
La presente nota per confermare che, ai sensi dell'art. 2, all. A, DPR 642/1972, le
convenzioni per l'attivazione dei tirocini extracurriculari sono soggette all'imposta di bollo
del valore di 16,00 - fatte salve le tassative ipotesi di esenzione individuate dallo stesso
decreto (artt. 16 e 27bis Tab. B), nonché dall'art. 82, comma 5, Dlgs. 117/2017, ovvero
eventuali ipotesi di temporanea esenzione previste da normativa ad hoc (cfr art. 10bis L.
69/2021 e art. 1, comma 731 L. 234/2021, circ. Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio
2022) - e comunicare che,
alla data del 31 dicembre 2022, è scaduta l'esenzione
dell'imposta di bollo prevista per gli anni 2021 e 2022 dalla specifica normativa da ultimo
richiamata.
Pertanto, per le convenzioni di tirocinio extracurriculare sottoscritte a far data
dal
01.01.2023, è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00.
Il suddetto obbligo è relativo alla sola Convenzione e non si estende anche al Progetto
formativo individuale ed alla eventuale documentazione allegata (es. le autodichiarazioni
dei soggetti ospitanti), ed è di norma a carico del soggetto ospitante, fatti salvi diversi
accordi in tal senso sottoscritti con il soggetto promotore.
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