Normativa e Regolamenti

L'ordine di visualizzazione di Normativa e Regolamenti è decrescente rispetto alla data di pubblicazione.

Normativa e Regolamenti >> Regionale | Nazionale | Europea | Tutti

..: Sono stati trovati 880 elementi :..

Circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 n.15350/ 117(2) / Uff III- Prot. Civ.


Con la Circolare del 12 marzo 2020 (n.15350/ 117(2) / Uff III- Prot. Civ.) il Ministero dell'Interno chiarisce alcune specifiche previsioni del Dpcm dell'11 marzo 2020, anche con riferimento alle attività commerciali, e richiama l'attenzione sull'obbligo per il gestore di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro in tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività.

La Circolare precisa, inoltre, che le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione. In particolare, l'art. 15 del D.L. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da S a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare qui reso disponibile.

Scarica la Circolare
[Scarica  .pdf  - 129 Kb][Apri   .pdf ]   
Data Pubblicazione: 12 Marzo 2020
Scaricato: 395 volte

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020


Con Decreto del 9 marzo 2020 (GU 62 del 09.03.2020), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il predetto DPCM ha esteso l'applicazione delle misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 (GU 59 dell'08.03.2020) all'intero territorio nazionale e ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto l'11 marzo 2020 (GU 64 dell'11.03.2020) e recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, entrambi i precedenti provvedimenti cessano di produrre effetti ove incompatibili con il nuovo DPCM.

In particolare il nuovo provvedimento è efficace fino al 25 marzo 2020 e, con riferimento al settore del commercio, stabilisce la sospensione delle seguenti attività:
  • Attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM 11.03.2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM 11.03.2020.
Si rammenta che, per espressa previsione dei precedenti decreti, il gestore dell'attività non soggetta a sospensione ha, in ogni caso, l'onere di garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le predette strutture dovranno rimanere chiuse.

Si rende disponibile per il download il DPCM 11.03.2020 completo degli allegati.

Scarica il Documento
[Scarica  .pdf  - 323 Kb][Apri   .pdf ]   
Data Pubblicazione: 11 Marzo 2020
Scaricato: 369 volte

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020


Il 04.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di contrastare e contenere sull'intero territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19, ha emanato un decreto recante all'art.2 le "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"; a tal riguardo, per gli aspetti di carattere commerciale, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera d) art.2 del DPCM: "I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali".

Scarica il Documento
[Scarica  .pdf  - 166 Kb][Apri   .pdf ]   
Data Pubblicazione: 05 Marzo 2020
Scaricato: 296 volte

Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali n. 48 del 21 febbraio 2020


Approvata la Determinazione avente per oggetto: L.R. n.2/2009 - R.R. n.25/2013 - D.G.R. n°1181 del 01.07.2019 - Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali anno 2020. Riconoscimento della qualifica nazionale alla manifestazione "SALONE NAUTICO DI PUGLIA" programmata dal 25 al 29 marzo 2020 presso il Porto Turistico Marina di Brindisi.
[Scarica  .pdf  - 788 Kb][Apri   .pdf ]   
Data Pubblicazione: 21 Febbraio 2020
Scaricato: 339 volte

Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali n. 30 del 07 febbraio 2020


Approvata la Determinazione avente per oggetto: Delibera G.R. n. 1181 del 01/07/2019 - Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Anno 2020. Manifestazione fieristica "SALENTO CUCINE". Rettifica qualifica attribuita.
[Scarica  .pdf  - 990 Kb][Apri   .pdf ]   
Data Pubblicazione: 07 Febbraio 2020
Scaricato: 310 volte
Pag. 13 di 176 : [10 Prec.] Prec. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Succ. [10 Succ.]