Reti per Taranto - FAQ
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17 - (D) La dichiarazione di intenti alla costituzione dell'Ats da parte dei partner di progetto può essere firmata olograficamente allegando documento di identità del legale rappresentante e allegata in pdf alla procedura? o va firmata digitalmente?
(R) A tale proposito vanno rispettate le prescrizioni dell'Avviso "Reti per Taranto", che all'articolo 12 comma 9 sub c) prevede espressamente che tale dichiarazione sia "redatta in forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuno dei partner aderenti al costituendo Raggruppamento", precisandone di seguito il contenuto. Deve quindi trattarsi di unico atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i partner. Ai fini dell'Avviso è indifferente se la firma è autografa o digitale, in ogni caso è preferibile che la modalità della firma prescelta sia la medesima per tutti i sottoscrittori. Si ricorda comunque che all'art.12 comma 2 sub II., l'Avviso prescrive che "I soggetti candidati dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della candidatura, di “firma digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto/soggetti candidati ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.sm.ii.". |
16 - (D) Da bando articolo 10, comma 3 Le percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere rispettivamente incrementate di ulteriori 5 punti percentuali per ogni impresa del Raggruppamento candidato se il progetto candidato soddisfa uno dei seguenti criteri di premialità, nelle seguenti alternative:
PR1 ... PR2 ... PR3 Proposte progettuali che introducono processi di responsabilità sociale nell'impresa (certificazioni volontarie di sostenibilità ambientale e sociale). La mia impresa possiede il Rating di legalità, Certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 e la UNI EN ISO 14001 (PR3). Nella piattaforma non è possibile inserire tali premialità. Infatti, è possibile inserire solo le premialità PR4, PR5. E' un bug della piattaforma Reti Taranto? Dove dovremmo inserire i requisiti di premialità P1, P2 o nel nostro caso P3? (R) Come si legge nel documento "Iter procedurale", che illustra come procedere operativamente nella compilazione su piattaforma della candidatura, i requisiti di premialità PR1-PR2-PR3 vanno inseriti nella sezione "Progetto Tecnico": "Progetto Tecnico: In questa pagina è possibile inserire i dati e le informazioni relativi al progetto, con la compilazione della scheda conoscitiva del progetto e il “caricamento” della scheda progetto il cui modello in formato editabile è “scaricabile” nella stessa pagina; è inoltre possibile inserire i dati relativi ai requisiti per l’incremento dell’intensità d’aiuto di progetto (premialità PR1, PR2 e PR3 in Avviso all’Art. 10)". |
15 - (D) L’Art. 8 Comma 4 dell'avviso RETI per Taranto recita:” Dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono esentate Spin off, Distretti Tecnologici, PMI innovative e Start up innovative come definite all’art. 2 dell’Avviso, purchè tali imprese rispettino gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attive ed in possesso di un bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura.” Confermate?
Quanto sopra riportato vale anche per il parametro A1? nel senso che il CP (Costo del Progetto) può essere superiore al 50% del Fatturato Annuo per le Spin off, Distretti Tecnologici, PMI innovative e Start up innovative? (R) L’Art. 8 comma 4 dell'Avviso "Reti per Taranto" prevede effettivamente: “Dal rispetto dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono esentate Spin off, Distretti Tecnologici, PMI innovative e Start up innovative come definite all’art. 2 dell’Avviso, purché tali imprese rispettino gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attive ed in possesso di un bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura”. I requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono: P = Indice patrimoniale, A1 – Indice di congruenza tra costo del progetto e fatturato annuo e A2 – Indice di Onerosità della posizione finanziaria. Quindi, l'esenzione riguarda tutti gli indici, compreso l'indice A1. |
14 - (D) All’articolo 16, comma 4, l’Avviso pubblico riporta:
«Sono considerate ammissibili le variazioni di spesa nel limite massimo del 20% (venti per cento) delle spese totali valutate ammissibili per ciascun partner di progetto beneficiario del contributo, rispettando comunque i criteri minimi di ammissibilità previsti dall’Avviso e quanto previsto nel precedente comma 2; le variazioni di spesa saranno comunque soggette a valutazione da parte della società in-house InnovaPuglia riguardo la congruenza tecnica ed economica rispetto al Piano di Attuazione del progetto presentato in fase di accettazione del contributo». Nel caso in cui, in fase di sottomissione del progetto, sia stata indicata l’intenzione di assumere personale tramite contratti di collaborazione e, successivamente – dopo l’ammissione a finanziamento – venga effettivamente attivato un contratto di collaborazione che, nel corso dell’attuazione del progetto, si decide di trasformare in un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, ci si chiede se tale modifica debba essere considerata: - una variazione da sottoporre preventivamente all’approvazione ai fini del progetto, rientrante nel limite massimo del 20% delle variazioni ammissibili, oppure - una semplice variazione di inquadramento lavorativo, da comunicare ma non soggetta al limite del 20%, e dunque non richiedente una formale istanza di variazione. (R) Il caso in cui il contratto di collaborazione attivato ad hoc sul progetto fosse trasformato (prima della conclusione delle attività) in contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato costituisce una variazione di inquadramento lavorativo, da comunicare comunque "tempestivamente" come richiesto dall'art. 16 dell'Avviso. Tutte le variazioni devono essere valutate dalla società in-house InnovaPuglia, anche per individuarne eventuali effetti sul piano della valutazione sostanziale o sull'assegnazione di premialità. Nel caso prospettato non si tratta di variazione di spesa, rimanendo il costo all'interno della medesima voce "spese di personale", sub a) o b). |
13 - (D) Verifica del codice ATECO per imprese estere extra UE
L’Avviso richiede che l’attività economica rientri tra i codici ISTAT ATECO 2025 di cui all’Allegato 1. Nel caso di un’impresa extra UE (regolarmente registrata nel Paese di residenza), chiediamo se sia possibile dimostrare la corrispondenza tra i codici industriali nazionali (NAICS/SIC) e i codici ATECO italiani tramite autocertificazione o relazione tecnica, oppure se sia necessaria una certificazione ufficiale di equivalenza. Definizione di “impresa innovativa” per soggetti esteri L’Avviso richiama la definizione di startup/PMI innovativa esclusivamente con riferimento alla normativa italiana e all’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Come deve qualificarsi un’impresa extra UE proveniente da un Paese in cui non esiste un registro specifico né una definizione legale univoca di “impresa innovativa”? Costituzione del Raggruppamento (ATS/Contratto di Rete/Consorzio) L’Avviso prevede che la candidatura sia presentata da un Raggruppamento comprendente almeno due imprese (di cui una PMI) e un Organismo di Ricerca. Per le imprese estere, è necessario costituire formalmente l’ATS o altra forma giuridica di raggruppamento già al momento della candidatura, oppure è sufficiente allegare la dichiarazione di impegno a costituirla, da formalizzare solo in caso di ammissione al finanziamento? (R) 1) Verifica del codice ATECO per imprese estere extra UE: Si procederà ad un successivo controllo di ammissibilità sul codice attività dichiarato in sede di registrazione della sede tarantina/pugliese presso la Camera di Commercio competente. 2) Definizione di “impresa innovativa” per soggetti esteri: L'esenzione prevista per le imprese innovative non è applicabile alle imprese estere, considerando la definizione di cui all'art.2. 3) Costituzione del Raggruppamento (ATS/Contratto di Rete/Consorzio): Così come previsto dall'Avviso all'art.12 comma 9 sub c) è sufficiente allegare alla candidatura la dichiarazione di impegno alla costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo o Contratto di Rete o Consorzio o Società Consortile, redatta in forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuno dei partner aderenti al costituendo Raggruppamento, che dovrà espressamente contenere tutti gli elementi ivi previsti. |