Buoni Servizio 2023 - FAQ
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7 - (D) la domanda di buono servizio fatta dalla famiglia, deve essere firmata con firma elettronica/digitale?
(R) NO. Il modello di domanda riporta in automatico una dicitura finale con il nominativo del sottoscrittore e l’indicazione firma elettronica, che attesta semplicemente il sigillo elettronico dato dalla piattaforma. L’utente non deve apporre nessuna firma. |
6 - (D) per presentare la domanda di Buono Servizio è sufficiente la sola DOMANDA presentata dalla famiglia?
(R) NO! La domanda per essere completa e valida, deve essere perfezionata con la successiva procedura di ABBINAMENTO che si esegue presso la sede del servizio prescelto. La procedura di abbinamento deve essere completata entro la data di scadenza della finestra di domanda; per poter eseguire l’abbinamento (presso la sede del servizio prescelto), l’utente deve portare con sé il CODICE FAMIGLIA, il CODICE DOMANDA e la DOCUMENTAZIONE richiesta (Isee ordinario, Isee ristretto, PAI o Scheda di valutazione sociale del caso) |
5 - (D) é vero che dobbiamo rifare la scheda di valutazione sociale del caso per TUTTI gli utenti, anche per art. 87, 68, 105 ecc..?
(R) assolutamente NO! l'avviso pubblico ha confermato che le valutazioni sociali del caso, potranno anche essere le stesse utilizzate nella precedente annualità, purché la loro DATA DI RILASCIO non risulti maggiore di 720 giorni antecedenti rispetto alla data in cui il singolo utente presenterà domanda di buono servizio. L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE DEL CASO EX-NOVO sussiste solo per gli utenti che richiedono il centro sociale polivalente ex art. 106. Chiaramente la valutazione sociale del caso dovrà essere rilasciata sul nuovo FORMAT allegato all'avviso. Le altre valutazioni sociali da rilasciarsi ex-novo, saranno solo quelle relative ad utenti che hanno superato i predetti 720 giorni di validità della precedente documentazione e, chiaramente, quelle relative ad utenti NUOVI che non hanno mai richiesto/ottenuto la valutazione stessa in precedenza. |
4 - (D) L'assistenza domiciliare erogata attraverso un precedente BUONO SERVIZIO (della vecchia annualità) può sommarsi ad altra assistenza domiciliare derivante dal NUOVO BUONO SERVIZIO?
(R) Trattasi di una casistica molto rara, ma che potrebbe verificarsi; la risposta, in questo caso, é NEGATIVA. Non possono sommarsi, nel senso che non possono esserci delle SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI tra il vecchio e il nuovo buono servizio. Facciamo un esempio che rappresenta l'unica possibile casistica: l'utente CARLO ROSSI é titolare di un Buono Servizio SAD, finanziato con il PAC Fase II fino al 31 ottobre 2023 e vuole fare domanda del NUOVO Buono Servizio; in questo caso, l'utente potrà fare domanda di Buono servizio, però la data di AVVIO DELL'ABBINAMENTO non potrà essere precedente al 1 novembre 2023; semplificando: prima deve terminare il periodo del "vecchio buono servizio" e solo a seguire può iniziare l'utilizzo e la validità del "nuovo buono servizio". Questo aspetto dovrà essere attenzionato dalle Unità di offerta, al momento della formulazione dei preventivi/abbinamenti e dagli ambiti territoriali in sede di istruttoria |
3 - (D) L'assistenza domiciliare erogata dall'ambito territoriale o da un Comune nei confronti di un utente, può cumularsi con l'assistenza domiciliare acquisita tramite il Buono Servizio?
(R) Certo, le due assistenze domiciliari possono cumularsi tra loro, secondo il profilo di bisogno che l'assistente sociale riconoscerà utile in sede di Valutazione sociale, tenuto conto anche del complessivo livello di bisogno del territorio. Quindi, se un utente usufruisce di 2 ore di SAD erogate dall'ambito, può richiedere anche le restanti 6 ore previste dal buono servizio SAD o un numero minore di ore, in base a ciò che l'assistente sociale riterrà appropriato in sede di valutazione sociale del caso. E' di tutta evidenza, in riferimento a questo tema, che il ruolo valutativo e di presa in carico del servizio sociale diviene determinante per una corretta allocazione delle risorse pubbliche rispetto al bisogno. Un' indiscriminata politica di giustapposizione tra le diverse forme di assistenza domiciliare, infatti, non giova ad una corretta, efficace, diffusa e capillare risposta al bisogno; il servizio sociale, quindi, deve essere capace di concentrare ore di assistenza domiciliare solo sulle situazioni oggettivamente caratterizzate da un maggiore profilo di gravità e di bisogno (quindi, sommando ore di assistenza domiciliare d'ambito/comune con ore di assistenza buono servizio), utilizzando tale possibilità come eccezione e non come regola; parallelamente, pertanto, si cercherà di garantire il servizio di assistenza domiciliare alla più ampia platea possibile di utenza, indirizzando la stessa - di volta in volta - verso i servizi d'ambito o verso il buono servizio. |