Con la Circolare del 12 marzo 2020 (n.15350/ 117(2) / Uff III- Prot. Civ.) il Ministero dell'Interno chiarisce alcune specifiche previsioni del Dpcm dell'11 marzo 2020, anche con riferimento alle attività commerciali, e richiama l'attenzione sull'obbligo per il gestore di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro in tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività.
La Circolare precisa, inoltre, che le disposizioni introdotte dall' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione. In particolare, l'art. 15 del D.L. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che
"la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da S a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Circolare qui reso disponibile.
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