Messaggio INPS n. 1287 del 20-03-2020
OGGETTO: Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in
deroga
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Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - 1
Definizione delle modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Accordo siglato tra Regione Puglia e le associazioni sindacali e datoriali: CONFARTIGIANATO Puglia, CONFCOOPERATIVE Puglia, CONFPROFESSIONI Puglia, CONFINDUSTRIA Puglia, CASARTIGIANI Puglia, CNA Puglia, CONFESERCENTI Puglia, CLAAI Puglia, CGIL Puglia, CISL Puglia, UIL Puglia, UGL Puglia, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, LEGACOOP, CIA Puglia, COLDIRETTI Puglia, CONFAGRICOLTURA Puglia, COPAGRI Puglia
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Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - 2
Definizione delle modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in materia di cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Accordo siglato tra Regione Puglia e le associazioni sindacali e datoriali: AGCI Puglia, ANPIT, ASSOGESSS Puglia, CIFA, CISAL Puglia, CONFINTESA Puglia, CONFSAL Puglia, CSE, FEDERAZIENDE, FEDERTERZIARIO Puglia, FEDIMPRESE, FNA, SISTEMA IMPRESA, UAI, UCI, UNCI Puglia, UNSIC Puglia
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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
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Circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 n.15350/ 117(2) / Uff III- Prot. Civ.
Con la Circolare del 12 marzo 2020 (n.15350/ 117(2) / Uff III- Prot. Civ.) il Ministero dell'Interno chiarisce alcune specifiche previsioni del Dpcm dell'11 marzo 2020, anche con riferimento alle attività commerciali, e richiama l'attenzione sull'obbligo per il gestore di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro in tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività.
La Circolare precisa, inoltre, che le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione. In particolare, l'art. 15 del D.L. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da S a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare qui reso disponibile.
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