Fondo Tranched Cover 2 Avviso - FAQ

 

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12 - (D) A fronte di tale portafoglio, come sopra indicato, il Fondo interviene con la concessione di un Cash Collateral Junior pari alla tranche Junior, ovvero, pari al 10% dell’intero portafoglio, quindi pari ad € 3.750.000?

(R)
Ai sensi dell’art. 6-bis dell’Avviso, l'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell’originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior, ossia pari all’80% della tranche junior.
L’art. 8, comma 4, dell’Avviso precisa che la copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior sarà pari all’80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.
Nella fattispecie proposta, a fronte di un portafoglio di € 37.500.000, la tranche junior sarebbe pari ad e 3.750.000 e le risorse relative al junior cash collateral sarebbero pari ad € 3.000.000,00.
11 - (D) Dovendo costituire un portafoglio finanziario, senza l’intervento dei Confidi, l’ammontare dei finanziamenti che la banca si impegna a costruire (da indicare nell’istanza di partecipazione alla gara) sarà complessivamente minimo di € 37.500.000 ?

(R)
L’interpretazione è corretta.
10 - (D) In relazione all’accordo convenzionale, all’art. 6.1., questo sembra prevedere la liquidazione in più tranche del Cash Collateral Junior. Su questo tema rileviamo come tale disposizione possa essere problematica, avvenendo la liquidazione del Cash Collateral Junior successivamente al termine della fase di Ramp-up, ossia quando il Portafoglio è stato costituito. Sembrerebbe più efficiente che il Cash Collateral Junior sia versato in un’unica soluzione, al fine di consentire alla banca erogante il trasferimento del rischio di credito e la conseguente riduzione della ponderazione fin dal giorno del trasferimento.

(R)
Si conferma quanto disposto dall’art. 6.1 dell’Accordo Convenzionale.
9 - (D) COMMENTI:
- “Circolare 263/2006”: valutare l’opportunità di sostituire i riferimenti alla Circolare 263 con la definizione “Disposizioni di Vigilanza”, indicando con essa il regolamento UE 575/2013 e le disposizioni applicative di volta in volta emanate dai competenti organi;
- “Regolamento 800/2008”: notiamo che tale regolamento scadeva il 31 dicembre 2013 (cfr. art. 45)
- “Regolamento n. 1998/2006” si veda commento precedente.

(R)
L’avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sul BURP nel mese di dicembre 2013. Per questo motivo sono riportati anche riferimenti normativi validi fino al 31 dicembre 2013.
Alla luce di quanto sopra, si precisa che:
• la Circolare 263/2006 è stata sostituita dal 1° gennaio 2014 dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche;
• il Regolamento 1998/2006 relativo agli aiuti "de minimis" è stato sostituito dal Regolamento 1407/2013, valido fino al 31 dicembre 2020.

Il periodo di applicazione del Regolamento 800/2008, invece, è stato prorogato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 fino al 30 giugno 2014.
8 - (D) Con riferimento all’art. 15 e), notiamo che l’esclusione delle esposizioni sconfinanti dalla definizione di default potrebbe compromettere l’idoneità della garanzia prestata dalla regione ad essere qualificata come strumento idoneo per la mitigazione del rischio di credito. Si rimanda, peraltro, al riguardo a pag. 13 delle “technical standards” di recente emanazione da parte dell’EBA e qui allegate per vostro pronto riferimento. Il paragrafo 7.2 richiama la verifica dei “credit events” previsti dal contratto (richiamando peraltro il cd. failure to pay) come elemento per la valutazione dell’organo di vigilanza sul rispetto del requisito del “sostanziale trasferimento del rischio di credito.

(R)
Ai fini dell’Avviso Tranched cover, le esposizioni scadute/sconfinanti e gli incagli soggettivi non rientrano nella definizione di finanziamento in default in quanto il ricorso al cash collateral risulterebbe eccessivamente anticipato (nel caso di scaduto, si potrebbe attivare il cash collateral al mancato pagamento di sole 3 rate mensili). La finalità dell’operazione è infatti quella di coprire le banche finanziatrici dal rischio di perdita, la quale si palesa in maniera evidente al momento dell’incaglio oggettivo.
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