Titolo IV - Aiuti all'Internazionalizzazione - FAQ

 

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12 - (D) Gentilissimi, vogliate cortesemente rispondere ai seguenti quesiti:
- I costi delle spese di spedizione di materiale informativo/promozionale e di campionari da esporre/presentare in fiera rientrano tra le spese ammissibili sotto la voce "d.2) servizi di allestimento" anche se non fatturati dall'ente fiera?
- La classe di spesa "e) spese per l'organizzazione e la realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra di carattere internazionale" può riferirsi ad un evento organizzato dalla nostra azienda in un luogo e periodo diverso dalla quello della fiera (classe di spesa d) e non essere fatturato dall'ente fiera? Grazie

(R)
Sono considerate ammissibili le spese per i servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi, necessarie a garantire la corretta tenuta in carico e gestione degli spazi espositivi per l’intera durata della manifestazione.
A titolo esemplificativo, si ritengono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1. costi di progettazione ed allestimento di spazi espositivi;
2. spese di spedizione di materiali promozionali/informativi e di campioni da esporre all’interno di spazi espositivi;
3. spese di guardiania – vigilanza (se prevista);
4. spese per la pulizia dei locali/spazi;
5. spese di facchinaggio/movimentazione merci all’interno della fiera (se previsto);
6. spese per i servizi di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet.
Sono altrettanto ammissibili le spese connesse con i “servizi di assistenza congressuale e di interpretariato”, ovvero servizi di hostess ed interpreti professionali, purché forniti da soggetti esterni, dotati di soggettività giuridica.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, non sono ammissibili “a. le spese per il personale dipendente…”.
Si ritiene che nella voce di spesa per servizi di “allestimento e gestione deli spazi espositivi” possa essere fatta rientrare la tipologia da Lei indicata (spedizione di materiale informativo/promozionale e di campionari da esporre/presentare in fiera).

In merito al secondo quesito, si evidenzia che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), le tipologie di progetti ammissibili possono riguardare, progetti “per la partecipazione di un’impresa ad una sola fiera o mostra, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale”. Pertanto, il progetto promozionale dovrà riguardare o la partecipazione diretta ad una Fiera specializzata o l’organizzazione e la realizzazione di una Mostra promozionale, inserita in un evento/mostra a carattere internazionale che può essere diverso da una fiera.

Ad ogni buon conto, non vi è alcuna preclusione circa la fornitura e fatturazione dei servizi di spedizione, di allestimento o di organizzazione mostre promozionali e così via da parte di fornitori diversi da Enti Fiera.
11 - (D) Si domanda cosa si intende concretamente per "spese di gestione degli spazi espositivi" di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) del Bando "Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle PMI". Si intende il costo di un dipendente che si occupi dello stand?

(R)
Sono considerate ammissibili le spese per i servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi, necessarie a garantire la corretta tenuta in carico e gestione degli spazi espositivi per l’intera durata della manifestazione.
A titolo esemplificativo, si ritengono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
i. costi di progettazione ed allestimento di spazi espositivi;
ii. spese di spedizione di materiali promozionali/informativi e di campioni da esporre all’interno di spazi espositivi;
iii. spese di guardiania – vigilanza (se prevista);
iv. spese per la pulizia dei locali/spazi;
v. spese di facchinaggio/movimentazione merci all’interno della fiera (se previsto);
vi. spese per i servizi di allacciamento ai vari servizi di energia elettrica, illuminazione, acqua, internet.
Sono altrettanto ammissibili le spese connesse con i “servizi di assistenza congressuale e di interpretariato”, ovvero servizi di hostess ed interpreti professionali, purché forniti da soggetti esterni, dotati di soggettività giuridica.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, non sono ammissibili “a. le spese per il personale dipendente…”.
10 - (D) Gentili Signori,
in riferimento ai preventivi relativi ai servizi di consulenza, nonché in particolare ai servizi fieristici, vorremmo sapere se è possibile che i FORNITORI (risultanti dai preventivi - es. Allestitore fieristico specializzato) presentati in fase di domanda progettuale, POSSONO ESSERE CAMBIATI in fase di implementazione o pre-implementazione del progetto (in prossimità temporale di realizzazione dell'attività), mantenendo lo stesso importo complessivo della spesa preventivata e mantenendo il profilo di specializzazione del fornitore selezionato?
In attesa del vs. gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

(R)
L’art. 15 dell’Avviso prevede, al comma 1, quanto segue:
Come indicato nell'art. 7 del Regolamento il progetto ammesso alle agevolazioni, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.

Ad ogni modo, se si dovesse modificare il fornitore inizialmente indicato nella domanda di aiuto, fermo restando l'importo complessivo della spesa preventivata e il profilo di specializzazione del fornitore selezionato, sarebbe opportuno fornire (al momento della presentazione da parte dell'impresa della richiesta di erogazione del contributo) il preventivo/atto vincolante, il formulario consulente e il cv del nuovo fornitore/consulente in modo che Puglia Sviluppo possa valutare le variazioni indicate, in sede di istruttoria definitiva.

Si ricorda, inoltre, che dalla data di presentazione della domanda (quindi la data di generazione del codice pratica presente nell'allegato D) sino alla data di invio telematico da parte del Soggetto finanziatore (che deve avvenire entro 6 mesi dalla data di generazione del codice pratica), il progetto può essere modificato senza la richiesta di alcuna autorizzazione preventiva
9 - (D) Una azienda intende acquisire servizi di consulenza specialistica – quali ad esempio i “servizi di progettazione e realizzazione di un sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target” - utilizzando, come fornitore, una società specializzata nel settore. Tale fornitore presenta preventivi dettagliati, con la descrizione puntuale ed articolata delle caratteristiche del servizio.

Tra i dettagli dell'offerta, il fornitore può anche articolare l'offerta con il numero di giornate/persona, come richiesto dall'art. 4 del Bando, ma ha difficoltà a precisare i collaboratori incaricati, sostenendo che accade frequentemente che il lavoro sia ripartito anche tra diversi collaboratori, i quali possono essere modificati in itinere in funzione delle ordinarie esigenze aziendali: turnazioni per ferie, specializzazioni funzionali, o dinamiche del carico di lavoro.

Il fornitore propone:
di indicare esplicitamente nel contratto il nome del responsabile interno della commessa, che non è soggetto a possibili turnazioni;
di allegare al contratto il curriculum professionale del responsabile della commessa, in modo che possa esserne valutato il livello di esperienza e di competenza;
di riportare i dati di quest'ultimo nell'allegato 3.
E' questo il senso corretto dell'articolazione della formulazione dell'allegato

(R)
Come previsto dal punto f del comma 1 dell’art. 4 dell’Avviso “Con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, di cui al precedente comma 1 lettera a) punto I., sono agevolabili:
 […].
 Costi esterni per la progettazione e la realizzazione, per l’intera durata del progetto, del sito internet in lingua inglese e/o nelle lingue dei Paesi target. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi del sito della rete o del consorzio, a favore della promozione della rete e non delle singole imprese che partecipano al progetto.
 […]
Giova precisare che al comma 1 lettera a) punto I. dell’art. 4 dell’Avviso viene precisato che sono ammissibili le “Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale, comprensivo di:
I. progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento.
Pertanto, l’intervento indicato nel Vostro quesito sarebbe ammissibile se il fornitore fosse una società, specializzata e dotata di propria organizzazione, nella materia e nell’ambito in cui deve espletare l’attività di consulenza specialistica. Resta inteso che la società specializzata dovrà dimostrare di possedere adeguata esperienza nel settore specifico della consulenza richiesta. Tale dimostrazione di esperienza può essere riconducibile ai soci, ai titolari o ai manager della società che dovranno fornire il loro curriculum vitae e di tutte le risorse coinvolte nel progetto di consulenza.
Si ricorda che come previsto dall’art. 4 “Tutte le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero (8 ore) degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri massimi di seguito fissati (…)”. Di conseguenza, rispetto alle risorse indicate nella fase di presentazione del progetto, è possibile in fase di rendicontazione fornire i report di attività delle risorse che effettivamente hanno svolto le attività di consulenza e le stesse possono essere (tutte o in parte) diverse dalle risorse indicate in fase di progetto. Puglia Sviluppo verificherà sia in fase di progetto che in fase di rendicontazione, l’esperienza e l’attività svolta da ciascuna risorsa impiegata nel progetto di consulenza.
8 - (D) Gentilissimi, con la presente si chiede se siano ammissibili le spese di Consulenza specializzata per deposito domanda di registrazione marchio nei Paesi esteri target, e se lo siano anche le spese di Consulenza specializzata per deposito domanda di registrazione marchio in Italia. grazie

(R)
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 4 dell’Avviso che recita “con riferimento ai servizi di consulenza relativi alla progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di riferimento, […], sono agevolabili: […] al terzo punto i “costi per la realizzazione di un marchio (brand) in Italia e/o nei Paesi esteri di riferimento del progetto. In caso di reti o consorzi, deve trattarsi della marca unitaria, identificativa della rete o del consorzio e non delle marche delle singole imprese che partecipano al progetto”. Pertanto, si considerano ammissibili le spese per consulenze specialistiche per la realizzazione, l’introduzione e/o l’inserimento di marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di marchi collettivi), nonché le spese legali e contrattualistiche volte a tutelare il marchio a livello nazionale e con rilevanza internazionale, o a tutelarlo nei paesi target. Non sono ammissibili le spese amministrative e le imposte necessarie per il deposito e per la registrazione del marchio.
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