Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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113 - (D) In merito al nuovo modello di liberatoria nel quale si dichiarano gli eventuali rapporti di parentela tra i soci dell'impresa fornitrice ed i soci dell'impresa proponente, si richiede:
1) A quale grado di parentela/affinità diretto e indiretto bisogna riferirsi nella DSAN?
2) Nel caso in cui ci fosse un grado di parentela con il fornitore, quali problemi ostativi ci sarebbero ai fini dell'ammissibilità della spesa effettuata?

(R)
1) Nella dichiarazione bisogna far riferimento a qualunque grado di parentela e affinità
2) Sarà necessario effettuare degli approfondimenti (mediante perizia di un professionista abilitato) al fine di verificare se la fornitura è avvenuta a prezzi di mercato e non ci siano state violazioni della normativa comunitaria e nazionale e che, quindi, non vi siano state operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il costo di esecuzione dell’opera senza alcun valore aggiunto
112 - (D) Un'azienda in franchising può fare richiesta per un Titolo II?

(R)
Ai sensi dell’Art. 2, comma 1 dell’Avviso Pubblico: “Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (…) che intendono realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell’allegato 1 (…)”. Inoltre, ai sensi del comma 2 del sopracitato Articolo: “I soggetti proponenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese”. Pertanto, laddove vengano rispettati i suddetti e requisiti, un’impresa in franchising può presentare domanda ai sensi del Titolo II Capo III. Resta inteso che sarà valutata in fase di verifica istruttoria l’ammissibilità dei beni oggetto di investimento. Nono sono ammissibili le spese di franchising come ad esempio le fee di ingresso.
111 - (D) Buongiorno,
una ditta installatrice di impianti elettrici, vorrebbe effettuare degli investimenti per l'ampliamento della propria attività, tra cui un autoevettura immatricolata autocarro, quest'ultimo bene è finanziato?
cordiali saluti

(R)
Ai sensi dell’Art. 2, comma 1 dell’Avviso Pubblico: “Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese, da imprese di piccola dimensione e da medie imprese (…) che intendono realizzare una iniziativa nell’ambito di uno dei codici Ateco ammissibili elencati nell’allegato 1 (…)”. Ciò premesso, si ricorda che ai sensi dell’Art. 4, comma 1 i mezzi mobili sono ammissibili solo se “strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di materiale di trasporto e l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone”. Inoltre, ai sensi del comma 3 del sopracitato Articolo: “i mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa, devono essere immatricolati autocarro e nel caso di autovetture devono essere furgonate (prive di sedili posteriori), oltre che immatricolate autocarro”.
110 - (D) è possibile sapere a quanto ammontavano i fondi iniziali stanziati e quanti ne residuano ad oggi?


(R)
Sono ancora disponibili fondi a valere sul bando Titolo II Capo III, ed è possibile presentare istanza.
109 - (D) Buongiorno,
all'interno della Circolare nr. 12/E del 13.04.17 dell'Agenzia delle Entrate, punto 4. viene specificata la cumulabilità del Credito d'imposta con altri aiuti di Stato - come il Titolo II Capo III - a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento (De Minimis).
Si deduce quindi la cumulabilità e si richiedono informazioni sulla DSAN attualmente in vigore in cui il soggetto proponente deve dichiarare di non aver ottenuto altri aiuti di stato per il medesimo investimento - DSAN Rinuncia altre agevolazioni -.
Resto in attesa di cortese determinazione in merito.
Cordiali saluti.

(R)
Come previsto dal comma 3 dell’Art. 5 dell’Avviso, “gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti al finanziamento del rischio di cui al Titolo III del Regolamento e sia con gli aiuti de minimis di cui al Regolamento Regionale n. 15 del 01/08/2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 04/08/2014”. Ai sensi del Titolo II non è possibile il cumulo con gli altri “aiuti di Stato”.
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