestione.
15 - (D) Quali sono nel dettaglio le modalità per l’invio telematico e cartaceo delle domande? Quali sono gli allegati da inviare obbligatoriamente anche per via telematica?

(R)
Le domande di agevolazione comprensive dei piani di impresa (Allegato C e Allegato D) devono essere compilate mediante l’apposita procedura telematica disponibile dalle ore 12.00 del 4 OTTOBRE 2010 e sino alle ore 12.00 del 26 NOVEMBRE 2010 sul sito internet www.sistema.puglia.it. Una volta compilata, la domanda deve essere spedita telematicamente (sezione della procedura telematica “Convalida domanda”) assieme agli allegati (Allegato E, Allegato F e G, ecc.) che devono essere preventivamente compilati e spediti anch’essi per via telematica mediante il sistema di upload (caricamento) di documenti. Gli unici documenti da inviare obbligatoriamente per via telematica sono, quindi, oltre alla domanda di agevolazione, gli allegati E, F, G ed il titolo di disponibilità della sede . Il resto della documentazione deve essere inviato a mezzo raccomandata AR e, ove possibile, può essere trasmesso anche telematicamente. Tutta la documentazione prevista dall’Art.9 dell’Avviso deve essere sottoscritta e spedita in originale per posta a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato al medesimo Art.9 dell’Avviso. La mancata effettuazione di uno dei due invii (telematico e postale) comporta la decadenza della domanda ai sensi dell'Art. 10 dell'Avviso.
14 - (D) L’art.2 dell’Avviso prevede che i beneficiari siano obbligati ad apportare un contributo finanziario in misura sufficiente alla piena copertura dell’investimento previsto: in che cosa consiste?

(R)
L’impresa proponente è obbligata a dimostrare, per quanto richiamato all’Art. 2 dell’Avviso (derivante dalla previsione dell’Art. 2, comma 5, del Regolamento Regionale 20/2008), una capacità di apporto di mezzi finanziari esenti da agevolazioni in misura sufficiente alla piena copertura dell’investimento previsto, al netto delle agevolazioni effettivamente concedibili (60% per gli investimenti e 35% per la gestione dei primi due anni, 25% per la gestione del terzo anno).
13 - (D) Un socio di un impresa cessata negli ultimi tre anni può partecipare alla compagine dell’ impresa innovativa proponente?

(R)
Non può partecipare alla compagine societaria dell'impresa proponente chi, nell'ultimo triennio (precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione), in qualità di titolare di ditta individuale o amministratore di società, abbia dismesso un altra attività imprenditoriale. Ciò in conformità con quanto previsto dall'Art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale n. 20/2008. Pertanto, il socio di un'azienda dismessa nell'ultimo triennio che, alla data di dismissione non fosse titolare o amministratore della medesima impresa dismessa, può far parte della compagine proponente.
12 - (D) E’ ammissibile l’acquisto di software tra gli investimenti per attivi immateriali previsti dall’Art. 8 dell’Avviso?

(R)
L’acquisto di servizi per lo sviluppo di software non è ammissibile alle agevolazioni. Allo stesso modo non sono ammissibili alle agevolazioni gli acquisti di licenze d’uso di software gestionali e programmi personalizzati, di software con finalità commerciali, di portali internet e di sistemi di e-commerce. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per acquisto di software di base (sistemi operativi) in quanto si ritiene che gli stessi debbano essere considerati in uno con l’ hardware/macchinario su cui sono installati. È da considerarsi, altresì, ammissibile alle agevolazioni l’acquisto di licenze d’uso di software nella misura in cui lo stesso acquisto si configuri come un trasferimento di tecnologie e, pertanto, il software rappresenti una tecnologia innovativa indispensabile per lo svolgimento dell’attività produttiva. Ai fini della valutazione di ammissibilità, dette licenze devono riferirsi a software strettamente coerente con il contenuto innovativo del progetto, così come specificato nel piano di impresa. Non può in nessun caso considerarsi trasferimento di tecnologia l’acquisto di software basato su sistemi open source integrato con componenti, moduli e template, siano essi open source o a pagamento.
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