Titolo II - Capo 3 - FAQ

 

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43 - (D) Faccio riferimento ad un'azienda con sede legale in provincia di Bari e sede operativa a Matera.

Dovremmo fare un investimento a Matera e gradirei sapere se per questa circostanza fosse possibile presentare domanda di agevolazioni ai sensi del Titolo II - Capo III.

Saluti

(R)
Ai sensi dell’art. 3 co. 9 “Le iniziative agevolabili devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia”. Pertanto, se la sede oggetto di investimento non è sul territorio regionale l’investimento non è ammissibile al Titolo II capo 3.
42 - (D) L'azienda A ha presentato un piano di investimenti (relativamente alla vecchia versione del bando) che prevede, tra i fornitori, l'azienda B, che si occuperà della realizzazione di parte delle opere murarie. La compagine societaria di A è composta da 4 soci, 1-2-3-4. 1-2-3 sono fratelli e 3-4 sono coniugi. l'amministratore della società è un'altra persona terza alla compagine societaria.La compagine societaria di B è composta da 2 soci, nello specifico, sono gli soci 3-4 della società A.
A questo punto, le prestazioni offerte da B ad A sono ammissibili?

(R)
Nelle fattispecie di cui al quesito posto (fornitura da parti correlate) sarà necessario produrre una perizia tecnica attestante che non vi siano state operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il costo di esecuzione dell’opera senza alcun valore aggiunto, che tutta la fornitura sia avvenuta a valori di mercato e che non ci sono state rifatturazioni intermedie; qualora vi siano fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
41 - (D) È AMMISSIBILE ALLE AGEVOLAZIONI DEL TITOLO II, L’ACQUISTO DÌ UN AUTOCARRO PER IL TRASPORTO DÌ LASTRE DÌ VETRO DA PARTE DÌ UN IMPRESA CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ DÌ LAVORAZIONE DEL VETRO PIANO (VETRERIA). NELLO SPECIFICO SI CHEDE CONFERMA CHE IL SUDDETTO BENE STRUMENTALE SIA, AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI, CONSIDERATO FUNZIONALE AL CICLO PRODUTTIVO.

(R)
Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso sono ammissibili i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione … purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni.
Ed, inoltre, con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa, immatricolati autocarro e nel caso di autovetture devono essere furgonate (prive di sedili posteriori), oltre che immatricolate autocarro.
Si rammenta, infine, che la spesa è ammissibile a condizione che la stessa sia compresa in un piano di investimenti organico e funzionale, rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 3 dell’Avviso.
40 - (D) Salve, è ammissibile l’acquisto o costruzione di una nuova unità immobiliare ove trasferire la sede legale ed operativa dell’impresa?
Si precisa che la vecchia sede operativa è di proprietà della ditta.

(R)
Si, è ammissibile.
Al momento della presentazione della domanda occorre sempre chiarire se trattasi di creazione di una nuova unità produttiva da aggiungere alla esistente o di trasferimento ed occorre sempre allegare la copia del titolo di disponibilità della vecchia sede operativa (copia contratto di locazione, di comodato, atto di acquisto, ecc.).

Laddove la vecchia sede sia di proprietà, occorrerà fornire anche:

• una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) che attesti che la destinazione della vecchia sede sarà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento;

• una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) riportante una descrizione del ciclo produttivo dell’impresa evidenziando, nel dettaglio, l’utilizzo della vecchia sede.

Qualora la vecchia sede sia di proprietà ma non verrà reimpiegata all’interno del ciclo produttivo dell’impresa e/o non verrà mantenuta per i cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, occorrerà fornire l'originale di una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all’albo (Geom., Arch. o Ing.), all’interno della quale lo stesso tecnico deve riportare il valore del vecchio immobile ed il valore del suolo su cui il vecchio immobile insiste. Il tutto, al fine di ammettere il costo per l’acquisto/costruzione della nuova unità immobiliare al netto del valore del vecchio immobile.
39 - (D) Domanda: nel caso in cui la banca concede un finanziamento di importo inferiore al programma di investimento presentato, in fase di rendicontazione bisogna dimostrare di aver realizzato tutto l'investimento proposto o è sufficiente fermarsi all'importo del finanziamento bancario?

(R)
In sede di rendicontazione è necessario documentare la realizzazione dell’intero investimento proposto ed ammesso ad agevolazioni a prescindere dall’ammontare del finanziamento concesso.
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