PIA Turismo 2015 - FAQ

 

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  - (D) Si richiede a firma di chi debbano essere prodotti gli allegati relativi alle prestazioni di consulenza?

(R)
Gli allegati di “DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA” per la rendicontazione dei SAL per Contratti di Programma, PIA Medie Imprese e PIA Piccole Imprese e PIA Turismo:
• C5, E5 ed F5, nell’ambito dei Contratti di Programma (approvati con D.D. n. 785 del 15 settembre 2020 - BURP n. 134 del 24/09/2020);
• C5, E5 ed F5, nell’ambito del PIA Medie Imprese (approvati con D.D. n. 760 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020);
• C5, D5, E5 ed F5, nell’ambito del PIA Piccole Imprese (approvati con D.D. n. 759 del 13 agosto 2020 - BURP n. 118 del 20/08/2020);
• C5 e D5, nell’ambito del PIA Turismo (approvati con D.D. n. 805 del 21 settembre 2020);
sono stati oggetto di ulteriore precisazione, inserendo nella sezione dedicata agli estremi del dichiarante, il campo di indicazione della “qualità” del dichiarante stesso, il nominativo della società di consulenza o del professionista incaricato ed il relativo codice fiscale e/o partita Iva.
Si chiarisce che i predetti allegati sono da far compilare e sottoscrivere digitalmente dalla società di consulenza o dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario delle agevolazioni.
  - (D) Per il criterio di valutazione 3 (coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti), i dati della produzione e del patrimonio netto sono riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato?

(R)
I dati sono riferiti all’ultimo bilancio approvato, anche se non depositato.
  - (D) E' possibile dopo la presentazione della domanda, quindi prima dell’eventuale comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, far emettere e provvedere al pagamento della fattura dei consulenti che hanno lavorato agli studi di fattibilità.

(R)
La fattispecie proposta è possibile in quanto gli studi di fattibilità non concorrono alla determinazione dell’avvio degli investimenti. Resta fermo che la spesa sostenuta prima del ricevimento della comunicazione di ammissibilità non è agevolabile.
  - (D) Si chiede se sia ammissibile un programma di investimento presentato da un'impresa di grandi dimensioni che preveda la realizzazione di due distinti interventi su due separate unità produttive ubicate anche in differenti comuni, in cui la somma delle spese previste per i due investimenti è pari a 3.000.000,00.

(R)
Si ritiene la fattispecie possibile, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico. Resta fermo che l’ammissibilità effettiva della proposta potrà essere determinata solo ed esclusivamente a seguito di verifica istruttoria.
  - (D) Il calcolo U.L.A., da attestare nella sezione 6 , deve fare riferimento ai 12 mesi precedenti dalla data di presentazione della domanda (esempio: giugno 2017) o all'ultimo esercizio chiuso (31/12/2016) precedente la presentazione?

(R)
Ai fini della determinazione del dato ULA di partenza dal quale calcolare l’incremento previsto nell’ambito del programma di investimenti, il periodo di riferimento è quello dato dai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso.
Ai fini del calcolo della dimensione d’impresa, il periodo di riferimento per la rilevazione del dato ULA è l’ultimo esercizio chiuso e approvato.

Le istruzioni per il calcolo ULA sono quelle richiamate nel DM MAP del 18/04/2005.
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