Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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98 - (D) L'aggiunta nella società di un codice ateco ammissibile al bando, e quindi la relativa comunicazione al registro imprese ed agenzia entrate, dev'essere fatta preliminarmente alla presentazione della domanda? Grazie.

(R)
La Visura camerale aggiornata con indicazione della sede oggetto di investimento e del relativo codice Ateco ammissibile dovrà essere prodotta entro la fase di richiesta erogazione, dunque a conclusione dell’investimento. Di conseguenza la domanda delle agevolazioni ai sensi del Titolo II Capo III può essere presentata anche se ancora non si possiede il suddetto codice ATECO ammissibile. Si evidenzia che, se dalla Visura Camerale risulteranno attivi, nella sede oggetto di agevolazioni, anche codici Ateco non ammissibili e i beni richiesti ad agevolazione potrebbero avere un uso promiscuo, già in sede di verifica istruttoria sarà necessario che l’impresa fornisca perizia giurata di un tecnico abilitato in cui vengano riportate analiticamente e proporzionalmente tutte le spese previste nel piano degli investimenti, suddividendole esattamente per ciascuna attività che l’impresa svolge presso la sede oggetto di richiesta di agevolazioni.
97 - (D) Buongiorno,
vorrei sapere se l'agevolazione prevista dal Titolo II, capo III, è cumulabile con l'agevolazione prevista dal credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Grazie

(R)
Come previsto dal comma 3 dell’Art. 5 dell’Avviso, “gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014”. Non è possibile il cumulo con gli altri “aiuti di Stato”.

La norma del CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Il credito di imposta è un aiuto di stato ai sensi dell’art. 32 della legge 102.

Pertanto si conferma la non cumulabilità dei due aiuti.
96 - (D) Gentilissimi con la presente sono a chiedervi la dicitura da riportare sulle targhette apposte sui beni di investimento.
Grazie

(R)
La dicitura è la seguente: “Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O.R. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3e Azione 3.6”.
in ogni caso è pubblicato in modulistica sul sito sistema.puglia uno standard di targa.
95 - (D) Buona sera, vorrei sapere se l'agevolazione prevista dal Bando Titolo II Capo 3 è cumulabile con l'agevolazione fiscale prevista dalla legge di stabilità detta maxi ammortamento o super ammortamento. Grazie.

(R)
Come previsto dal comma 3 dell’Art. 5 dell’Avviso, “gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014”. Non è possibile il cumulo con gli altri “aiuti di Stato”.
In linea di principio, il superammortamento non sarebbe da considerare come “Aiuto di Stato”.
94 - (D) In riferimento al Bando Titoli II capo 3, si chiede se sono ammissibili gli acquisti di macchinari da fornitori esteri – extracomunitari e che abbiano sede legale fuori dal territorio Italiano?

(R)
Non sono previste limitazioni di sede legale per i fornitori. Sono ammissibili gli acquisti in valuta estera. Si ricorda, comunque, al fine di determinare il controvalore in euro che sarà considerato il tasso di cambio della bolletta doganale.
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