Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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63 - (D) Salve, vorrei sapere se il codice 38.32.3 (Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse) è ammesso - senza le limitazioni di cui alla Determina pubblicata sul BURP del 12/09/2013 - alla misura Titolo II Capo III, bando pubblicato sul BURP 177 del 31/12/2014. Sulla piattaforma il codice risulta ammissibile senza note o specifiche.

(R)
Il codice Ateco 38.32.30 è ammissibile alle agevolazioni limitatamente al vetro ed al legno.
62 - (D) Buongiorno, vorrei sapere se una società a responsabilità limitata catalogata come MICROIMPRESA con codice ateco 479110 può partecipare al bando TITOLO II CAPO III per l'apertura di una nuova sede all'estero (in aggiunta a quella già esistente).

(R)
I settori di intervento ammissibili sono quelli previsti nell’art. 2, comma 1 lettera b) dell’Avviso pubblico. Nell’apposita sezione dedicata sul sito internet www.sistema.puglia.it, è possibile inserire i codici Ateco a sei cifre al fine di verificarne l’ammissibilità o meno. Inoltre, fare riferimento all’allegato A dell’Avviso.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Regolamento n. 17/2014 le iniziative agevolabili devono essere riferite ad unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia.
Quindi, se un impresa ha sede legale fuori dalla regione Puglia, potrebbe presentare un progetto riferito ad una unità produttiva presente nel territorio della regione Puglia. Al contrario, non è ammissibile un investimento riferito ad unità locali site al di fuori della Regione Puglia.
61 - (D) Una ditta individuale intende richiedere agevolazioni ai sensi del Titolo II. Il titolare ha però intenzione di svolgere l'attivià in futuro nella forma di srl. Ipotizzando che la ditta ottenga l'ammissione alle agevolazioni di cui al titolo II, n che momento può trasformarsi in srl? (cioè creare una srl e far confluire tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i beni oggettio dell'investimento all' nterno della srl? )
Deve attendere la conculsione dell'investimento?
Grazie

(R)
La fattispecie da Lei prospettata è disciplinata dall’art. 17 dell’Avviso:
“Subentro nella titolarità delle agevolazioni”
1) È consentito che, successivamente alla domanda di agevolazione, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
2) Il soggetto proponente deve trasmettere istanza motivata, sottoforma di atto notorio, a Puglia Sviluppo S.p.A. rilasciando adeguate motivazioni alla base della scelta di procedere a tale operazione (fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda). Prima di perfezionare tale operazione, il soggetto proponente deve attendere l’autorizzazione scritta da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. Successivamente, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni fornendo tutta la documentazione relativa al subentro nella titolarità delle agevolazioni.
3) Il soggetto subentrante deve possedere i medesimi requisiti, richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del Titolo II – Capo III, del soggetto cedente.
60 - (D) Nel caso di una media impresa (ma lo stesso quesito potrebbe valere per le Piccole) che abbia conseguito il rating di legalità, la maggiorazione del contributo in conto impianti di € 50.000 deve essere considerata come una più elevata percentuale spettante sul limite massimo di importo finanziato di € 4.000.000 (quindi € 4.000.000 x 21,25% = € 850.000) ovvero come la medesima percentuale del 20% però calcolata su un importo finanziato più elevato (€ 4.250.000) (quindi € 4.250.000 x 20% = € 850.000)?
Grazie dell'attenzione.

(R)
Ai sensi dell’art. 5 co. 1 punto 9) per “le imprese che hanno conseguito il rating di legalità, l’importo massimo del contributo in conto impianti, di cui al comma 8 è elevato rispettivamente a 850.000 euro (medie) e a 450.000 euro (piccole)”. Tale maggiorazione di € 50.000,00 è da intendersi quale contributo addizionale al raggiungimento del limite massimo di contributo del 20% di cui al co. 8), vale a dire beneficiano di una ulteriore sovvenzione diretta che è pari al 2,5% dell’importo dell’investimento per le piccole imprese ed al 1,25% dell’investimento per le medie imprese, in entrambi i casi con un tetto massimo pari ad euro 50.000,00.
59 - (D) Volevo sapere se anche le cooperative, con i requisiti di fatturato e dipendenti, possono accedere a questo finanziamento. Cordiali saluti.

(R)
Le cooperative, se iscritte al Registro Imprese, possono presentare istanze di agevolazione a valere sul Titolo II capo 3.
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