I Centri di assistenza tecnica attivi (CAT) sono stai istituiti con l'articolo 22 della l.r. 11/2003 "Nuova disciplina del commercio".
I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto dei centri di cui al comma 2, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla Regione allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento regionale n. 12/2010 che definisce: a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica; b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta; c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali; d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica; e) le modalità con le quali la Regione opera il controllo sui dati e i requisiti minimi delle sedi dei centri di assistenza tecnica. - |