Registri Solidarietà Sociale - FAQ

 

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12 - (D) I titolari di strutture private che hanno presentato la richiesta di autorizzazione al funzionamento, ancor prima della registrazione al portale da parte del Comune, e di cui è già in corso il procedimento istruttorio, devono ripresentare la domanda per via telematica?

(R)
A decorrere dal 6 febbraio c.a. le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni al funzionamento devono essere presentate da parte del titolare della struttura /servizio tramite procedura telematica. E’ stata tuttavia prevista una prima fase transitoria, proprio per consentire a tutti i Comuni di registrarsi e abilitarsi ad operare sulla piattaforma, nella quale si è concesso , qualora l’istanza sia stata presentata in cartaceo, che il Comune potesse procedere all’istruttoria e all’adozione del provvedimento conclusivo ancora su cartaceo. Dal 1 ottobre 2012 gli uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni non possono più inviare istanze cartacee di iscrizione nei registri telematici. Tutte le richieste pervenute in cartaceo a partire da questa data dovranno essere presentate anche per via telematica. Le pratiche autorizzate sul cartaceo che non avranno la corrispondente pratica telematica, non saranno iscritte ai registri regionali.
11 - (D) Ho in corso il procedimento , telematico, per la autorizzazione al funzionamento di una struttura socio sanitaria , in particolare una RSSA di cui all'art 66 del regolamento.

Il coordinatore socio-sanitario che, secondo il regolamento deve essere un medico specializzato in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o equipollente, può anche essere un medico, senza una specifica specializzazione ma che vanta dei corsi di perfezionamento o management in organizzazione e gestione di strutture sanitarie?

(R)
Il regolamento regionale n. 4/07 parla espressamente di medico specialista. La tipologia di specializzazione non è rilevante, la norma infatti dice “preferibilmente” ma la specializzazione è necessaria.
10 - (D) L' Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione, sta attivando le procedure previste dalla determinazione dirigenziale n. 0819 del 16/07/2012 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere sociale e P.O. della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i manuali di gestione delle procedure telematiche . Si è aperta una divergenza interpretativa tra questo Ente e il richiedente l'autorizzazione relativamente alla decorrenza dell'obbligatorietà all'utilizzo della nuova procedura on line. Si chiede, pertanto, cortesemente, un chiarimento sul punto controverso.

(R)
Per rispondere al quesito occorre leggere in combinato la determinazione dirigenziale citata , con la precedente determinazione regionale n. 151 del 03.02.2012, avente ad oggetto l’istituzione dei registri regionali on line. Ai punti 3 e 4 del dispositivo dell'atto dirigenziale n. 819/2012 si prevede rispettivamente la gestione esclusivamente on line per le nuove autorizzazioni e la prosecuzione su cartaceo sino al 30 settembre 2012 per le procedure di modifica e cancellazione, nonché per i procedimenti di nuova autorizzazione già in istruttoria alla data del 6 febbraio dello stesso anno. Tale data è indicata nell’atto regionale n. 151/2012 come dies a quo, a decorrere dal quale, cioè, tutte le istanza di rilascio di provvedimenti comunali di autorizzazione al funzionamento devono essere presentate esclusivamente on line, mediante registrazione e accesso all’apposita piattaforma da parte del soggetto titolare, cui deve seguire l’istruttoria e il rilascio del provvedimento autorizzativo o di diniego da parte del Comune competente sempre per via telematica, quindi la successiva istruttoria e iscrizione nei registri regionali on line, di competenza degli uffici regionali.
Si prosegue invece con il cartaceo per le istruttorie già in corso relative ad istanze presentate prima del 6 febbraio 2012, nonché per le convalide a seguito di modifica di cui all’art. 37, comma 7 del regolamento regionale n. 4/07 e per le revoche delle autorizzazioni con conseguente cancellazione dai registri, sino al 30 settembre 2012. Di seguito a tale data ha termine la fase transitoria, pertanto tutti i procedimenti – di autorizzazione, modifica e revoca - devono essere gestiti esclusivamente on line sulla piattaforma telematica dedicata.
9 - (D) Un Ambito Territoriale ha dato avvio all'attività del sevizio di assistenza domiciliare integrata(ADI) con affidamento in gestione del servizio a una Cooperativa.
E’ pervenuta all'Ambito la richiesta, a firma del legale rappresentante della stessa Cooperativa, di rilascio autorizzazione al funzionamento del servizio ADI in ottemperanza all'art. 51 della L.R 19/2006.
Pertanto il quesito che si pone è il seguente: la Cooperativa, poiché resta un ente gestore del servizio ADI, deve essere autorizzato con atto dirigenziale dallo stesso Ambito con funzioni di Ente titolare dello stesso servizio

(R)
Nel dare per presupposto che il servizio ADI con soggetto titolare l’Ambito Territoriale sia già autorizzato al funzionamento, ne consegue che la Cooperativa aggiudicataria, in qualità di soggetto gestore di tale servizio per conto dell’Ambito, non deve chiedere l’autorizzazione al funzionamento per il servizio di ADI, se trattasi dello stesso servizio che gestisce per conto dell’Ambito, che ne è appunto titolare.
Diversamente sarebbe nel caso in cui la predetta Cooperativa intendesse attivare un proprio servizio di ADI (che nulla avrebbe a che fare ha con il servizio ADI di titolarità dell’Ambito Territoriale), di cui si propone come titolare e gestore. In quest’ultimo caso, deve presentare l’istanza di autorizzazione al funzionamento in qualità di soggetto titolare, dichiarando di esserne anche soggetto gestore.
8 - (D) Ho presentato istanza di autorizzazione al funzionamento per un centro diurno per soggetti con DGS. L’articolo di riferimento nel regolamento regionale n. 4/07 è l’art. 60 (Centro diurno socio-educativo riabilitativo)? Il mio centro ricopre 150 metri quadri, devo aumentare la metratura per rientrare nei criteri dell'articolo 60?

(R)
Confermo che l’articolo di riferimento per il suo centro è l’art. 60 del regolamento regionale n. 4/07, che prevede mq 250 per 30 utenti, che è la ricettività massima. Pertanto se si vuole avere la ricettività massima di 30 utenti occorre avere tali mq. Il Centro può tuttavia avere un numero minore di utenti, in proporzione ai mq.; la disposizione regolamentare citata impone infatti solo il massimo , ma non anche il minimo in relazione al numero dell’utenza.
L’accertamento della capacità ricettività, ossia la determinazione del numero massimo di utenti, compete al Comune o Ambito deputato al rilascio del provvedimento di autorizzazione.
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