Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
Con Decreto del 9 marzo 2020 (GU 62 del 09.03.2020), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il predetto DPCM ha esteso l'applicazione delle misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 (GU 59 dell'08.03.2020) all'intero territorio nazionale e ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio sottoscritto l'11 marzo 2020 (GU 64 dell'11.03.2020) e recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, entrambi i precedenti provvedimenti cessano di produrre effetti ove incompatibili con il nuovo DPCM.
In particolare il nuovo provvedimento è efficace fino al 25 marzo 2020 e, con riferimento al settore del commercio, stabilisce la sospensione delle seguenti attività:
- Attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM 11.03.2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM 11.03.2020.
Si rammenta che, per espressa previsione dei precedenti decreti, il gestore dell'attività non soggetta a sospensione ha, in ogni caso, l'onere di garantire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le predette strutture dovranno rimanere chiuse.
Si rende disponibile per il download il DPCM 11.03.2020 completo degli allegati.
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Decreto direttoriale del 17 giugno 2019 (Ministero dello Sviluppo Economico)
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni di cui all'articolo 2 del D.M. 12 febbraio 2019.
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