Nota: convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurriculari
OGGETTO: Obbligo di pagamento dell'imposta di bollo sulle Convenzioni di tirocinio
extracurriculare. Comunicazione di interruzione del periodo di esenzione previsto per gli
anni 2021 e 2022.
La presente nota per confermare che, ai sensi dell'art. 2, all. A, DPR 642/1972, le
convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurriculari sono soggette all'imposta di bollo
del valore di 16,00 - fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso
decreto (artt. 16 e 27bis Tab. B), nonché dall'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017, ovvero
eventuali ipotesi di temporanea esenzione previste da normativa ad hoc (cfr art. 10bis L.
69/2021 e art. 1, comma 731 L. 234/2021, circ. Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio
2022) - e comunicare che, alla data del 31 dicembre 2022, è scaduta l'esenzione
dell'imposta di bollo prevista per gli anni 2021 e 2022 dalla specifica normativa da ultimo
richiamata.
Pertanto, per le convenzioni di tirocinio extracurriculare sottoscritte a far data dal
01.01.2023, è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.
Scarica il Documento completo
[Scarica .pdf - 317 Kb][Apri .pdf ]
|