Infanzia e Adolescenza - FAQ

 

Dal riquadro Documenti FAQ è possibile scaricare le FAQ in formato pdf ed excel.

Nel caso del documento pdf, se il numero di FAQ presenti in elenco è superiore al numero di FAQ contenute nel documento pdf, è possibile generare una versione aggiornata del documento.

Se il numero di FAQ è elevato la procedura di generazione del documento potrebbe durare qualche minuto.

Imposta campi per la ricerca
Documenti FAQDocumento in formato pdf (contiene 19 FAQ) - [Scarica  .pdf  - 19 Kb]
Documento in formato excel - [Scarica file.xls]

..: Sono presenti 19 FAQ :..


9 - (D) La fruizione del buono servizio di conciliazione determina la perdita da altri benefici e/o sussidi economici?

(R)
No, fermo restando il divieto di cumulo di benefici per lo stesso posto utente e con riguardo al medesimo minore.
8 - (D) Qual è la scadenza dell’Avviso per l’accesso ai buoni servizio?

(R)
L’Avviso non prevede una data di scadenza. Si tratta di un intervento che viene istruito in modalità “a sportello”, ciò significa che a partire dalle ore 12:00 del giorno 15/01/2013 le famiglie possono presentare la domanda, esclusivamente on-line utilizzando il portale indicato nell’Avviso, fino al termine delle risorse previste per il finanziamento dei buoni.
7 - (D) Se entrambi i genitori sono disoccupati, possono usufruire del buono servizio di conciliazione vita-lavoro?

(R)
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso rivolto alle famiglie (Determinazione dirigenziale n. 1425 del 17/12/2012), si può presentare domanda di accesso al buono servizio di conciliazione quando uno o entrambi i genitori sono occupati, liberi professionisti, titolari di attività di impresa ovvero partecipano ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese, promosse nell’ambito di:

  • Programma Operativo Regionale FSE
  • iniziative comunitarie
  • interventi di formazione continua di cui all’art. 9 della L. 236/1993
  • interventi di formazione di cui all’art. 6 della L. 53/2000
  • altre attività formative su autorizzazione dell’Amministrazione regionale
  • formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale
    ovvero quando uno o entrambi i genitori si siano presentati a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l’Impiego nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione.

6 - (D) Se il minore già usufruiva da settembre 2012 di un servizio, la famiglia può richiedere un buono servizio anche per i periodi antecedenti alla pubblicazione del bando?

(R)
L’avviso rivolto alle famiglie prevede in questo specifico caso di frequenza alla pubblicazione del bando, che venga riconosciuto il buono servizio solo ed esclusivamente a far data dalla presentazione della domanda di buono servizio di conciliazione con procedura telematica.
5 - (D) Qual è l’ammontare del buono servizio di conciliazione e come viene determinato?

(R)
L’ammontare del buono servizio di conciliazione dipende dall’ISEE del nucleo familiare in cui vive abitualmente il minore in quanto in base a tale importo si ha accesso a una percentuale di abbattimento della tariffa applicata dal gestore del servizio/struttura al quale è stata presentata la domanda di abbinamento del minore.
La tariffa praticata è determinata dal gestore in base allo specifico servizio erogato.
La piattaforma determina automaticamente la percentuale di abbattimento riconosciuta in favore della famiglia, ma è l’Ufficio di Piano del Comune capofila dell’Ambito Territoriale sociale di residenza del minore che convalida l’abbinamento ed eroga le risorse direttamente al soggetto gestore.
Pag. 3 di 4 : Prec. 1 2 3 4 Succ.